Toscana
Nuove Asl, giallo sui sindaci revisori. Mugnai (FI), «Rischio illegittimità»
Ma procediamo con ordine, quello stesso ordine che proprio Mugnai fa nella parte narrativa del suo atto. Rossi ha nominato i collegi sindacali straordinari delle Asl Toscana Centro, Toscana Nord Ovest e Toscana Sud Est con tre rispettivi decreti (numero 221, 222 e 223) datati 29 dicembre 2015. La nomina avviene con riferimento alla tempistica della legge regionale di riforma del sistema sanitario 28/2015, abolita con l’entrata in vigore della nuova legge 84/2015 approvata quando ormai scintillavano le luminarie natalizie, fatto che determinava la «oggettiva impossibilità per i Commissari – scrive Mugnai nel suo atto – di addivenire in tempi utili alla nomina del collegio sindacale del nuovo ente». Però invece no. Intanto perché quella legge sarebbe entrata in vigore solo dal primo gennaio, e quindi alla data dei decreti presidenziali non c’era ancora. E poi c’è un’altra questione, proprio in punta di diritto.
Infatti il comma 2 dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 stabilisce, riporta Mugnai, «che soltanto “qualora entro quarantacinque giorni non si provveda alla costituzione dei collegi [degli enti ed organismi pubblici] ai sensi del comma 1, l’amministrazione vigilante nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti”». Nel caso toscano, quindi, «non sarebbero ancora trascorsi i giorni necessari a nominare in via straordinaria i collegi sindacali delle nuove Aziende sanitarie, in quanto queste sono entrate in vigore dal primo giorno di gennaio 2016 ai sensi della l.r. 28/2015 prima e della L.R. 84/2015 poi. I termini per le nuove nomine da parte dei nuovi direttori generali sarebbero scaduti intorno al il 14 febbraio 2016 e che, secondo la legge, decorso tale termine entro trenta giorni la nomina sarebbe spettata all’amministrazione vigilante (ovvero la Regione Toscana)», scrive il vicepresidente della Commissione sanità nella sua interrogazione.
E qui si apre la questione della legittimità poiché, fa discendere Mugnai, «la nomina di un collegio straordinario è legittima solo se effettuata nei 30 giorni successivi al trascorso termine dei quarantacinque giorni utili alla costituzione dei collegi, […] quindi i tre nuovi collegi straordinari non avrebbero potuto essere nominati prima della scadenza dei 45 giorni e pertanto le nomine sarebbero viziate in quanto difformi dal disposto normativo nazionale».
Dunque ora che si fa? Si domandano spiegazioni innanzitutto. Mugnai chiede infatti «perché si sia proceduto alle nomine da parte del presidente della giunta e non nel rispetto dei termini di legge» e «se non si possa prefigurare una forzatura alla legge e quindi un vizio di legittimità dei decreti del presidente n. 221, 222, 223 del 29 dicembre 2015».