Italia

Cosa cambierebbe con la riforma

OGGI

DOPO LA RIFORMA

PARLAMENTO

Camera: 630 deputati; età minima 25 anni.Senato: 315 senatori, età minima 40 anni. A questi si aggiungono i senatori a vita (ex Presidenti della Repubblica) e quelli nominati dal Capo dello Stato (massimo 5).

Camera: 500 deputati nazionali, età minima 21 anni.18 eletti dagli italiani all’estero.3 il massimo dei deputati a vita nominati dal Presidente della Repubblica più gli ex Presidenti della Repubblica.Senato federale: 252 senatori; età minima 25 anni.Eletti contestualmente ai Cons regionali.

FORMAZIONE DELLE LEGGI

Camera e Senato hanno identiche competenze.Ogni legge per essere approvata deve ottenere il sì” di entrambi i rami del Parlamento.

La Camera approva le leggi sulle materie riservate allo Stato.Il Senato ha 30 gg. per proporre modifiche, ma è la Camera che decide in via definitiva.Al Senato spetta la competenza primaria sulle materie riservate sia allo Stato che alle Regioni (materie concorrenti).

PREMIER

Il Presidente del Consiglio riceve l’incarico dal Capo dello Stato per la formazione del Governo.Per insediarsi deve ottenere la fiducia delle Camere. Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.Coordina l’attività dei Ministri e mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo.Mozione di sfiducia: presentata da almeno 1/10 dei deputati e approvata dalla maggioranza,

Diventa Premier il candidato della coalizione che vince le elezioni, il cui nome è collegato ad una lista di candidati. Per l’insediamento non deve ottenere la fiducia: illustra il suo programma e su esso la Camera dei deputati esprime un voto.Il Premier nomina e revoca i Ministri. Determina la politica generale del Governo e dirige l’attività dei Ministri.Mozione di sfiducia: firmata da almeno 1/5 dei deputati e approvata dalla maggioranza assoluta.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Eletto dalle Camere in seduta comune con l’integrazione dei rappresentanti delle Regioni.Età minima 50 anni.Rappresenta ‘l’unità nazionale”.Ha il potere di sciogliere il Parlamento e affidare l’incarico di formare un nuovo Governo a una personalità diversa dal Presidente del Consiglio dimissionario.Nomina e revoca i Ministri (su proposta del Presidente del Consiglio).

Eletto dall’Assemblea della Repubblica a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea.Età minima 40 anni.Rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica.Nomina i presidenti delle Authority.Presiede il CSM e ne nomina il vice presidente.

CORTE COSTITUZIONALE

15 componenti:- 5 eletti dal Parlamento;- 5 nominati dal Presidente della Repubblica;- 5 nominati dai magistrati

15 componenti:- 7 eletti dal Parlamento;- 4 nominati dal Presidente della Repubblica;- 4 nominati dai magistrati

DEVOLUTION

Le Regioni hanno potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata allo Stato.Su alcune leggi dello Stato quest’ultimo detta i principi fondamentali e le Regioni legiferano.

Alle Regioni spetta la legislazione esclusiva nei seguenti settori:” assistenza e organizzazione sanitaria; ” organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche; ” definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; ” polizia amministrativa regionale e locale; ” ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.Prevista una clausola per l’interesse nazionale, che conferisce al Governo la facoltà di invitare le Regioni alla modifica di leggi che pregiudichino l’interesse nazionale entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. In caso di risposta negativa, il Governo potrà sottoporre la questione al Parlamento, che avrà altri quindici giorni di tempo per annullarla.

Il testo della Riforma (dal sito del governo italiano, formato .pdf)