Italia

Dispersione delle ceneri, il rifiuto della morte

di Piero CiardellaDirettore dell’Istituto superiore di scienze religiose «Niccolò Stenone» di PisaLa Giunta Regionale Toscana, tra i prossimi impegni, ha nell’agenda la discussione di una proposta di legge che, se verrà approvata, consentirà ai cittadini toscani, che scelgono di essere cremati, di determinare liberamente il luogo dove conservare o disperdere le loro ceneri. Infatti, la peculiarità di questa normativa, che dà attuazione alla legge nazionale sulla cremazione del 30 marzo 2001, è quella di regolamentare la conservazione delle ceneri, consentendo che queste vengano disperse in un luogo diverso dal cimitero, espressamente designato dal defunto, o in mancanza di una sua esplicita volontà, dall’altro coniuge, dai figli o dall’esecutore testamentario. Così anche in Toscana, come in altre regioni d’Italia, le ceneri del proprio caro si potranno custodire sul caminetto di casa, oppure sperderle in montagna, in mare, nei laghi, nei fiumi, e perfino nel giardino della propria casa. Notizie come queste, sebbene abbiano una inevitabile risonanza sulla stampa, in realtà non sconcertano più di tanto l’opinione pubblica, dal momento che oramai la pratica della cremazione è in sensibile aumento, e sono sempre di più quelli che ne apprezzano i vantaggi, ritenendo che essa sia un efficace rimedio a tutela delle esigenze igieniche e ambientali delle società moderne.

Come è noto, la Chiesa ha da tempo riveduto la sua posizione nei confronti della cremazione. Nell’Istruzione Piam et constantem promulgata dalla Sacra Congregazione del Sant’Uffizio il 5 luglio 1963, la Chiesa correggeva le prescrizioni restrittive contenute nel Codice di Diritto Canonico del 1917 (can. 1203, § 2) che impedivano «l’esecuzione del mandato di cremazione», e negavano la «sepoltura ecclesiastica a chi ne aveva fatto richiesta». Pur raccomandando di conservare la tradizione di seppellire i cadaveri, il documento della Congregazione ammetteva il ricorso alla cremazione, purché questa non fosse scelta con l’esplicita volontà di negare «i dogmi cristiani, o con animo settario, o per odio contro la religione cattolica e la Chiesa». Proprio per questo, concludeva il documento, «non dovranno essere (più) negati i sacramenti ed i pubblici suffragi a chi abbia chiesto la cremazione del proprio cadavere».

I documenti più recenti recuperano e confermano in tutto questa posizione, senza aggiungere significative novità. Infatti, il Codice del 1983, a cui si riferisce espressamente anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, dispone al can 1176, § 3: «La Chiesa raccomanda vivamente che si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; tuttavia non proibisce la cremazione, a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana».

Il principio su cui si fonda l’insegnamento della Chiesa è chiaro e permette, a mio parere, di dare una risposta al nuovo problema della dispersione delle ceneri o della loro conservazione in luogo diverso dal cimitero. Se poniamo una distinzione tra il gesto (cremazione) e il suo significato (non necessariamente in contrasto con la fede nella resurrezione dei corpi), non si vede perché non poter ammettere che uno scelga di disperdere le proprie ceneri, senza necessariamente negare con questo la fede della Chiesa. Se crediamo, come afferma il già citato documento della Congregazione, che «l’abbruciamento del cadavere non tocca l’anima, e non impedisce all’onnipotenza divina di ricostruire il corpo» – mi si perdoni la battuta – si può essere certi che nemmeno la dispersione delle ceneri può costituire un ostacolo alla volontà salvifica di Dio.

Ma il vero problema, a mio parere, è altrove, e risiede sul piano della funzione comunicativa dei segni. Non si può negare il fatto che l’agire dell’uomo abbia un carattere simbolico e rimandi quindi ad un significato, come pure è innegabile che ogni gesto abbia in sé una forza espressiva oggettiva, indipendente dal valore soggettivo che gli diamo. Nel caso specifico della dispersione delle ceneri, o della loro conservazione in luoghi privati, ritengo che tale gesto – al di là delle buone intenzioni – non riesca a comunicare efficacemente la fede cristiana sulla identità indistruttibile dell’uomo, sul fatto che c’è continuità tra il corpo creato e quello risorto, l’alto onore che nella fede attribuiamo al corpo, il valore comunitario della morte. Sono persuaso che la cremazione non è, come vogliono farci credere, solo un problema di spazio, e che la dispersione delle ceneri non è priva di significato, esse possono essere segno del disagio con cui nella nostra cultura si vive l’esperienza della morte e l’incertezza sul destino ultraterreno dell’uomo.

