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Certificato anti pedofilia: Osservatorio Cei, difficoltà e incertezze

È quanto stabilisce il decreto legislativo del 24 marzo 2014, n. 39, recante norme per la “Attuazione della direttiva 2011/93/Ue relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/Gai”. La direttiva, precisa l’Osservatorio giuridico-legislativo della Cei, in realtà è la n. 2011/92/Ue.

“Numerose diocesi hanno chiesto un parere circa l’ambito applicativo della disposizione appena richiamata, con particolare riferimento alla condizione e all’attività degli enti ecclesiastici”, informa l’Osservatorio giuridico-legislativo della Cei, che ha formulato un apposito parere, in cui si afferma che la direttiva in questione, “pur ispirata all’esigenza condivisa di evitare che soggetti già condannati per specifici reati ai danni di minori siano ‘lavorativamente’ a contatto con i minori stessi, in ragione del suo tenore letterale suscita tuttavia alcune incertezze interpretative e potrebbe comportare notevoli difficoltà applicative”.

“Decisiva”, secondo l’Osservatorio Cei, risulta l’espressione “impiegare al lavoro”, che sembra escludere “dall’ambito di applicazione della norma tutta una serie di rapporti che non possono propriamente qualificarsi come lavorativi e che trovano frequente riscontro nell’ambito degli enti ecclesiastici, quali ad esempio quelli che coinvolgono i soggetti impegnati nelle attività di catechesi ovvero di educazione cristiana e simili”. Anche rispetto alle “attività volontarie organizzate”, fanno notare gli esperti, “sussiste la necessità di un rapporto lavorativo quale presupposto per l’insorgenza dell’obbligo a carico del soggetto datore di lavoro”.

Naturalmente, si legge ancora nel parere, “l’assenza di un obbligo giuridico in senso stretto non esclude la possibilità/opportunità di richiedere ugualmente anche in tali ipotesi il certificato penale del casellario giudiziario”.

Altra questione di rilievo, per l’Osservatorio Cei, è se l’obbligo in questione riguardi i soli rapporti “costituendi” o si estenda anche a quelli già costituiti. La portata dell’espressione “soggetto che intenda impiegare al lavoro”, infatti, “non è chiara”, perché “da un lato si potrebbe ritenere che l’adempimento riguardi entrambi tali tipi di rapporto”, dall’altro lato sembra che “possa essere interpretata nel senso di limitare tale obbligo solo ai rapporti costituendi”.