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Il nuovo Trattato europeo

Dopo un’estenuante trattativa che è stata più volte sul punto di saltare, i capi di stato e di governo dei 25 paesi dell’Unione Europea, anno approvato alle 22,20 di venerdì 18 giugno la bozza definitiva del nuovo Trattato costituzionale europeo, il cui testo definitivo dovrà essere messo a punto nel corso del 2004. La firma del nuovo Trattato, conosciuto come «prima Costituzione europea» dovrebbe avevnire a Roma, come fu per il primo Trattato, quello che dette vita all’Unione.

IL TRATTATO COSTITUZIONALEEcco in sintesi cosa prevede il testo per quanto concerne funzioni, ruoli e regole delle istituzioni dell’Unione (Fonte: agenzia Ansa):

PARLAMENTO EUROPEO – Esercita, insieme al Consiglio, le funzioni legislative e di bilancio. Elegge il presidente della Commissione e ratifica la nomina del ministro degli esteri e dei commissari. Vede aumentati i suoi poteri di co-decisione ed ha l’ultima parola su tutte le spese dell’Unione. E’ composto da un massimo di 750 membri. Gli stati, in base alla popolazione, avranno un minimo di sei deputati ed un massimo di 96.

CONSIGLIO EUROPEO – Tale organismo viene ora istituzionalizzato. Ha l’incaricato di dare all’ Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e definire orientamenti e priorità politiche generali. Non esercita alcuna funzione legislativa. E’ composto dai capi di stato e di governo degli stati membri, dal suo presidente e da quello della Commissione. Il ministro degli esteri partecipa ai lavori.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO – Novità introdotta dalla Costituzione: presiede i lavori del Consiglio europeo, ne assicura preparazione e continuità. Ha la rappresentanza esterna dell’Unione «senza pregiudizio delle responsabilità del ministro degli esteri». E’ eletto dal Consiglio europeo per un mandato di 30 mesi, rinnovabile una volta. Può far parte di altre istituzioni europee, non puo’ avere mandati nazionali.

CONSIGLIO DEI MINISTRI – Insieme all’Europarlamento svolge funzioni legislative e di bilancio. E’ composto da un rappresentante di ogni stato membro a livello ministeriale per ciascuna delle sue formazioni. Ad eccezione di quello Esteri la presidenza di ogni consiglio viene fatta a rotazione ugualitaria da un gruppo di tre paesi per diciotto mesi.

COMMISSIONE EUROPEA – Promuove l’interesse generale europeo e prende le iniziative appropriate a tale fine. Verifica il rispetto della Costituzione e l’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di giustizia. Promuove ogni atto legislativo salvo quelli per cui la Costituzione dispone altrimenti. Assicura la rappresentanza esterna dell’Unione tranne su politica estera e difesa comune, promuove la programmazione annuale e pluriennale. E’ composta da un commissario per ogni stato membro fino alla seconda legislatura dopo l’approvazione della Costituzione. Successivamente (presumibilmente dal 2014) i suoi componenti saranno ridotti ai due terzi degli stati membri, salvo diversa decisione presa all’unanimità dal Consiglio europeo.

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE – Definisce gli orientamenti nel quadro in cui la Commissione esercita la sua missione, sceglie i commissari, può nominare dei vicepresidenti della Commissione. E’ eletto dall’Europarlamento su proposta del Consiglio europeo.

MINISTRO DEGLI ESTERI – Contribuisce all’elaborazione di una politica estera, di sicurezza e di difesa comune. Presiede il Consiglio affari esteri. E’ vicepresidente della Commissione. Viene eletto dal Consiglio europeo d’accordo con il presidente della Commissione e con ratifica dell’Europarlamento.

PROCEDURE LEGISLATIVE – La Costituzione provvede ad una drastica riduzione. Erano oltre venti sono state limitate ad un terzo.

CORTE DI GIUSTIZIA – Assicura il rispetto dei diritti nell’interpretazione e l’applicazione della Costituzione. Comprende anche il tribunale di grande istanza ed i tribunali speciali. E’ formata da un giudice per ogni stato membro.

MAGGIORANZA QUALIFICATA – A partire dal 2009 sarà basata sul 55 per cento degli stati membri, con un minimo transitorio di quindici che rappresentino almeno il 65 per cento della popolazione complessiva. Quando le decisioni riguardano provvedimenti che non sono proposti dalla Commissione o dal ministro degli esteri, per la maggioranza occorrono il 72 per cento degli stati, pari ad almeno il 65 per cento della popolazione. Resta il diritto di veto in tema di fiscalità e ci sono formule di maggioranza diverse per la cooperazione giudiziaria, la politica sociale sociale e quella estera. Sono facilitate, in alcuni settori, le cooperazioni rafforzate.

GOVERNANCE ECONOMICA – La Costituzione attribuisce più poteri alla Commissione nella sorveglianza dei conti pubblici nella sola fase di verifica di deficit eccessivo, ma non in quella sulle misure per ridurlo. Ai paesi dell’eurozona è attribuito il potere di valutare l’ingresso di nuovi membri in Eurolandia. Viene allegata una dichiarazione in cui si riafferma l’impegno a rispettare il dettato del Patto di stabilità.

DIRITTO DI INIZIATIVA POPOLARE – Se un milione di cittadini europei, suddivisi su un numero di paesi ancora da determinare, lo richiede la Commissione sarà invitata ad adottare un’iniziativa legislativa.

Una costituzione europea a sesso indistinto e senza radici (di PIER ANTONIO GRAZIANI)

Il testo integrale del Trattato che istituisce la Costituzione europea (.pdf)