Sport

Appello, il dispositivo della sentenza

Ecco il dispositivo della sentenza della Corte Federale, presieduta da Piero Sandulli, e composta da Salvatore Catalano, Mario Sanino, Mario Serio e Silvio Traversa:

1) Conferma la propria ordinanza del 22 luglio 2006 con riferimento alle posizioni di Domenico Messina, Paolo Bergamo e Paolo Tagliavento;

2) dichiara inammissibile l’appello proposto dal Bologna F.C. 1909 nei confronti di Innocenzo Mazzini, Fabrizio Babini, Paolo Bertini, Massimo De Santis, Paolo Dondarini, Tullio Lanese, Gennaro Mazzei, Domenico Messina, Pierluigi Pairetto, Gianluca Paparesta, Claudio Puglisi, Gianluca Rocchi, Pasquale Rodomonti e Paolo Tagliavento;

3) proscioglie Paolo Dondarini dall’incolpazione contestatagli;

4) determina la sanzione a carico della Juventus Football Club S.p.A. con riferimento alla stagione sportiva 2006-07, nella penalizzazione di 17 punti in classifica e nella squalifica in 3 giornate di campionato del campo di gara, nell’ammenda di 120 mila euro, ferme restando le altre sanzioni già irrogate nella decisione impugnata per le stagioni sportive 2004-05 e 2005-06;

5) determina la sanzione a carico di Adriano Galliani in 9 mesi di inibizione;

6) determina la sanzione a carico di Leonardo Meani in 2 anni e 6 mesi di inibizione;

7) determina la sanzione a carico della A.C.Milan S.p.A. nella penalizzazione di 30 punti da scontare nella classifica 2005-06 e di 8 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2006-07 e nella squalifica per una giornata di campionato del campo di gara, nonché nell’ammenda di 100mila euro;

8) proscioglie Diego Della Valle la A.C.F. Fiorentina S.p.A., Claudio Lotito, la S.S. Lazio S.p.A., Andrea Della Valle e Sandro Mencucci dalle incolpazioni loro contestate con riferimento alla gara Lazio-Fiorentina del 22.5.2005;

9) dichiara la responsabilità di Diego Della Valle, Andrea Della Valle, Sandro Mencucci, Innocenzo Mazzini e A.C.F. Fiorentina S.p.A. con riferimento alla gara Chievo Verona-Fiorentina dell’otto maggio 2005, per violazione dell’art.1 del C.G.S. così modificata l’originaria incolpazione;

10) determina la sanzione a carico di Andrea Della Valle nell’inibizione per 3 anni e nell’ammenda di 35 mila euro;

11) determina la sanzione a carico di Diego Della Valle in 3 anni e 9 mesi di inibizione e 55 mila euro di ammenda;

12) determina la sanzione a carico di Sandro Mencucci in 2 anni e 6 mesi di inibizione;

13) determina la sanzione a carico della A.C.F. Fiorentina S.p.A. nella penalizzazione di 30 punti da scontare nella classifica 2005-06, nella penalizzazione di 19 punti in classifica nella stagione sportiva 2006-07 e nella squalifica del campo di gara per 3 giornate di campionato, nonché nell’ammenda di 100 mila euro;

14) dichiara la responsabilità di Claudio Lotito, Franco Carraro, Innocenzo Mazzini, S.S. Lazio S.p.A. in relazione alla gara Lazio-Brescia del 2.2.2006 per violazione dell’art. 1, c.1, del C.G.S., così modificata l’originaria incolpazione;

15) determina la sanzione a carico di Claudio Lotito in 2 anni e 6 mesi di inibizione e nell’ammenda di 30 mila euro;

16) determina la sanzione a carico della S.S. Lazio S.p.A., nella penalizzazione di 30 punti da scontare nella classifica 2005-06 e di 11 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2006-07 e nella squalifica del campo di gara per 2 giornate di campionato, nonché nell’ammenda di 100 mila euro;

17) determina la sanzione a carico di Franco Carraro nell’ammenda di 80 mila euro con diffida;

18) determina la sanzione a carico di Innocenzo Mazzini nella inibizione per 5 anni con proposta al Presidente federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;

19) determina la sanzione a carico di Pierluigi Pairetto nella inibizione per 3 anni e 6 mesi;

20) determina la sanzione a carico di Massimo De Santis nella inibizione per 4 anni;

21) determina la sanzione a carico di Gennaro Mazzei nella inibizione per 6 mesi;

22) determina in 3 mesi di inibizione ciascuno la sanzione a carico di Fabrizio Babini e Claudio Puglisi.