Toscana

I reati che bloccano il permesso di soggiorno

Con la legge Bossi Fini è stato reinserito il concetto di reato ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, introdotto dalla legge Martelli e poi eliminato dalla legge Turco-Napolitano.

Ai sensi infatti dell’art. 4 comma 3 del Testo unico sull’immigrazione costituisce, infatti, un ostacolo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno per tutti gli stranieri che si siano resi responsabili di taluni reati, dopo il settembre 2002, indipendentemente da ogni valutazione in ordine alla pericolosità della persona.In particolare si fa riferimento ai casi previsti dall’art. 380 comma 1 e 2 del codice di procedura penale. E cioè i casi di arresto di persone colte in fraganza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge prevede l’ergastolo o la reclusione non inferiore a 5 anni.

Altri casi sono i delitti contro la personalità dello Stato, delitto di devastazione, e saccheggio, delitto contro l’incolumità pubblica, delitto di riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Rientrano anche i casi di furto aggravato, rapina e estorsione, traffico illecito di armi, associazione a delinquere o tipo mafioso. Ovvero i casi di reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

Inoltre, per coloro che sono titolari di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, l’art. 26 del testo unico sull’immigrazione, al comma 7 bis, dispone che la condanna per uno dei reati previsti e puniti dalla legge sul diritto d’autore ovvero per i reati di contraffazione e vendita di prodotti contraffatti comporta la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e l’espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

Sul punto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 240/2006, depositata il 22 giugno 2006, ha dichiarato l’articolo 26 conforme ai principi costituzionali.Simone Consani e Marco Nocianolf.toscana@cisl.it