Toscana

Stranieri, uscita e reingresso in Italia

Il Ministero dell’Interno, con la circolare diramata lo scorso 11 marzo 2009, ha diffuso nuove disposizioni in materia di uscita e reingresso dall’Italia per gli stranieri in fase di rinnovo o di rilascio del primo permesso di soggiorno. Rispetto al passato, la circolare in esame non riporta una data di scadenza.

Lo straniero, in attesa del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, che vuole trascorrere un breve periodo di riposo a casa deve osservare le seguenti disposizioni:– l’uscita e il rientro possono avvenire anche attraverso diversi valichi di frontiera;– lo straniero deve esibire alla polizia di frontiera italiana il passaporto o altro documento equipollente, la ricevuta della presentazione dell’istanza di soggiorno, l’originale del titolo di soggiorno scaduto o del quale è stato chiesto l’aggiornamento;– il personale di frontiera provvede ad apporre sulla ricevuta il timbro di uscita;– il viaggio non deve interessare altri Paesi dell’aerea Schengen.L’accordo temporaneo che in passato permetteva di attraversare le frontiere terrestri, marittime e aeree dell’aera Schengen esibendo il passaporto, il permesso scaduto e il cedolino, è scaduto e non è stato rinnovato e, pertanto, vale la vecchia regola di non attraversare l’area Schengen durante il viaggio di andata o di ritorno.

Al momento è difficile ipotizzare il ripristino dell’accordo di transito che ha semplificato il programma di viaggio di tanti stranieri: si pensi ad una famiglia marocchina di cinque persone che per recarsi a casa – sia per un risparmio economico che di tempi di prenotazione – preferisce attraversare la Francia e la Spagna in auto o in pulman piuttosto che acquistare cinque biglietti aerei o navali.

Per gli stranieri che hanno chiesto l’inserimento dei figli minori, in presenza di una specifica richiesta, le questure provvederanno a concedere al genitore straniero un permesso di soggiorno cartaceo provvisorio – ritirando l’originale del soggiorno scaduto e della ricevuta postale – con validità limitata a seconda delle esigenze prospettate, sul quale sarà iscritto il figlio minore, che permetterà così anche alla prole minore di lasciare temporaneamente il territorio nazionale e farvi rientro.

Al reingresso in Italia, gli stranieri dovranno ritornare in questura per ritirare la documentazione in precedenza consegnata ovvero il nuovo titolo di soggiorno e riconsegnare il soggiorno provvisorio.

Il Ministero dell’Interno, con circolare del 3 luglio 2008, riguardo l’iscrizione dei figli minori nati successivamente alla data di presentazione dell’istanza di rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno in formato elettronico, ha ritenuto che, nelle more della produzione del titolo di soggiorno in formato elettronico, le questure possano concedere ai genitori la possibilità di integrare la medesima istanza, ai fini dell’inserimento dei figli minori sopraggiunti.

LE DOMANDEHo la ricevuta postale di rinnovo del permesso di soggiorno. La polizia di frontiera del mio paese potrebbe impedire la mia uscita dal paese verso l’Italia. Quale soluzione è possibile in tale eventuale caso?

Un un caso simile, lo straniero dovrà recarsi presso la locale rappresentanza diplomatica italiana e domandare il visto di reingresso con lo slittamento di almeno un mese della data del suo ritorno in Italia. Il consolato italiano chiede, infatti, conferma alla Questura competente dell’esistenza del permesso di soggiorno e dei requisiti per il suo rilascio e solo dopo il parere favorevole dell’Amministrazione dell’Interno procede all’apposizione del visto sul passaporto dello straniero.

Quali sono i paesi europei aderenti all’aerea Schengen?

Gli stati membri dell’area Schengen: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Austria, Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta e Svizzera.

Ho la pratica di rinnovo in questura. Desidero tornare a casa per due settimane. Ho trovato un posto, per l’andata, sulla nave, mentre per il ritorno dovrò prendere l’aereo. E’ possibile oppure devo rientrare attraverso lo stesso valico di frontiera?

Il Ministero dell’Interno, con la circolare dello scorso 11 marzo 2009,  ha precisato che lo straniero che ha chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, in possesso del documento di viaggio valido, del permesso scaduto, la ricevuta postale o cedolino, attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza, può uscire e rientrare anche da valichi diversi.

Dopo diversi anni di lavoro voglio tornare a casa per un lungo periodo di riposo. Quale è il periodo massimo di assenza dall’Italia senza pregiudizio per il permesso di soggiorno?

E’ previsto la perdita del permesso di soggiorno quanto è accertato che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi oppure, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà.

Sono una cittadina moldava devo contrarre matrimonio in Italia, dovrei autenticare dei documenti devo recarmi nel mio paese?

Gli Ufficiali dello stato civile devono accettare gli atti ufficiali moldavi autenticati con la procedura dell’apostille, che viene apposta da parte degli uffici del Ministero della Giustizia, autorità competente in Moldova, lo sottolinea una recente circolare emanata dal Ministero degli Interni per maggiori informaioni:  http://apostila.gov.md/en/start. L’apostille è un timbro speciale che le autorità dei Paesi aderenti alla convenzione dell’Aja mettono sui documenti perché questi siano riconosciuti dagli altri Paesi aderenti, senza che sia necessario legalizzarli tramite le ambasciate. Moldavia e Italia hanno entrambe firmato la convenzione. Questo viene rilasciato con l’apostille dal suo ministero della Giustizia il suo comune dovrà accettarlo e procedere con le pubblicazioni di matrimonio.