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BIOETICA: PRESENTATO IL DOCUMENTO SUL TESTAMENTO BIOLOGICO

Da oggi in poi si potrà “richiedere un certo tipo di assistenza religiosa, affermare l’intenzione di donare o no gli organi per trapianti, scegliere che cosa fare del proprio cadavere o parti di esso se offrirlo per scopi di ricerca e/o didattica. Ma anche indicare le modalità di umanizzazione della morte (cure palliative, richiesta di essere curato in casa o in ospedale…); indicare le proprie preferenze nel campo delle possibilità diagnostico-terapeutiche durante la malattia; richiedere formalmente la non attivazione di qualsiasi forma di accanimento terapeutico”. Basterà, infatti, redigere il cosiddetto “testamento biologico”, ovvero “un documento con il quale una persona, dotata di piena capacità, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso informato”. Il testamento biologico (living will) è contenuto nel documento “Dichiarazione anticipata di trattamento” (Dat), presentato oggi a Roma dal Comitato nazionale di Bioetica (Cnb) presieduto da Francesco D’Agostino. “Si tratta di un documento votato all’unanimità e redatto su richiesta del ministro della Salute, Sirchia”, ha detto D’Agostino. “Non è un testo ottimale – ha riconosciuto il presidente del Cnb – ma consente all’Italia di colmare il gap con altri Paesi europei che si sono già dotati di un tale strumento”. Oltre a dare disposizioni su eventuali terapie mediche in caso di malattia, purché queste non siano in contrasto con le leggi vigenti – quindi non si potrà richiedere l’eutanasia -, la Dat prevede anche l’indicazione di un “fiduciario”, una persona (familiare, amico…) che sia garante del rispetto delle volontà espresse nella dichiarazione. Ma perché sia valida la Dat deve essere “scritta, redatta da soggetti maggiorenni, capaci di intendere e di volere, informati, autonomi e non sottoposti ad alcuna pressione familiare, sociale, ambientale riportare una data precisa” e “non può essere sostituita – ha precisato D’Agostino – da un eventuale modulo scaricato da Internet su cui apporre la firma”. La Dat, ha aggiunto, “non è, tuttavia, vincolante per il medico, il quale non è un ottuso al servizio del malato ma un professionista che ha il dovere di conoscere il volere del paziente ma operare, in autonomia, nella scelta della terapia migliore e più efficace, anche alla luce dei più recenti progressi della medicina”. Qualora il medico decidesse di non seguire le indicazioni date dal paziente nella Dat, “deve motivarne per iscritto le ragioni nella cartella medica medica “. “La speranza – ha concluso il presidente del Cnb – è che il documento possa essere colto come un invito al Parlamento per definire una legge-quadro che accolga la Convenzione di Oviedo del 1997 ratificata anche dall’Italia”.Sir