Toscana

Nasce il Consiglio delle autonomie

E’ stata approvata dal Consiglio regionale, nella seduta di mercoledì 28 marzo scorso, la legge che disciplina la Conferenza permanente delle autonomie sociali (Copas), prevista dall’articolo 61 dello Statuto regionale. Unici astenuti i consiglieri di Alleanza Nazionale. La proposta di legge è stata presentata all’aula dalla vicepresidente della commissione speciale per l’attuazione dello Statuto, Lucia Franchini (Margherita). «L’obiettivo della legge – ha spiegato la consigliera – è quello di dotare l’ordinamento regionale di uno degli organismi più innovativi previsti dallo Statuto e una scelta statutaria del tutto inedita anche rispetto agli altri ordinamenti regionali».

La Conferenza permanente mira, ha detto ancora Franchini, «ad inserire nell’architettura istituzionale della Regione Toscana un organismo in grado di esprimere le autonomie sociali toscane, dando così voce concreta al principio di sussidiarietà sociale». In sostanza, la Conferenza si pone come «il luogo di rappresentanza specifica all’interno dell’arena politica e istituzionale dell’ente regionale» di soggetti che, singoli o associati, agiscano nel campo sociale perseguendo, oltre che il proprio, un interesse generale. Importanti le funzioni che lo Statuto attribuisce al Copas, e che Franchini ha richiamato: la formulazione di proposte e pareri per la formazione degli atti di programmazione economica e un’attività di verifica sugli esiti delle politiche regionali.

Per quanto riguarda i pareri della Conferenza, questi sono obbligatori su alcuni atti di programmazione indicati nell’allegato alla legge approvata quest’oggi (come il Piano regionale di sviluppo, Documento di programmazione economica e finanziaria, Piano regionale di sviluppo economico, Piano agricolo regionale). Circa la proposte, la Conferenza potrà adottare anche specifici documenti di indirizzo ai fini della formazione degli atti di programmazione economica. Infine, la verifica delle politiche regionali avverrà attraverso la «Relazione annuale sulla verifica degli esiti delle politiche regionali». La Conferenza, in collaborazione con il Consiglio, dovrà organizzare ogni anno una «Conferenza sullo stato delle autonomie sociali» con tutti i soggetti che agiscono nel campo sociale, per valutare lo stato delle Autonomie sociali nella nostra regione. «Far nascere la Conferenza permanente delle Autonomie sociali – ha concluso Franchini – esprime anche la necessità di far compiere alla Regione Toscana un passo decisivo per intercettare settori che quasi sempre sono emarginati dal processo decisionale». Per Luca Ciabatti (Prc), la Conferenza «ha compiti ben delineati», anche se si avverte un problema di carattere politico relativo «all’insieme delle politiche sociali in Toscana: c’è una tendenza a spingere eccessivamente le imprese sociali verso un ruolo di verifica e controllo rispetto alle attività che esse stesse erogano».

Piero Pizzi (Fi), presidente della commissione speciale per l’attuazione dello Statuto, ha ribadito l’importanza di coinvolgere nella vita istituzionale «un mondo ricco di tradizione e di cultura», in grado di «far compiere passi avanti al Consiglio in tema di doveri di rappresentanza». Maurizio Bianconi, capogruppo di An, ha annunciato l’astensione del suo gruppo, ricordando le riserve espresse anche in sede di stesura dello Statuto rispetto ad un organismo che «depotenzia, in parte, le funzioni dell’assemblea in termini di potere e autonomia». Voto favorevole anche del gruppo Ds annunciato da Gino Nunes, che ha parlato per la Conferenza di «compiti limitati ma efficaci», definendola «un organismo valido per la conoscenza della realtà sociale».

