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CONSULTA, NUOVA BOCCIATURA DELLA BOSSI-FINI: DENUNCIA NON BASTA PER NO A IMMIGRATI

La Corte costituzionale interviene ancora sulla legge Bossi-Fini e sulla legge collegata per la legalizzazione del lavoro degli extracomunitari, cancellando due norme che vietavano la regolarizzazione di quei lavoratori immigrati a carico dei quali esiste una denuncia per un reato per il quale è previsto l’arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Le norme sono state ritenute in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, che sancisce l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Il sospetto di incostituzionalità era stato rilevato da più tribunali nel corso di giudizi di impugnazione promossi da cittadini extracomunitari contro i decreti di espulsione, che erano stati emessi nei loro riguardi dopo il rigetto delle istanze di regolarizzazione, proprio in conseguenza dell’esistenza di una denuncia a loro carico. L’Avvocatura Generale dello Stato aveva chiesto che la questione fosse dichiarata infondata, ritenendo che legittimamente il legislatore possa considerare la presenza di una denuncia penale a carico del cittadino straniero quale indice di una inclinazione a delinquere, tanto più che la norma impugnata faceva riferimento solo ai reati «per i quali è previsto l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza».

La Corte Costituzionale (sentenza n.78/2005) ha, invece, ritenuto fondata la questione, osservando che «se è indubitabile che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti che i lavoratori extracomunitari debbono avere per ottenere le autorizzazioni che consentono loro di trattenersi e lavorare nel territorio della Repubblica, è altresì vero che il suo esercizio deve essere rispettoso dei limiti segnati dai precetti costituzionali». E nel nostro ordinamento – ha osservato la Consulta – la denuncia è «atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto” indicato come presunto responsabile di un reato. Essa – ha sottolineato la Corte Costituzionale – obbliga soltanto gli organi competenti «a verificare se e quali dei fatti esposti in denuncia corrispondano alla realtà» e se «sussistano le condizioni per l’inizio di un procedimento penale». «Si deve pertanto dichiarare, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione – ha concluso la Consulta – l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione nei suoi confronti di una denuncia per uno dei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza». (ANSA).