Italia

La revisione della Costituzione

SCHEDA Con la previsione del premierato forte, accompagnato dalla devolution, dal Senato federale e dalla riduzione del numero dei parlamentari, la riforma della Costituzione ha tagliato il primo traguardo attraverso l’approvazione da parte dell’Assemblea del Senato. Nella seduta del 25 marzo scorso, infatti, è stato licenziato alla Camera dei deputati il disegno di legge costituzionale presentato dal Governo in data 17 ottobre 2003, concernente un’ampia revisione del testo della Costituzione del 1948.

Il provvedimento dovrà ora passare all’esame di Montecitorio per poi essere discusso in seconda lettura da entrambi i rami del Parlamento, a tre mesi di distanza dalla prima. Se il testo non otterrà una maggioranza di due terzi nella seconda votazione, potrà essere sottoposto a referendum popolare.

Le modifiche alla Costituzione, una volta approvate in via definitiva, entreranno in vigore a partire dalla prossima legislatura. La riduzione del numero dei parlamentari e la contestualità delle elezioni di Senato e Regioni è prevista, invece, dal 2011. Per cinque anni dopo l’entrata in vigore delle riforme sarà possibile creare nuove Regioni, purché abbiano almeno un milione di abitanti, con una procedura semplificata rispetto a quella attuale.Ecco i punti salienti della riforma. Il nuovo Parlamento sarà strutturato in Camera dei Deputati e Senato federale della Repubblica.La Camera sarà composta da quattrocento deputati e da dodici deputati degli italiani all’estero, che resteranno in carica cinque anni.

Il Senato sarà eletto a suffragio universale e diretto su base regionale, restando in carica cinque anni: sarà composto da duecento senatori e da sei rappresentati degli italiani all’estero. Questo ramo non avrà più la possibilità di sfiduciare il premier che resterà prerogativa della sola Camera. Il Senato federale si occuperà di materie su cui Stato e Regioni hanno competenze comuni. La sua elezione sarà contestuale a quella delle Regioni ma, in caso di scioglimento anticipato di un Consiglio regionale, il nuovo consiglio resterà in carica solo fino al termine della legislatura del Senato.

Senatori a vita: il Presidente della Repubblica potrà nominare solo tre senatori a vita; quelli in carica manterranno comunque il loro seggio.

Il nuovo iter delle leggi – Sarà la Camera ad esaminare le leggi riguardanti materie esclusive dello Stato. Il Senato potrà riesaminarle attraverso la richiesta dei due quinti dei senatori; il testo tornerà comunque alla Camera che deciderà in maniera definitiva. Il Capo dello Stato – Il Presidente della Repubblica sarà eletto dall’Assemblea della Repubblica composta dai deputati, dai senatori, dai presidenti delle regioni e da tre delegati per ciascun consiglio regionale. Il Presidente della Repubblica sarà sempre il garante della Costituzione e rappresenterà l’unità federale della nazione. Potrà inviare messaggi alle Camere, promulgare leggi, indire referendum, nominare i Presidenti delle authority. Presiederà sempre il Csm e ne designerà il vicepresidente. Perderà invece il potere riguardo alla presentazione alle Camere di disegni di legge del Governo e non potrà più sciogliere le Camere o scegliere il Primo ministro.

Premierato forte – Aumenteranno i poteri del Primo ministro. La sua sarà un’elezione diretta e avrà poteri, tra gli altri, di nomina e revoca dei ministri e di scioglimento delle Camere. Di fronte a questa decisione i deputati della maggioranza potranno, però, indicare il nuovo premier (cosiddetta norma antiribaltone). Se invece la Camera voterà una mozione di sfiducia contro il Primo ministro, ci sarà lo scioglimento automatico dell’assemblea.

Csm – Con le nuove regole i componenti del Consiglio superiore della magistratura saranno eletti per un terzo dal Senato federale, integrato dai presidenti delle regioni, e per due terzi dalla magistratura.

Roma sarà la capitale della Repubblica federale, con una sua autonomia sulle materie di competenza regionale, nei limiti stabiliti dallo Statuto della Regione Lazio.

Devolution – Alle Regioni saranno attribuite competenze esclusive sull’organizzazione della sanità, della scuola e della polizia locale. Il Governo potrà però bloccare una legge regionale ritenuta pregiudizievole dell ‘interesse nazionale. Al Senato spetterà la discussione della legge; se la Regione non modificherà la legge incriminata, il Senato potrà richiederne la sua abrogazione al Capo dello Stato..

Corte Costituzionale – I Giudici saranno 15, quattro di nomina del Capo dello Stato, quattro della magistratura e sette del Senato federale integrato dai presidenti delle Regioni. Saranno incompatibili le cariche di giudice e di membro del Parlamento o di un Consiglio regionale. Alla scadenza del mandato i giudici non potranno per cinque anni entrare nel Governo, nel Parlamento e ricoprire incarichi pubblici. Quorum per referendum costituzionale – Cambiano le regole per il referendum confermativo delle leggi costituzionali: affinché sia valido dovrà votare almeno la metà più uno degli aventi diritto. Inoltre, il referendum potrà essere chiesto anche se la legge costituzionale viene approvata in Parlamento con la maggioranza dei due terzi: in questo caso non c’è bisogno di alcun quorum per la validità del referendum. P.A.