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CROCIFISSO NELLE AULE, LA CORTE COSTITUZIONALE RITIENE INAMMISSIBILE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA’

La Corte Costituzionale ha dichiarato «manifestamente inammissibile» la questione di legittimità sollevata dal Tar del Veneto sui regolamenti che, secondo il giudice amministrativo, impongono l’obbligo di esposizione del crocifisso nelle aule. La Consulta, nell’ordinanza di 8 pagine, non è neanche entrata nel merito della questione, vale a dire se l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche contrasti o meno con il principio della laicità dello Stato, perché che il Tar del Veneto, pur avendo formalmente impugnato davanti alla Consulta tre norme (gli articoli 159, 190 e 676) del testo unico in materia di istruzione, in realtà ha messo impropriamente in discussione la legittimità di due norme regolamentari di ottant’anni fa sugli arredi scolastici. Ma essendo appunto regolamenti sono «norme prive di forza di legge, sulle quali – si legge nell’ordinanza – non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, nè conseguentemente un intervento interpretativo della Corte». Il Tar del Veneto si era rivolto alla Consulta a seguito del ricorso presentato dalla signora Soile Lautsi, cittadina italiana di origine finlandese, che aveva impugnato una decisione della scuola di Abano Terme frequentata dai suoi.

La Corte Costituzionale spiega che gli articoli 159 e 190 del testo unico del 1994 «si limitano a disporre l’obbligo a carico dei comuni di fornire gli arredi scolastici, rispettivamente per le scuole elementari e per quelle medie», ma allo stesso tempo circoscrivono «il loro oggetto e il loro contenuto solo all’onere della spesa per gli arredi». Insomma, dell’obbligo di esposizione del crocifisso, in questo testo di appena dieci anni fa, non si parla affatto. Nè è possibile ricavare questo obbligo dalle norme regolamentari di ben 80 anni fa. Infatti – spiega la Corte – la tabella allegata al regio decreto del 1928 «contiene soltanto elenchi di arredi previsti per le varie classi, elenchi peraltro in parte non attuali e superati, come ha riconosciuto la stessa amministrazione». Improprio è inoltre il riferimento fatto dal Tar del Veneto a un altro regio decreto, stavolta del 1924: questo – secondo la Corte Costituzionale – si riferisce alla presenza nelle aule del Crocifisso e del ritratto del Re, ma «non si occupa dell’arredamento delle aule, e dunque non può trovare fondamento legislativo nella» disposizione del testo unico del 1994 (art.190) che è «volta a disciplinare solo l’onere finanziario per la fornitura di tale arredamento». Infine – conclude la Corte – non ha alcun valore il fatto che l’art. 676 del testo unico preveda che rimangono in vita tutte le norme non espressamente abrogate dallo stesso testo unico, perché «l’eventuale salvezza» di norme «non incluse nel testo unico e non incompatibili con esso, può concernere solo disposizioni legislative e non disposizioni regolamentari».