Toscana

Badanti, come assumerle e mantenerle in servizio

Molte famiglie oggi ricorrono all’aiuto di un lavoratore domestico straniero (meglio sarebbe parlare di lavoratrice, visto che nella maggior parte dei casi si tratta di donne) per far fronte ad esigenze particolari, molto spesso per la cura di persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti. A fine 2003 i lavoratori domestici in Toscana erano circa 35.000, pari all’1% della popolazione regionale. L’opinione di tutti gli operatori del settore è che questo numero sia ancora cresciuto e che continuerà a crescere nei prossimi anni in correlazione con l’aumento della popolazione anziana. Si tratta quindi di un fenomeno che, per le sue implicazioni quantitative e sociali, deve essere governato soprattutto per evitare il formarsi di ampie sacche di lavoro nero e clandestinità. Le famiglie assumono in questo caso l’insolito ruolo di «datori di lavoro» di una lavoratrice immigrata: si tratta di capire quali adempimenti occorre svolgere per poter essere in regola.

• Assunzione di una lavoratrice domestica straniera.Per poter assumere una lavoratrice domestica straniera (in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di lavoro subordinato), datore di lavoro e lavoratrice dovranno sottoscrivere congiuntamente un contratto di assunzione. Il datore di lavoro, contestualmente, dovrà effettuare la denuncia di assunzione all’INAIL ed all’INPS, ed entro cinque giorni, darne comunicazione al competente Centro per l’Impiego. Sempre entro cinque giorni il datore di lavoro dovrà inviare per raccomandata a.r. allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura del luogo di lavoro il contratto di soggiorno (mod. Q), controfirmato anche dalla lavoratrice che ne terrà copia. In caso fornisca anche l’alloggio alla lavoratrice straniera, il datore di lavoro entro 48 ore deve darne comunicazione alla locale autorità di Pubblica Sicurezza. • Mantenimento in servizio di una lavoratrice domestica stranieraIl datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione mensile della retribuzione, è tenuto a predisporre un prospetto paga, in duplice copia, una per la lavoratrice, firmata dal datore di lavoro, e l’altra per il datore di lavoro, firmata dalla lavoratrice. Il datore di lavoro, inoltre, su richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla quale, risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno. Ovviamente, sempre il datore di lavoro dovrà provvedere – con cadenza trimestrale – al versamento dei contributi dovuti all’INPS, versando anche l’importo a carico della lavoratrice domestica che poi potrà recuperare trattenendo un pari importo dalla retribuzione mensile.Simone Consani e Marco Nocianolf.toscana@cisl.it