Parrini: «Corretto uno strabismo»

Gianluca Parrini, segretario dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è soddisfatto. «Con l’approvazione della legge regionale – spiega – si è data attuazione all’articolo 61 dello Statuto regionale che prevede la costituzione della Conferenza permanente delle autonomie sociali attuando, perciò, il principio della sussidiarietà sociale». La Conferenza è unica nel panorama delle altre regioni. Fino ad ora gli statuti regionali approvati sono dieci e nessuno ha previsto la Copas. «Almeno in sei statuti regionali – sottolinea Parrini – è previsto il “Crel” che non è altro che una ripetizione locale del “Cnel” nazionale. Invece la Conferenza intende dar voce a chi non ha voce e vuol offrire un organismo di rappresentanza dei corpi intermedi che compongono il forte e plurale tessuto sociale toscano garantendo uno spazio specifico, autorevole, ma soprattutto garantito, all’interno dei procedimenti decisionali della Regione. Si è voluto, perciò, dare rappresentanza effettiva a quei soggetti che non siedono a nessun tavolo di interrelazione istituzionale, garantendo loro una partecipazione attiva e coinvolgente nel processo di formazione delle decisioni politiche. In questo senso la Copas costituisce la risposta simmetrica al Consiglio delle Autonomie Locali sul versante della sussidiarietà orizzontale o sociale. E così, viene corretto lo “strabismo” che, prima di questa legge, prevedeva solo una sussidiarietà verticale». La Conferenza permanente delle autonomie sociali è composta da 33 rappresentanti del volontariato, dell’associazionismo, del terzo settore, della promozione sociale, nominati su designazione specifica delle associazioni. Parrini ci tiene a sottolineare che la Copas non sarà un «parerificio».

«Ha assegnate – osserva – importanti e qualificate funzioni sia in materia di proposta al Consiglio regionale ai fini della formazione degli strumenti della  programmazione, che di espressione di pareri sui principali atti. Inoltre, e queste sono funzioni davvero innovative, promuove annualmente, in collaborazione con il Consiglio regionale, la Conferenza sullo stato delle autonomie sociali e presenta il Rapporto annuale sullo stato delle autonomie sociali in Toscana, vera fotografia dello stato di salute dell’universo delle autonomie sociali». Non solo. «Alla Copas, istituita presso il Consiglio regionale, – conclude Parrini – viene garantita la necessaria autonomia organizzativa e finanziaria». Da ricordare come la Copas è figlia di un dibattito iniziato con una proposta di legge regionale presentata nel gennaio del 2002 dal gruppo della Margherita che proponeva l’istituzione di un Consiglio regionale delle autonomie sociali (CRAS).

Simone Pitossi

 Pizzi: «Un momento costituente»

«Il momento costituente non è finito. Anzi, questa è la fase più importante». Così Piero Pizzi commenta l’approvazione dal parte del Consiglio regionale della Conferenza permanente per le autonomie sociali. Pizzi è stato dal 2001 presidente della Commissione Statuto che ha redatto il testo entrato in vigore nel febbraio 2005. Adesso è presidente della Commissione speciale per gli adempimenti statutari a cui sono state affidate alcune priorità: il regolamento interno, l’autonomia consiliare, la qualità della normazione, il collegio di garanzia, la conferenza permanente delle autonomie sociali, le nomine. «Ai cittadini che hanno chiesto che cosa è cambiato con il nuovo Statuto – spiega il consigliere regionale di Forza Italia – abbiamo spiegato che occorrono le leggi di applicazione perché i principi possano essere realizzati e diventare prassi amministrativa. Il primo passo del nostro lavoro è stato l’approvazione di un ampio stralcio del regolamento interno alla fine del 2006. Adesso l’Aula ha approvato la legge che disciplina la Copas prevista nell’articolo 61 dello Statuto». Questo passaggio non è marginale.

