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Lavoro, gli orientamenti del «Jobs Act» in attesa di norme precise

Sono molte la novità che il Jobs Act promette di introdurre. Come è noto, l’intervento su cui più si è polarizzato il dibattito (soprattutto con le sinistre) è quello che riguarda l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che, prima della riforma, prevedeva il diritto di un dipendente a vedersi reintegrato nel posto di lavoro a fronte di un licenziamento illegittimo: il Jobs Act, accelerando nella direzione della riforma Fornero, ha fatto definitivamente cadere il diritto al reintegro in caso di licenziamenti dettati da motivi economici (ovvero crisi aziendali), prevedendo solo, per il lavoratore illegittimamente licenziato, un indennizzo proporzionale all’anzianità lavorativa (si parla, al momento, di 2 mensilità all’anno, fino a un massimo di 24 mensilità). Il diritto al reintegro, naturalmente, resta salvo per i licenziamenti discriminatori (dettati cioè da motivi razziali, religiosi, ideologici…) e per «specifiche fattispecie» – saranno i decreti delegati a stabilire quali – di licenziamenti disciplinari (quelli legati al comportamento del lavoratore).

Al di là dell’attenzione mediatica sollevata dallo scontro sull’art. 18, dunque, le modifiche che il Jobs Act intende produrre allo Statuto dei lavoratori restano tutto sommato marginali, né sorprende la spaccatura che ha interessato il mondo sindacale, con la Cisl che, non ravvisando elementi di grave preoccupazione, ha scelto di non aderire allo sciopero generale voluto da Cgil e Uil per il 12 dicembre. Si tratta di modifiche, per altro, che non riguarderanno i contratti vigenti, ovvero i diritti acquisiti dagli attuali lavoratori dipendenti, ma che si applicheranno ai nuovi contratti di lavoro, detti «a tutele crescenti», sottoscritti a partire dal 2015. Proprio questa nuova tipologia contrattuale rappresenta forse l’elemento di maggior rilievo della riforma: essa intende andare ad assorbire le molteplici forme contrattuali attualmente contraddistinte da un’elevata precarietà e, al contempo, offrire ai nuovi assunti, a fronte della rinuncia al diritto di reintegra dell’art. 18, una gamma di tutele (maternità, ferie, contributi previdenziali, sussidi di disoccupazione, liquidazione…) che solo in parte erano riconosciute, ad esempio, a titolari di co.co.pro., co.co.co. o finte partite Iva.

Si tratta dunque di attendere che le leggi delega – promesse già entro la fine dell’anno – traducano gli orientamenti espressi in norme precise. Stando alla riforma, esse dovranno altresì, tra le altre, introdurre sgravi fiscali per le nuove assunzioni, offrire alle imprese margini più ampi per trasferire i lavoratori da una mansione ad un’altra e per esercitare il controllo a distanza della loro attività, proporzionare la durata dell’eventuale sussidio di disoccupazione all’anzianità lavorativa ed apportare alcune correzioni al funzionamento della cassa integrazione.