Toscana

CONDONO EDILIZIO, UNA CIRCOLARE DELLA GIUNTA REGIONALE SPIEGA IL NO DELLA TOSCANA

Nessun condono edilizio in Toscana. La Giunta regionale toscana ha approvato una circolare illustrativa della legge 55, approvata dal consiglio regionale nel dicembre scorso. Si tratta della legge che sancisce la presa di distanza della Toscana dal condono edilizio, varato dal governo con un decreto che la Regione ha impugnato anche davanti alla Corte Costituzionale. La Regione Toscana ha ribadito che l’unica normativa per contenere gli abusi edilizi sul suo territorio è la legge 43 dello scorso agosto, che disciplina, fra l’altro, le concessioni e le denunce di inizio attività e che dispone controlli, sanzioni e sanatorie per l’attività edilizia. Con la legge 43 la Toscana si è adeguata al testo unico nazionale sull’edilizia ed è proprio in virtù di questo che la Toscana ha ritenuto di non dover applicare la normativa nazionale sulla sanatoria collegata al condono, motivata dal governo con la necessità di colmare le lacune della legislazione delle Regioni inadempienti. Non era il caso della Toscana dove, dall’entrata in vigore della legge 43, il rilascio “dell’attestazione di conformità in sanatoria” è così disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale.

Anche dopo l’approvazione della legge 55 restava, comunque, una ogggettiva situazione di incertezza organizzativa, legata soprattutto al fatto che il condono governativo resta comunque in vigore per quanto riguarda gli aspetti penali. Di qui la decisione di fornire uno strumento in più ai tecnici che devono affiancare i cittadini e orientarli nella scelta. Infatti, se la legge regionale impedisce la sanatoria amministrativa statale generalizzata dell’eventuale abuso edizilizio, sussiste comunque la possibilità di cancellare gli eventuali reati commessi nel compiere l’abuso tramite le procedure peviste dalla normativa sul condono. Ma il reato non sempre sussiste, anzi, in Toscana, è piuttosto raro. E’ quindi molto spesso inutile, per il cittadino, intraprendere la strada del condono. Ancora, non in tutti i casi ogni reato si estingue pagando l’oblazione prevista dalla legge nazionale. E’ il caso, ad esempio, delle opere realizzate violando vincoli paesaggistici, per cui la legge sul condono richiede la sanatoria amministrativa che, invece, la legge 55 esclude, fatti salvi i casi previsti dalla legge 43. Come si vede, la materia è complicata e la circolare, costruita con il contributo degli operatori, ha il compito di proporre le soluzioni. Poiché non si può pensare di cancellare tutti gli illeciti grazie al condono, in molti casi i tecnici sconsiglieranno i cittadini dall’imbarcarsi in una procedura inutile e costosa.

La circolare è uno strumento tecnico, rivolto soprattutto a operatori delle amministrazioni comunali e ai professionisti. Ecco i suoi principali contenuti. Prima di tutto il documento precisa che in Toscana l’unica sanatoria di opere edilizie abusive ammessa nel territorio della regione è quella prevista dalla legge regionale 43, che prevede la doppia conformità: in altre parole l’opera realizzata deve essere in regola con la disciplina urbanistica, sia al momento della sua realizzazione sia al momento della domanda di concessione, sia al momento del rilascio della attestazione di conformità. Il documento si addentra poi in una casistica tecnica, indicando anche i comportamenti da tenere nei casi in cui, ad esempio, siano stati fatti interventi su immobili soggetti a vincoli paesistici, i casi in cui non è possibile ottenere la sanatoria edilizia, ma si può invece avere l’estinzione di alcuni reati commessi ed i casi in cui non essendovi reato no avrebbe senso chiedere il condono.

Infatti quando non c’è il reato, il cittadino deve sapere che, mentre è assolutamente inutile chiedere il condono, può invcece deve essere richiesta, per vie ordinarie, una sanatoria dell’illecito amministrativo. In questo caso entra in gioco la normativa regionale, con tutte le tipologie previste dalla legge 43. (cs)