Toscana

Diventare cittadini

La cittadinanza è la situazione (status) di appartenenza di un individuo a una collettività nazionale (popolo). In quanto appartenente al popolo, il cittadino è soggetto alle leggi dello Stato. Ogni stato può attribuire la cittadinanza in base a principi diversi, anche in combinazione fra di essi: l’origine da genitori cittadini (ius sanguinis), il luogo di nascita (ius soli) e la manifestazione di volontà.

Come si acquista la cittadinanzaLa cittadinanza italiana si acquista in base alla legge n. 91 del 5 febbraio 1992:l per nascita da padre o madre italiani (iure sanguinis), ovunque essa avvenga, anche per generazioni successive alla prima (purché gli ascendenti diretti non abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana). Sono compresi tutti i figli di sangue (nati dal matrimonio o successivamente legittimati, oppure fuori dal matrimonio). I figli adottivi (per effetto del decreto di adozione emesso dall’autorità giudiziaria);

per nascita in Italia (iure soli) da genitori ignoti o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello stato di appartenenza; inoltre lo straniero (maggiorenne) nato in Italia può ottenere la cittadinanza dopo tre anni di residenza;

per matrimonio (iuris communicatio) con cittadino/a italiano/a, dopo sei mesi di residenza in Italia o tre anni all’estero;

per naturalizzazione (o concessione) nei seguenti casi:

a) straniero di cui un genitore o un/a nonno/a sia stato cittadino italiano, dopo tre anni di residenza in Italia, oppure presti servizio militare o assuma un pubblico servizio presso lo Stato italiano;b) straniero che presti servizio alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni;c) al cittadino dell’Unione Europea, dopo quattro anni di residenza in Italia;d) allo straniero che risiede in Italia per almeno dieci anni;e) per elezione, in base ai trattati firmati dall’Italia in seguito ai conflitti bellici, con riguardo alle popolazioni di lingua ed etnia italiana provenienti dai territori ceduti e nelle colonie in Africa e nell’Egeo, fra i quali:Trattato di Saint Germain-en-Laye del 10 settembre 1919 con l’Austria;Trattato di Parigi firmato il 10 febbraio 1947 con le Potenze alleate;Trattato di Osimo del 10 novembre 1975. La legge riconosce il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana per coloro che si trovano nella situazione considerata in questi trattati e ai loro discendenti.Vi sono anche i discendenti dei cittadini italiani che erano residenti nei territori italiani ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975. La proceduraLa domanda per l’acquisto o la concessione della cittadinanza italiana deve essere presentata al Prefetto della Provincia di residenza del richiedente. Nell’istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali l’istante ritiene di aver titolo all’acquisto o alla concessione della cittadinanza italiana.In generale, alla domanda di concessione della cittadinanza italiana devono essere allegati i seguenti documenti: atto di nascita in originale munito della traduzione in lingua italiana e certificato penale rilasciato dall’Autorità giudiziaria del Paese di origine munito della traduzione in lingua italiana. I due documenti devono essere legalizzati dalla rappresentanza diplomatica italiana. Tutti gli altri documenti possono essere autocertificati dall’interessato.Il Prefetto trasmette immediatamente copia della domanda al Ministero dell’Interno.Nel caso di incompletezza o irregolarità della domanda o della documentazione, il Prefetto invita il richiedente ad integrarla e regolarizzarla.Accolta l’istanza di concessione della cittadinanza, lo straniero per diventare cittadino italiano deve prestare giuramento, entro 6 mesi dalla notifica del decreto di conferimento della cittadinanza, dinanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune di residenza; quest’ultimo provvederà poi alla trascrizione e all’annotazione del decreto negli atti dello stato civile. Come si perde la cittadinanzaI cittadini italiani possono perdere la cittadinanza:

per manifestazione di volontà (rinuncia), se acquistano la cittadinanza di un altro stato;

per legge, in base alla Convenzione di Strasburgo sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima del 6 maggio 1963, per coloro che acquistano la cittadinanza dei seguenti stati: Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Svezia e, a certe condizioni, Francia e Paesi Bassi. La perdita della cittadinanza avviene anche per i figli minori, se fanno rinuncia entrambi i genitori;

per sanzione, in caso di disobbedienza all’ordine dello Stato italiano di abbandonare un impiego pubblico, una carica o il servizio militare presso uno stato straniero.

Non hanno perso la cittadinanza italiana i figli degli emigrati italiani, nati all’estero fra il 27 aprile 1965 e il 17 maggio 1967, che non hanno fatto una scelta espressa per la cittadinanza italiana nel periodo di transizione fra il vecchio ordinamento e il nuovo, entro il 17 maggio 1986, come disponeva l’art. 5, legge 21 aprile 1983 n. 123.

