Toscana

CORTE CONTI CONDANNA DIRIGENTE REGIONE TOSCANA PER CONSULENZE ESTERNE

Prima sentenza della Corte dei Conti nella vicenda delle consulenze esterne della Regione Toscana. La dirigente della direzione beni e attività culturali negli anni 2002-2003 è stata condannata al pagamento di 14.105 (rpt 14.105) euro a favore dell’ente regionale per aver conferito tre incarichi di consulenza esterna dichiarati dalla Corte illegittimi e “fonte di danno erariale”. La sentenza è stata pronunciata dalla sezione giurisdizionale presieduta da Giancarlo Guasparri, pm Acheropita Mondera Oranges. I fatti sui cui ha indagato la procura generale della Corte dei Conti sono l’affidamento ad una giornalista, collaboratrice di un quotidiano locale, di un “incarico di consulenza e ricerca relativo alla progettazione editoriale del numero due della rivista “CulturAe” e altri due incarichi ad altra consulente: uno per l’immissione di dati qualitativi e quantitativi riferiti al settore dello spettacolo, nell’ambito del Piano regionale dello spettacolo 2003, il secondo per il monitoraggio nello stesso settore. Il “danno erariale” complessivo è stato quantificato in 14.105 (rpt 14.105) euro. La Corte dei Conti ricorda che “é principio assodato che l’attività delle amministrazioni deve essere svolta dai propri uffici, consentendo il ricorso a professionalità esterne soltanto nei casi previsti dalla legge o ricorrendo eventi straordinari non diversamente fronteggiabili”. Sottolinea inoltre, come, secondo la legge regionale 12 del 2001, “da una parte, la consulenza deve avere come oggetto prestazioni di alta specializzazione e, dall’altra, deve essere resa da un terzo fornito di professionalità ed esperienza desumibili dal proprio curriculum” . Nel caso della progettazione del numero due della redazione della rivista “CulturAe”, la consulente non era dotata, secondo la Corte, di nessuno di questi requisiti. Per quanto riguarda le altre due consulenze, la Corte, che ha accolto in toto le richieste del pm, le ha dichiarate ‘illegittime ”non solo per palese violazione della legge regionale ma anche per sostanziale inutilità della spesa trattandosi di mera prestazione d’ordine che poteva e doveva essere svolta con le professionalità interne”. (ANSA) GRO/SPO