Toscana

Viareggio, Del Ghingaro torna sindaco. Fdi: serve chiarezza

Rossi ha ricordato che la Regione si era mossa contro la sentenza del Tar perché «a nostro avviso il risultato elettorale non veniva inficiato per colpa dei problemi e perdite di schede elettorali», e perché «al secondo turno i cittadini avevano eletto in maniera inequivocabile Del Ghingaro loro sindaco». Massimo Baldini, ex candidato a sindaco del centrodestra a Viareggio, ha commentato la decisione «con estrema sorpresa, davvero inaspettata». Il Consiglio di Stato ha «riformato integralmente la sentenza del Tar Toscana che, sulla base di elementi inconfutabili (la mancanza di 675 schede vidimate e non utilizzate) aveva annullato le elezioni di Viareggio il 12 luglio scorso. Dobbiamo ancora leggere ed approfondire i motivi della decisione che, già a prima vista, non condividiamo in alcun modo – conclude Baldini – perché non sorretta da tesi giuridiche apprezzabili né da elementi di prova, a nostro avviso, utili a rovesciare l’esito del primo grado».

Il capogruppo Fdi in Consiglio regionale Giovanni Donzelli sostiene che «fin dall’inizio abbiamo denunciato la vergogna delle schede elettorali sparite e non sarà certo questa sentenza a convincerci che sia giusto che Viareggio sia amministrata da un sindaco eletto senza alcuna trasparenza». Per Donzelli «i cittadini hanno comunque chiaro che in questa vicenda c’è stata una manovra per sottrarre loro il diritto di esprimersi. Vogliamo sapere chi ha fatto sparire quelle schede e perché – conclude – finché non ci verrà detto chi le ha fatte sparire e per quale motivo non potremo accettare Giorgio Del Ghingaro come sindaco».

Rispetto «della volontà dell’elettore e dell’attribuzione, fin tanto che si possa, di significato alla consultazione elettorale, pertanto le regole formali contenute nella normativa e nelle istruzioni ministeriali sono strumentali e la loro violazione è significativa soltanto se dimostra una sostanziale inattendibilità del risultato finale». E’ per questo motivo sostanziale, partendo dalla regola fondamentale nella materia elettorale, che il Consiglio di Stato (sez.III), ha accolto, con la sentenza n. 4863/2016, l’appello presentato da vari consiglieri del Comune di Viareggio, con l’intervento in giudizio della Regione Toscana, contro la sentenza del TAR Toscana Sez. II n. 1159/2016, che aveva annullato i risultati dell’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Viareggio del 2015.

Il TAR aveva motivato tale annullamento ad esito di un’istruttoria (cosiddetta «verificazione» effettuata su 11 sezioni ) che aveva evidenziato anomalie solo in due sezioni e precisamente: per la sezione 2 non corrispondenza tra il numero delle schede autenticate e la somma delle schede scrutinate e di quelle autenticate non utilizzate; per la sezione 28 non corrispondenza tra le schede scrutinate e il numero dei votanti. Anche se l’anomalia aveva riguardato solo due sezioni il TAR Toscana aveva annullato tutti i risultati elettorali.

Secondo il Consiglio di Stato, nel caso in esame non è stata ravvisata tale inattendibilità perché l’utilizzo in altre sezioni delle schede «scomparse» dalla sezione 2 è ragionevolmente smentito dalla circostanza che in nessuna delle 11 sezioni oggetto di verificazione è comparsa alcuna scheda autenticata o bollata che riportasse timbro o firma di uno scrutatore della sezione 2 e non risulta che in alcun verbale delle 62 sezioni elettorali siano state indicate anomalie. In sostanza non vi è prova delle gravi irregolarità che il TAR aveva affermato.