«La partecipazione altrimenti – sottolinea Pizzi – è più declamata che realizzata. Importanti diventano allora quegli strumenti come la Copas che servono per collegare il Consiglio alla società civile, per svolgere appieno la sua funzione di rappresentanza delle varie componenti organizzate della società ma anche di chi è parte debole, non organizzata e che di solito non ha voce nelle istituzioni». E sarà importante «il lavoro di proposta e soprattutto di verifica che la Conferenza svolgerà sulle leggi approvate dall’Aula». Per la Conferenza è stata scelta poi una struttura «leggera». «Infatti – spiega Pizzi – il peso economico della Copas sulle finanze del Consiglio regionale è davvero relativo».

Il presidente della Commissione ricorda poi il grande lavoro di mediazione svolto sul tema della famiglia. «Nello Statuto approvato – spiega – famiglia e convivenze sono posti su due piani nettamente diversi: la famiglia fondata sul matrimonio viene tutelata e valorizzata mentre le convivenze sono riconosciute». E così il percorso prosegue. Infatti in commissione ci sono la legge per le nomine e quella per l’autonomia del Consiglio. «Sono convinto – continua – che nessuno si sottrarrà al dovere di lavorare per gli adempimenti necessari perché lo Statuto abbia presto le sue fondamentali leggi di attuazione. Naturalmente questo pretenderà ancora alto profilo istituzionale e volontà politiche nitide, premesse ineludibili per continuare questa fase costituente».