È per questo che, pur nel massimo rispetto della laicità dell’amministrazione pubblica e nella piena considerazione della libertà dell’individuo, non possiamo accogliere senza spirito critico la nuova normativa. Due pensatori dichiaratamente «non credenti», tra i più stimati maestri della cultura laica, ci aiutano a far luce sull’ambiguità che può rivelarsi nell’esperienza della dispersione delle ceneri. Il filosofo Remo Bodei, a proposito, scriveva qualche anno fa: «la fede nell’immortalità dell’anima e nella risurrezione è legata al principio di individuazione tipico del cristianesimo, per cui l’individuo seguita a essere se stesso anche dopo la morte. Il venir meno della sepoltura addita la perdita d’importanza dell’individuo». Oggi – continuava – «si muore soli, in ospedale… In quella solitudine può crearsi uno spazio per negare se stessi o può sbocciare l’idea verde che, se le mie ceneri sono disperse, la mia individualità può fondersi con la potenza della natura. Ma la cremazione può essere sentita come antidoto alla putrefazione: c’è una repulsione estetica per l’informe, per ciò che si disfa».

Nella proposta di legge della giunta regionale c’è un apprezzabile richiamo al valore comunitario della morte, per cui si chiede che, anche nel caso della dispersione delle ceneri, nel cimitero sia messa una lapide che ricorda il defunto. Ma è un tiepido antidoto alla forte tendenza alla privatizzazione della morte a cui oggi assistiamo. «Al di là delle buone intenzioni – ha scritto Umberto Galimberti in occasione dell’approvazione della medesima legge nella provincia di Milano – vedo, nel gesto di privatizzazione delle ceneri, un altro cedimento di quella dimensione comunitaria che nella tomba del cimitero trovava il suo luogo di memoria e di pietà collettiva. E allora o l’oblio della dispersione delle ceneri, o la presenza incombente di una memoria concretizzata in un loculo nella casa o nel giardino, perché siamo divenuti incapaci di quella memoria più grande che è la consapevolezza che dobbiamo morire, e, all’interno di questa consapevolezza, capaci di vivere discernendo che cosa davvero conta e cosa no in ciò che nel corso della vita ci affanna». Come cristiani, non possiamo che apprezzare queste appassionate analisi che provengono da chi, pur non credente, guarda con sincera apprensione al mutato sentimento dell’uomo contemporaneo nei confronti della morte, che, a ben vedere, non è altro che il riflesso del diverso modo con cui esso guarda al senso della propria esistenza.La scheda• La proposta di legge 338In Toscana le ceneri derivanti dalle cremazioni potranno essere disperse in mare, in montagna, nei laghi, fiumi e aree naturali, giardini e terreni privati o essere custodite in casa. Lo stabilisce una proposta di legge regionale n. 338 che ha avuto il via libera della commissione regionale sanità. Finora, per mancanza di uno specifico regolamento, le ceneri non potevano essere disperse nell’ambiente. • La Toscana si adeguaLa Toscana è la quarta regione italiana a dotarsi di una legge di questo tipo. «La dispersione delle ceneri – spiega Federico Gelli (Margherita), presidente della commissione – è prevista anche da una legge nazionale del 2001, che finora è rimasta inattuata perché mancano le modifiche richieste al regolamento di polizia mortuaria». • La dispersione delle ceneriLa legge della Toscana una volta approvata anche dal consiglio regionale, permetterà la dispersione delle ceneri all’aperto. Ci dovrà essere, prima della morte, un’esplicita espressione di volontà, da parte del defunto, per esempio attraverso il testamento o l’iscrizione a un’ associazione di cremazione. In mancanza di questo, basterà la volontà del coniuge o del parente più prossimo. Infatti l’articolo 2 della legge prevede che «la scelta dell’affidamento dell’urna contenente le ceneri, nonché le modalità di conservazione o dispersione sono rimesse alla volontà del defunto». • le indicazioni del defuntoLe ceneri potranno essere seppellite, tumulate, conservate nei cimiteri o consegnate alla persona o all’ente indicati dal defunto. Questi potranno disperderle per esempio, al mare, in montagna, nei fiumi, in aree private, seguendo alcune regole previste dalla legge. Ma potranno anche decidere di tenerle in casa. È vietata, però, la dispersione nei centri abitati». • una targa nel cimiteroSu richiesta all’interno del cimitero potrà essere installata un targa che ricordi nome, dati anagrafici del defunto e il luogo di dispersione delle ceneri.

TOSCANA, SÌ DEL CONSIGLIO REGIONALE A DISPERSIONE CENERI DOPO CREMAZIONE