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Egitto, la bozza della nuova Costituzione

La Repubblica araba d'Egitto è «uno Stato sovrano unito e indivisibile, una Repubblica democratica fondata sulla cittadinanza e sullo stato di diritto». Così viene definita la nazione egiziana nella bozza di nuova Costituzione predisposta dai 50 membri dell'Assemblea costituzionale e destinata a essere sottoposta a referendum popolare entro gennaio 2014.

A riferirlo è Fides dopo aver consultato una versione non ufficiale del testo. Secondo quanto riportato dall’organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie, «l’articolo 2 definisce l’islam come religione di Stato» e i principi della Legge islamica (Sharia) vengono riconosciuti come «la fonte principale della legislazione». L’articolo 3 stabilisce che i cristiani e gli ebrei egiziani potranno seguire le norme derivanti dai rispettivi principi di giurisdizione canonica e religiosa per quanto riguarda il proprio status personale e le questioni connesse alla vita e alla pratica religiosa, a partire dalla scelta dei propri capi spirituali.

Nell’articolo 50, l’epoca copta viene elencata tra gli elementi che rientrano nell’eredità condivisa della civiltà egiziana. Nel l’articolo 64, la libertà di credo viene definita come «assoluta». La libertà della pratica religiosa e la costruzione di luoghi di culto per gli appartenenti alle religioni abramitiche è garantito e regolato per legge. L’articolo 74 riconosce ai cittadini il diritto di formare partiti politici, ma è vietato «costituire partiti politici fondati sulla religione», o sulla base di criteri discriminatori legati al sesso, all’origine, all’appartenenza settaria. L’articolo 244 sancisce l’impegno delle istituzioni statali a operare affinché nel prossimo parlamento siano rappresentati in maniera appropriata «i giovani, i cristiani e le persone disabili», pur senza stabilire «quote» di rappresentanza parlamentare pre-definite.