Il testo della legge

Art. 1Istituzione1. È istituita, presso il Consiglio regionale, la Conferenza permanente delle autonomie sociali, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto regionale.2. La Conferenza permanente delle autonomie sociali, di seguito denominata «Conferenza», è organismo espressivo della sussidiarietà sociale nella Regione. Art. 2Composizione1. La Conferenza è composta da:a) sette rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e culturale;b) sette rappresentanti delle organizzazioni di volontariato;c) tre rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori e utenti;d) tre rappresentanti delle cooperative sociali;e) tre  rappresentanti di imprese sociali; f) due rappresentanti delle associazioni delle cooperative sociali; g) due rappresentanti delle associazioni delle imprese sociali, ove costituite;h) due rappresentanti  delle fondazioni operanti in modo prevalente nel settore sociale;i) due rappresentanti delle associazioni operanti in modo prevalente nel settore sociale non  ricomprese nelle lettere a), b) ed l); l) due rappresentanti delle associazioni dei disabili.2. La Conferenza può deliberare di far partecipare alle proprie riunioni, con diritto di parola, un massimo di tre esperti altamente qualificati nelle materie di interesse della Conferenza stessa. Art. 3Nomina dei componenti1. Per le rappresentanze di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e d), il Presidente del Consiglio regionale, all’inizio di ogni legislatura, entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale, invita tutte le associazioni, le cooperative e gli altri organismi iscritti negli albi di cui, rispettivamente:a) all’ articolo 3 della l.r. 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all’articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari  opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati);b) all’articolo 4 della l.r. 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle  organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri enti pubblici.  Istituzione del registro regionale delle istituzioni di volontariato); c) all’articolo 3 della l.r. 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti);d) all’articolo 3 della l.r. 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le  cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell’ambito regionale); a presentare, entro novanta giorni, un proprio candidato a far parte della Conferenza.2. Per la rappresentanza delle imprese sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), fino alla costituzione del registro delle imprese sociali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), si applica la procedura di cui al comma 3. Successivamente alla costituzione di tale registro, si applica la procedura di cui al comma 1.3. Per le rappresentanze di associazioni ed organismi di cui all’articolo 2, per i quali non esiste o non è stato ancora istituito un albo, registro, elenco o analogo strumento regionale di iscrizione, il Presidente del Consiglio regionale, all’inizio di ogni legislatura, entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale, pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana un avviso per la costituzione o l’aggiornamento di un apposito elenco regionale per ognuna delle categorie interessate, in cui si possono iscrivere, entro il termine di sessanta giorni, tutti i soggetti che fanno parte delle suddette categorie e che intendono partecipare alla Conferenza. Successivamente alla costituzione degli elenchi, il Presidente del Consiglio regionale invita tutti i soggetti iscritti agli elenchi stessi a presentare, entro trenta giorni, un proprio candidato a far parte della Conferenza.4. Con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sono definiti le modalità ed i requisiti per la formazione degli elenchi di cui al comma 3.5. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei candidati delle diverse categorie, l’Ufficio di presidenza del Consiglio designa tra di essi i rappresentanti di ciascuna categoria in seno alla Conferenza.6. I rappresentanti delle associazioni dei disabili di cui all’articolo 2, comma 1, lettera l), sono designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, individuate secondo i criteri e le modalità di cui al decreto Presidente Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R  (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»), articoli 101, 102, 105 e 108.7. I componenti della Conferenza sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale, a seguito delle designazioni effettuate dall’Ufficio di presidenza. La Conferenza è comunque costituita quando sia stato designato un numero di membri pari alla metà più uno dei componenti, salvo successiva integrazione.8. Uno stesso organismo non può avere più di un rappresentante all’interno della Conferenza. Art. 4Durata in carica e «prorogatio»1. La Conferenza dura in carica quanto il Consiglio regionale; i suoi componenti decadono dopo centottanta giorni dalla prima seduta del nuovo Consiglio regionale o nel più breve termine in cui si insedia la nuova Conferenza. Art. 5Organizzazione e funzionamento1. La Conferenza si riunisce in almeno tre sessioni annuali.2. La prima seduta della Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio regionale.3. Nella prima seduta, la Conferenza provvede ad eleggere il Presidente e due Vice Presidenti scelti tra i suoi membri. L’elezione avviene a maggioranza dei componenti della Conferenza. 4. Il Presidente ed i Vice Presidenti costituiscono l’Ufficio di presidenza.5. Su proposta del Presidente, la Conferenza adotta, a maggioranza dei componenti, un regolamento interno che disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute e le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori. Prima dell’approvazione, la proposta di regolamento interno è trasmessa all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra  Conferenza e Consiglio regionale. Art. 6Validità delle sedute e delle deliberazioni1. La Conferenza si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con la maggioranza dei partecipanti al voto.2. Si intende che abbiano partecipato al voto i componenti che hanno espresso voto favorevole o contrario.3. