Toscana

Si vota in 23 comuni toscani

La tessera elettorale Istituita con la legge 30 aprile 1999 n. 120, la tessera elettorale potrà essere utilizzata per diciotto votazioni, tanto politiche che amministrative, oppure referendarie. Tanti sono infatti gli spazi in essa predisposti per l’apposizione del timbro da parte del presidente di seggio (o dallo scrutatore), per certificare l’avvenuta operazione di voto. Essa dovrà essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identità. In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato sarà rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata dalla denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza. Come si vota: Comuni superiori a 15 mila abitantiL’elettore, all’atto della votazione, riceve una scheda e può votare nei seguenti modi:a) votare, con un unico voto, per un candidato alla carica di Sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando, con la matita, un segno sul contrassegno di una di tali liste, poste alla destra del nominativo prescelto. In tal caso, l’elettore esprime un voto valido, sia per il candidato alla carica di Sindaco, sia per la lista preferita. L’elettore ha, altresì, facoltà di manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere Comunale appartenente alla lista votata, scrivendone il cognome, ovvero il nome e cognome sull’apposita riga tracciata alla destra del contrassegno.b)esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare, con la matita, un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di Sindaco ed un altro segno su una lista non collegata al candidato-Sindaco prescelto.c) tracciare, con la matita, un segno di voto sul rettangolo che contiene il nominativo del candidato alla carica di Sindaco, senza segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, si intende validamente votato solo il candidato prescelto ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate. Comuni inferiori ai 15 mila abitantiL’elettore, all’atto della votazione, riceve una scheda e può votare nei seguenti modi: a) tracciare, con la matita, un segno di voto sul contrassegno prescelto. In tal modo, l’elettore esprime un voto valido, sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di Sindaco ad essa collegato. L’elettore ha, inoltre, facoltà di manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere Comunale appartenente alla lista votata, scrivendone il cognome, ovvero il nome e il cognome sull’apposita riga tracciata sotto il contrassegno.b) tracciare, con la matita, un segno di voto sul nominativo del candidato alla carica di Sindaco, senza segnare il relativo contrassegno. In tal caso, si intende validamente votato, non solo il candidato alla carica di Sindaco, ma anche la lista ad esso collegata.

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