Come si riacquista la cittadinanzaLa cittadinanza può essere riacquistata:

in modo automatico (senza alcuna manifestazione di volontà), se la persona che ha perso la cittadinanza risiede in Italia per un anno, o risiede per due anni e prova di aver lasciato l’impiego o il servizio militare (per i casi in cui lo Stato italiano ne abbia ordinato l’abbandono);

con una manifestazione di volontà (dichiarazione), dopo aver prestato il servizio militare o un impiego per lo Stato italiano;

dichiarando di voler riacquistare la cittadinanza italiana e di stabilire, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza in Italia (per i residenti all’estero). La dichiarazione si può presentare in Italia al Comune di residenza, oppure all’estero, al Consolato italiano. In quest’ultimo caso, avrà effetto solamente dopo aver registrato la residenza in Italia e dopo che il Comune di residenza in Italia avrà ricevuto la dichiarazione dal Console italiano;

con una istanza al Comune o al Consolato italiano competente per la zona residenza, documentando di essere stati cittadini italiani residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, e di non essersi avvalsi della facoltà riconosciuta dall’art. 3 del Trattato di Osimo di trasferire la residenza dalla zona B dell’ex territorio libero di Trieste nel territorio italiano. Tali cittadini avevano perso la cittadinanza italiana poiché avevano acquistato volontariamente la cittadinanza jugoslava.

La doppia cittadinanzaOgni Stato può attribuire la propria cittadinanza in base ai principi che ritiene più opportuni. Per conseguenza, una stessa persona che ha legami con più stati può essere cittadino di più stati contemporaneamente. Ad esempio, è cittadina italiana e, allo stesso tempo, statunitense, la persona che nasce da genitori italiani nel territorio degli Stati Uniti. Questo perché lo Stato italiano riconosce cittadini coloro che ovunque nascono da cittadini italiani, mentre gli Stati Uniti riconoscono automaticamente cittadini coloro che nascono sul territorio statunitense. Dal 16 agosto 1992, con l’entrata in vigore della legge n. 91/1992, chi acquista la cittadinanza di uno stato diverso dall’Italia non perde la cittadinanza italiana se non vi rinuncia espressamente (a meno che la legge dello stato straniero non preveda l’automatica perdita della cittadinanza italiana). InformazioniPer informazioni sullo stato delle pratiche lo straniero, in possesso del codice “K” rilasciato dalla Prefettura, cioè il numero di protocollo della sua domanda di cittadinanza, può chiamare il call center allo 06 48042101 / 102 / 103 / 104 /105 (lun – ven dalle 9 alle 14 e mar – merc – giov dalle 14,30 alle 18,30) inoltre è disponibile la e mail dlci.politicheimmigrazioneuno@interno.it. CittadinanzaLo straniero coniugato con cittadino/a italiano/a, che risiede legalmente da almeno 6 mesi in un comune italiano, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni. Inoltre, che il cittadino straniero, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di 2° grado, sono stati cittadini per nascita, può divenire cittadino italiano se al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio italiano e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di volere acquistare la cittadinanza italiana.Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano residente da almeno 5 anni dopo l’adozione.Allo straniero che ha prestato servizio, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato.All’apolide e ai rifugiati politici che risiedono legalmente da almeno 5 anni.Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni. DocumentiLa domanda presentata presso la Prefettura, prodotta in 2 copie, così come i documenti elencati:

atto di nascita completo di tutte le generalità ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità diplomatica o consolare del Paese di origine, tradotta e legalizzata;

certificati penali del Paese di origine e degli eventuali Paesi di residenza relativi ai precedenti penali;

certificato generale del casellario giudiziale da richiedere al Tribunale di residenza;

dichiarazione di impegno a comunicare alla Prefettura eventuali cambiamenti di domicilio o residenza;

fotocopia del permesso di soggiorno.

Cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a

Estratto dai registri di matrimonio

Cittadinanza per residenza in Italia:

certificato di stato di famiglia;

certificato storico di residenza;

copia autenticata del mod.730 o mod. 101 relativo al triennio antecedente la presentazione della domanda;

dichiarazione di autorizzazione per le competenti Autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto richieste dalle Autorità diplomatiche italiane;

Per gli stranieri rifugiati politici o apolidi:

Il certificato di nascita sarà sostituito da un atto notorio da farsi in Pretura

Il certificato penale del paese di origine sarà sostituito da un atto notorio da farsi in Pretura;

originale o copia autenticata del documento con cui si è stati riconosciuti rifugiati o apolidi.

documenti provenienti dall’estero devono essere opportunamente tradotti e legalizzati presso l’Ambasciata o il Consolato Italiano presente nello Stato di formazione dell’atto. I documenti rilasciati in Italia devono essere in bollo e sostituibili con auto certificazione.

A cura di: ANOLF Toscana – Caritas Toscana – Centro internazionale studenti «Giorgio La Pira»