Italia

Convenzione fiscale Italia-Santa sede: no a segreto bancario, imposte in Italia

La Convenzione prevede lo scambio di «informazioni verosimilmente rilevanti» per «l’amministrazione o l’applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi natura o denominazione», purché «l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione» (art.1, comma 1). «Il riferimento a informazioni ‘verosimilmente rilevanti’ – chiarisce all’art.1 comma 8 – ha lo scopo di garantire uno scambio d’informazioni in ambito fiscale il piuÌ ampio possibile, senza tuttavia consentire alle Parti contraenti d’intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata d’informazioni (‘fishing expedition’) o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non eÌ verosimile».

«In nessun caso» – chiarisce il comma 5 dell’art.1 – «una parte contraente puoÌ rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, da un altro istituto finanziario o ente che svolge professionalmente un’attività di natura finanziaria, da un mandatario o persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si riferiscono a diritti sul capitale di rischio o di debito di un’entità». I «soggetti fiscalmente residenti in Italia» – ovvero, per le persone fisiche, «chierici e membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica; dignitari, impiegati, salariati, anche non stabili, e pensionati della Santa Sede e degli altri enti di cui all’articolo 17 del Trattato del Laterano, che percepiscono i redditi ivi indicati»; per quelle giuridiche, gli «Istituti di vita consacrata, Società di vita apostolica ed altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana», escludendo espressamente gli «enti centrali della Chiesa cattolica» – potranno versare le imposte dovute in Italia sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, maturati in Vaticano, attraverso «intermediati finanziari».

La tassazione sarà sulla base di «un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi delle attività finanziarie con l’aliquota corrispondente a quella dell’imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo d’imposta che sarebbe stata applicata sui redditi o sui risultati della gestione qualora le attività finanziarie della medesima natura fossero state detenute presso rapporti di deposito, custodia, amministrazione e gestione intrattenuti con intermediari finanziari fiscalmente residenti in Italia».

Una disposizione che la Convenzione prevede, di fatto, a partire dal 2014 (art.4), mentre per i periodi pregressi vi è la possibilità di pagare, «per ciascuno dei periodi d’imposta da regolarizzare, una somma pari al 20 per cento dei redditi di capitale e dei redditi diversi delle attività finanziarie detenute presso enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano» (art.3, comma 1), estinguendo così le eventuali sanzioni «amministrative, tributarie e previdenziali» (art.3, comma 6)

Testo integrale della Convenzione