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, vale il voto del Presidente.4. La Conferenza allega alla propria motivata deliberazione eventuali relazioni di minoranza redatte a cura del componente o dei componenti della Conferenza dissenzienti. Art. 7Funzioni1. La Conferenza:a) presenta al Consiglio proposte ai fini della formazione degli atti di programmazione, nelle materie di sua competenza, anche mediante l’approvazione di specifici documenti;b) produce, autonomamente e su richiesta del Consiglio, studi e ricerche nelle materie di competenza, in particolare ai fini delle relazioni di cui alle lettere e) ed f);c) esprime parere sugli atti di programmazione economica, sociale e territoriale, generale e settoriale, di competenza del Consiglio regionale indicati nell’allegato A alla presente legge;d) esprime parere sugli altri atti di programmazione economica, sociale e territoriale, generale e settoriale sottoposti all’esame del Consiglio, laddove ne facciano richiesta una commissione consiliare permanente, o un quinto dei consiglieri, o i presidenti di almeno tre gruppi consiliari cui aderiscano nel complesso non meno di un quinto dei consiglieri;e) svolge verifiche sugli esiti delle politiche regionali con specifico riferimento al loro impatto sulla vita sociale e sul ruolo dei soggetti sociali in Toscana, definendo a tal fine  un programma d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio e presenta annualmente al Consiglio la «Relazione sulla verifica degli esiti delle politiche regionali»;f) organizza annualmente in collaborazione con il Consiglio regionale la «Conferenza sullo stato delle autonomie sociali in Toscana», illustrando in quella sede la «Relazione sullo stato delle autonomie sociali in Toscana»; la Conferenza è organizzata in modo da assicurare la più ampia partecipazione dei soggetti espressivi delle autonomie sociali toscane.2. L’allegato A alla presente legge può essere modificato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di presidenza del Consiglio, anche su richiesta della Conferenza, in relazione alle modifiche che intervengano nella disciplina degli atti di programmazione regionale.3. La Conferenza organizza i propri lavori sulla base di un programma annuale di attività, approvato ai sensi del regolamento interno e comunicato all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Art. 8Procedure 1. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le procedure per la presentazione e l’esame delle proposte, degli studi e ricerche e delle relazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), e) ed f), e le modalità per l’organizzazione congiunta della «Conferenza sullo stato delle autonomie sociali in Toscana» di cui alla stessa lettera f). 2. La Conferenza esprime il parere obbligatorio di cui all’art. 7, comma 1, lettera c), entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di atto.3. Le proposte sulle quali la Conferenza esprime parere obbligatorio sono trasmesse dal Presidente del Consiglio regionale alla Conferenza contestualmente alla assegnazione delle medesime alle commissioni consiliari competenti.4. Nel caso in cui la complessità o la rilevanza del provvedimento richiedano ulteriori approfondimenti, consultazioni o studi, la Conferenza può chiedere una proroga per ulteriori quindici giorni; richiesta che il Presidente del Consiglio può motivatamente respingere nei cinque giorni successivi, decorsi i quali la richiesta si ha per approvata.5. La Conferenza esprime il parere di cui all’art. 7, comma 1, lettera d), entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di atto.6. Nel caso in cui la Conferenza non esprima il proprio parere entro i termini previsti dai commi 2 e 5, si ritiene che la Conferenza non intenda esprimersi. Art. 9Autonomia operativa e strumenti di supporto 1. Il Consiglio regionale garantisce alla Conferenza l’autonomia e le risorse necessarie allo svolgimento delle sue funzioni e, in particolare, definisce, nell’ambito della propria dotazione organica e di bilancio, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla Conferenza stessa. 2. La Conferenza si avvale per i propri studi e ricerche dei dati e delle documentazioni prodotte da osservatori, consulte, consigli o altri organismi comunque denominati, costituiti dalle leggi regionali; a tal fine la Conferenza può promuovere sessioni o gruppi di lavoro congiunti con tali organismi3. La Conferenza per la propria attività di ricerca e studio può avvalersi mediante le risorse finanziarie assegnate, di collaborazioni esterne, in particolare da parte delle Università che hanno sede in Toscana e dell’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Art. 10Indennità1. Ai componenti della Conferenza è corrisposto un gettone di presenza nella misura stabilita con deliberazione del Consiglio regionale. Art. 11Incompatibilità 1. I componenti della Conferenza sono soggetti alle seguenti incompatibilità: membro dei Consigli e delle Giunte regionale, provinciali e comunali; componente di organi esecutivi di partiti e di movimenti politici, a livello nazionale, regionale e provinciale; titolare di rapporti di collaborazione e consulenza con la Regione; dipendente della Regione. Art. 12Decadenza1. I componenti della Conferenza decadono dall’incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente della Conferenza, a quattro sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute superiore alla metà di quelle effettuate nel corso dell’anno solare.2. I componenti decadono, altresì, qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 11, e l’interessato non provveda a determinarne la cessazione.3. La causa di incompatibilità è contestata all’interessato dal Presidente del Consiglio regionale, sia d’ufficio, sia su segnalazione del presidente della Conferenza, con l’invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.4. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale:a) provvede all’archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o rimossa;b) adotta il provvedimento di decadenza negli altri casi.5. Le decisioni di cui al comma 4, sono comunicate all’interessato e, per conoscenza, al Presidente della Conferenza. Art. 13Dimissioni1. Le dimissioni dei componenti della Conferenza sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e, per conoscenza, al presidente della Conferenza.2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Art. 14Norma transitoria1. Per la prima costituzione della Conferenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assume la deliberazione di cui all’articolo 3, comma 5, e, nei successivi trenta giorni. il Presidente del Consiglio regionale attiva le procedure di cui all’articolo 3, commi 1, 2 e 3. Art. 15Norma finanziaria 1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, decorrenti dall’anno 2007, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio del Consiglio regionale. Allegato AElenco degli atti di programmazione economica, sociale e territoriale generale e settoriale di competenza del Consiglio regionale sui quali la Conferenza esprime parere ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c).1. Piano regionale di sviluppo – PRS (l.r. 49/1999)2. Documento di programmazione economica e finanziaria – DPEF (l.r. 49/1999)3. Piano di indirizzo generale integrato – PIGI (l.r. 32/2002)4. Piano regionale per lo sviluppo economico – PRSE (l.r. 35/2000)5. Piano sanitario regionale – PSR (l.r. 40/2005)6. Piano integrato sociale regionale – PISR (l.r. 41/2005)7. Piano integrato della cultura  (l.r. 27/2006)8. Piano di indirizzo territoriale – PIT (l.r. 1/2005)9. Programma regionale di edilizia residenziale pubblica (l.r. 77/1998)10. Programma di tutela ambientale (d.lgs. 112/1998)11. Piano regionale di azione ambientale (d.lgs. 112/1998)12. Piano regionale della cooperazione internazionale e delle attività di partenariato (l.r. 17/1999)13. Piano di indirizzo per la promozione di una cultura di pace (l.r. 55/1997)14. Piano regionale per il servizio civile regionale (l.r. 35/2006) 15. Programma degli interventi per i consumatori e gli utenti (l.r. 1/2000)

