Toscana

Fine vita, ecco le «Dat» ma non sono vincolanti

Con 150 voti favorevoli, 123 contrari e 3 astenuti, nella seduta pomeridiana di giovedì 26 marzo l’Assemblea del Senato ha approvato, con modificazioni, il testo proposto dalla XII Commissione (n. 10 e abb.) in materia di alleanza terapeutica, consenso informato e Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) (testo dal sito del Senato). Il progetto, che passa ora all’esame della Camera dei deputati, mantiene il principio dell’obbligatorietà dei trattamenti di nutrizione e idratazione, considerati «sostegno vitale» e, dunque, non sospendibili. Le Dat, per effetto dell’approvazione di un emendamento, diventano però «non vincolanti»: il medico, cioè, potrà non tenerne conto. Di seguito i contenuti del disegno di legge licenziato da palazzo Madama.

Tutela della vita e della salute (art. 1). Reca i principi ispiratori dell’intero provvedimento, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione. Riconosce il diritto alla vita quale diritto inviolabile e indisponibile da tutelare anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi che la persona non sia in grado d’intendere e di volere. Riconosce altresì e garantisce in via prioritaria la dignità della persona rispetto all’interesse sociale e alle applicazioni della tecnologia e della scienza. Stabilisce il principio imprescindibile del consenso informato, fermo restando il disposto dell’articolo 32 della Costituzione. Impone al medico l’obbligo d’informare il paziente sulle cure mediche più appropriate secondo il criterio prioritario dell’alleanza terapeutica tra medico e paziente. È vietata ogni forma di eutanasia e di assistenza o aiuto al suicidio. Rifiuta l’accanimento terapeutico imponendo al medico di astenersi, in condizioni di morte prevista come imminente, da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o non tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.

Consenso informato (art. 2). Approvato con alcune modifiche, affronta il tema del consenso informato, che deve essere espresso in modo libero e consapevole, può essere sempre revocato e deve essere preceduto da corrette e comprensibili informazioni circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario. L’alleanza terapeutica fra medico e paziente si esplicita in un documento di consenso che diventa parte integrante della cartella clinica ed è comunque fatto salvo il diritto a rifiutare le informazioni. In caso di persona interdetta, il consenso è prestato dal tutore; vengono anche disciplinati i casi degli inabilitati, dei minori emancipati e degli incapaci d’intendere e di volere; in quest’ultimo caso, nell’impossibilità di acquisire il consenso, il medico agisce in scienza e coscienza, conformemente ai principi della deontologia medica.

Contenuti e limiti delle Dat (art. 3). È l’articolo che affronta il nodo della nutrizione e idratazione artificiale.  Nella Dichiarazione può essere esplicitata la rinuncia ad ogni o ad alcune forme di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, sperimentali, altamente invasive o altamente invalidanti. Non possono invece essere inserite indicazioni che integrino le fattispecie penali di omicidio, omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio.

Come nella versione originaria, si afferma (comma 6) che «alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di Dichiarazione anticipata di trattamento».

Sono stati invece cancellati dall’articolo due riferimenti lessicali all’accanimento terapeutico, con l’obiettivo di delineare in maniera più precisa il «no» ad ogni eventuale rischio di apertura all’eutanasia. Viene inoltre semplificata la composizione del collegio di medici chiamato a valutare lo stato clinico del paziente: gli specialisti passano da cinque a tre (un medico legale, un anestesista-rianimatore e un neurologo, sentiti medico curante e medico specialista).

Forma e durata delle Dat (art. 4). Disciplina la forma e la durata della Dichiarazione anticipata di trattamento, che va adottata in piena libertà e consapevolezza e redatta in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne e puntualmente informato. Le Dichiarazioni sono raccolte dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive. Salvo intervenuta incapacità, la Dichiarazione ha validità per cinque anni e può essere rinnovata più volte, modificata o revocata in ogni momento dall’interessato attraverso specifico atto sottoscritto. La Dichiarazione deve essere inserita nella cartella clinica e comunque non si applica in condizioni di urgenza o di immediato pericolo di vita.

Assistenza ai soggetti in stato vegetativo (art. 5). È stato approvato un emendamento del relatore interamente sostitutivo dell’articolo, in base al quale il ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, adotta le Linee guida cui le Regioni si conformano nell’assicurare l’assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente.

Fiduciario (art. 6). È dedicato alla figura del fiduciario che, nominato dal dichiarante, accetta la nomina sottoscrivendo la Dichiarazione anticipata di trattamento. Unico soggetto autorizzato ad interagire con il medico, il fiduciario opera nel rispetto delle intenzioni dichiarate, non può modificare la Dichiarazione e s’impegna a garantire che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte, nonché a vigilare sulla validità delle cure. Il fiduciario può sempre rinunciare per iscritto all’incarico comunicandolo al dichiarante o, se incapace, al medico responsabile del trattamento.

Ruolo del medico (art. 7). Il medico deve prendere in considerazione le Dichiarazioni motivando nella cartella clinica le sue decisioni conformi o meno, ma non le indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o, comunque sia, in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Sentito il fiduciario, il medico opera sempre in applicazione del principio dell’inviolabilità della vita umana e può disattendere le Dichiarazioni non più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche. In caso di controversia tra medico e fiduciario, la questione è sottoposta ad un collegio di medici, il cui parere non è vincolante per il medico curante.

Autorizzazione giudiziaria (art. 8). Prevede l’autorizzazione del giudice tutelare in caso di assenza del fiduciario e di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento.

Disposizioni finali (art. 9). Reca disposizioni finali, fra cui la norma che istituisce il Registro delle Dichiarazioni anticipate di trattamento nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico.

a cura di Alessandro Pertici