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Terremoto: pubblicato decreto in GU, ecco tutte le misure

Lo comunica il Ministero del Lavoro, che spiega: «Il decreto affronta tutte le problematiche relative all’evento, da quelle della ricostruzione, a quelle sociali, ambientali, istituzionali, economiche e fiscali. Quelle dedicate, in particolare, a sostenere il mondo del lavoro prevedono: la sospensione dei termini per tutte le scadenze relative agli adempimenti amministrativi e contributivi in materia lavoristica e previdenziale; interventi di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti, attraverso l’utilizzo degli ammortizzatori sociali; specifiche misure per i piccoli imprenditori ed i lavoratori autonomi; sussidi di natura sociale per le persone che non rientrano in queste categorie». «Abbiamo mantenuto l’impegno di intervenire rapidamente e senza dimenticare nessuno», dichiara il ministro Giuliano Poletti, ricordando quanto annunciato al termine dell’incontro con i rappresentanti delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, all’indomani dei tragici eventi provocati dal sisma. «Assicurare un sostegno ai diversi pezzi di quella società e di quella economia è importante per garantire a tutti la possibilità di continuare a vivere in quei luoghi- aggiunge- solo creando le migliori condizioni possibili affinché le persone non debbano sentirsi costrette a spostarsi per avere un reddito, infatti, possiamo sperare che contribuiscano a far rinascere quelle comunità».

Queste, nel dettaglio, le misure contenute negli articoli di competenza del Ministero: – Sostegno al reddito dei lavoratori (articolo 45) Si prevede la concessione di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, della durata di 4 mesi, a decorrere dal 24 agosto 2016, fino al massimo alla data del 31 dicembre 2016, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni interessati dal sisma e per i quali non siano applicabili le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di coloro che siano impossibilitati a recarsi al lavoro perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi colpiti da infortunio o malattia conseguenti all’evento sismico. Si riconosce inoltre un’ulteriore indennità una tantum pari a 5.000 euro in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e professionali, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa del sisma e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni coinvolti dal sisma. Sono previste ancora misure di semplificazione degli adempimenti richiesti ai datori di lavoro per la presentazione della domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria in conseguenza dell’evento sismico. Ed ancora l’esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, per il trattamento di integrazione salariale straordinaria concesso nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 in conseguenza dell’evento sismico.

Altre misure: – Proroga e sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché di sospensione di termini amministrativi (articolo 48) Si prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017; l’estensione di tale previsione anche alle imprese e ai lavoratori autonomi che alla data del sisma erano assistiti da professionisti operanti nei comuni interessati; la possibilità di rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili a decorrere dal mese di ottobre 2017, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, per i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sospesi; la non applicazione delle sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro nei confronti sia dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni interessati dal sisma.