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Obiezione di coscienza: la Patria si può difendere anche con altri mezzi

Esattamente quarant’anni fa il Parlamento italiano approvava la prima legge che riconosceva la possibilità di dichiararsi obiettori di coscienza di fronte ad un dovere imposto dallo Stato: si trattava – come noto – dell’obbligo di prestare il servizio militare, obbligo previsto dall’art. 52 della Costituzione ed attuato con legge ordinaria. La legge n. 772 del 1972 riconosceva infatti a quanti si dichiaravano «contrari in ogni circostanza all’uso delle armi» la possibilità di adempiere all’obbligo indicato o mediante un servizio militare non armato ovvero mediante un servizio civile sostitutivo.

Al di là dell’ambito specifico cui quella legge era riferita, essa deve essere ricordata per aver dato ingresso, come si è detto, al riconoscimento del diritto di ciascuna persona di dichiararsi obiettore nei confronti di una determinata regola normativamente imposta, con la conseguente possibilità di non adempiervi: o mediante l’adempimento di un obbligo diverso e alternativo, ovvero semplicemente sottraendosi alla regola. Si tratta di un diritto assai rilevante ed insieme delicato: rilevante perché attiene alla coscienza individuale, cioè a quella dimensione della persona cui spetta «di inscrivere la legge divina nella vita della città terrena» (come ci ha insegnato il Concilio); delicato perché si correla strettamente ed inscindibilmente al dovere di ciascuno di rispettare le regole dell’ordinamento in cui vive, anche quando ritenute sbagliate o magari addirittura ingiuste. Ed insieme, si correla al diritto di ogni cittadino di vedere tutelate quelle posizioni cui la legge è diretta (nel caso del servizio militare, il diritto alla difesa dello Stato da possibili attacchi stranieri, e così via). Aspetti che rendono il tema dell’obiezione di coscienza affascinante e particolarmente delicato, costringendo a rispondere alla seguente domanda: fino a che punto un diritto può essere garantito, quando il suo esercizio rischia di pregiudicare diritti ad altri riconosciuti?

L’obiezione di coscienza, quando prevista e riconosciuta dal legislatore, viene definita secundum legem, per distinguerla da quella contra o praeter legem, che si ha invece quando la posizione dell’obiettore non trova riconoscimento in previsioni normative, e pertanto la violazione della regola viene considerata alla stregua di una qualsiasi trasgressione. Con la legge del 1972, dunque, a coloro che ritenevano contrario alla propria coscienza svolgere il servizio militare armato è stata riconosciuta la possibilità di dichiarare pubblicamente la propria contrarietà ed è stata offerta la possibilità di rispettare il dovere di «difendere la Patria» (dovere che la Costituzione impone ad ogni cittadino) in modo diverso. Come infatti affermò la Corte costituzionale pochi anni dopo, lo svolgimento di un servizio sostitutivo civile «non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato». Ed anche questo fu un grande merito della legge: avere contribuito ad affermare l’idea che la «Patria» non significa soltanto il territorio dello Stato da difendere a fronte di eventuali attacchi nemici, ma significa più in generale l’insieme dei valori comuni che fondano l’ordinamento di un Paese: e che per «difendere» tutto questo occorrono non soltanto l’esercito o la difesa armata, ma anche forme di impegno sociale, culturale, educativo, e così via.

A quarant’anni di distanza viene spontaneo porsi la domanda su quali risultati quella legge sia riuscita ad ottenere: domanda che richiede una risposta ovviamente assai articolata, ma che per essere correttamente impostata presuppone una precisazione preliminare. Quale è il vero obiettivo che si prefigge di ottenere colui che obietta? Nello specifico del servizio militare (ma la domanda ovviamente si deve porre con riguardo ad ogni ambito di obiezione di coscienza), occorre chiedersi se scopo dell’obiettore è di «mettersi in pace» con la propria coscienza, evitando di essere costretto a fare una cosa contraria ai propri principi, o è invece (e magari insieme) dimostrare l’ingiustizia di quel comando, volendo contribuire con la propria disobbedienza ad eliminarlo per sostituirlo con altri. Non vi è dubbio che molti obiettori «storici» al servizio militare volessero con il loro comportamento affermare una diversa idea di difesa della Patria, senza armi né guerre: nondimeno vi sono alcuni che sostengono che questo non può essere il vero scopo dell’obiezione di coscienza, che anzi per essere vera non deve contestare la bontà della legge, ma limitarsi a far registrare la propria coscienza contraria.

Il tema è ovviamente assai delicato (si pensi ad esempio alla sua applicazione all’aborto ed ad altri ambiti di rilevanza bioetica), ma deve essere posto per valutare se oggi, a quarant’anni di distanza, quella legge abbia o meno perseguito il proprio obiettivo.

*ordinario di Diritto costituzionale al «Sant’Anna» di Pisa