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SussidiarietàLa Copas non è altro che un’applicazione concreta del principio di «sussidiarietà orizzontale» che ha trovato il suo definitivo riconoscimento normativo con l’art. 118, ultimo comma, della Costituzione, così come modificato in seguito alla riforma del Titolo V: «…Stato, Regioni, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà». Nello StatutoNello Statuto regionale in vigore dal febbraio 2005 era prevista la Conferenza permanente delle autonomie sociali all’articolo 61. Ma l’istituzione vera e propria della Conferenza è arrivata con la legge attuativa approvata dal Consiglio regionale mercoledì 28 marzo scorso. Ecco il resto dell’articolo:1) La legge disciplina la conferenza permanente delle autonomie sociali, che si riunisce in almeno tre sessioni annuali per esprimere proposte e pareri al consiglio ai fini della formazione degli atti della programmazione economica, sociale e territoriale.2) La conferenza è convocata ache per verificare gli esiti delle politiche regionali.3) La Regione garantisce alla conferenza l’autonomia e le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti.4) La conferenza è istituita presso il Consiglio regionale. I membriLa Conferenza permanente delle autonomie sociali è composta da 33 rappresentanti del volontariato, dell’associazionismo, del terzo settore, della promozione sociale, nominati su designazione specifica delle associazioni Le funzioniEcco le funzioni della Copas: formulazione di proposte e pareri per la formazione degli atti di programmazione economica e un’attività di verifica sugli esiti delle politiche regionali. Per quanto riguarda i pareri della Conferenza, questi sono obbligatori su alcuni atti di programmazione (come il Piano regionale di sviluppo, Documento di programmazione economica e finanziaria, Piano regionale di sviluppo economico, Piano agricolo regionale). Circa la proposte, la Conferenza potrà adottare anche specifici documenti di indirizzo ai fini della formazione degli atti di programmazione economica. Infine, la verifica delle politiche regionali avverrà attraverso la «Relazione annuale sulla verifica degli esiti delle politiche regionali». La Conferenza dovrà organizzare ogni anno una «Conferenza sullo stato delle autonomie sociali» con tutti i soggetti che agiscono nel campo sociale, per valutare lo stato delle autonomie sociali nella nostra regione.