Italia

Norme 2022 per la sicurezza sul lavoro

Alla fine dello scorso anno il decreto legge fiscale ha applicato un aggiornamento delle norme finalizzate alla riduzione di malattie e infortuni sul lavoro, a volte addirittura mortali. Nello specifico, il governo si è dedicato al miglioramento del Testo Unico sulla sicurezza, e ha previsto regole nuove a proposito della formazione, oltre che delle attività di vigilanza da parte dell’ispettorato.

Il d. lgs. n. 81 del 2008 e le recenti modifiche

Nel d. lgs. n. 81 del 2008 ben 14 articoli sono stati modificati, per effetto di una riforma in apparenza di modesta entità ma che si auspica possa garantire risultati importanti. In particolare si ravvisa la necessità di assicurare una formazione maggiore allo scopo di prevenire le malattie e i danni professionali, oltre a un più severo sistema di sospensione delle attività. Inoltre sono state prospettate delle regole più severe a proposito della formazione e dell’aggiornamento dei datori di lavoro; al tempo stesso sono entrate in vigore punizioni più severe per coloro che assumono dipendenti in nero. Le competenze di ispezione e di vigilanza che fino a questo momento spettavano alle Aziende Sanitarie Locali sono state concesse anche all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Per essere sempre informati in merito ci si può rivolgere a Sicurya, società specializzata nel campo della sicurezza sul posto di lavoro.

Perché sono state introdotte le modifiche

La necessità delle modifiche si è manifestata in tutta la sua evidenza a causa del numero di incidenti sul lavoro e per gli aggiornamenti divenuti indispensabili in seguito allo scoppio della pandemia da coronavirus. Oggi come sempre i lavoratori sono invitati a tenere comportamenti corretti dal punto di vista della sicurezza, per tutelare sé stessi e non solo. La formazione sulla sicurezza sul lavoro non è più una prerogativa esclusiva dei dipendenti e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione, ma riguarda anche i datori di lavoro, i quali devono formarsi per essere consapevoli delle disposizioni relative a sicurezza e salute sul posto di lavoro. A specificarlo è il comma 7 dell’articolo 37 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro, in base al quale si equipara il datore di lavoro al preposto e al dirigente; di conseguenza si rende indispensabile la formazione.

L’aggiornamento

La carente formazione degli addetti rappresenta la principale causa alla base degli incidenti e degli infortuni sul lavoro. Ma la responsabilità ricade su coloro che stanno a capo delle aziende e sui soggetti che sono chiamati a verificare il rispetto delle regole. Ecco, quindi, che il preposto, il dirigente e il datore di lavoro hanno l’obbligo di prendere parte a corsi di formazione e in più a corsi di aggiornamento, secondo le specifiche mansioni a proposito della sicurezza sul lavoro e della tutela della salute. La Conferenza Stato-Regioni ha già fornito le informazioni a proposito delle modalità, dei contenuti minimi e della durata della formazione obbligatoria per il datore di lavoro ed, allo stato attuale, siamo in attesa di un aggiornamento proprio per rispondere alle nuove regole previste.

Lo svolgimento dei corsi

Lo svolgimento della prova finale, che è obbligatorio, è finalizzato ad appurare il livello di efficacia della formazione nel corso dello svolgimento della prestazione. Le lezioni si devono svolgere in presenza in quanto prevedono delle prove pratiche relative, fra l’altro, al corretto impiego degli impianti e delle attrezzature aziendali, ma anche dei dispositivi di protezione individuale, che devono essere indossati in maniera obbligatoria. Al termine dei corsi è previsto un test mirato a verificare l’acquisizione delle competenze.

Le sanzioni: le ammende pecuniarie e l’arresto

Il datore di lavoro che non rispetta l’obbligo di legge a proposito della formazione su sicurezza sul lavoro e salute va incontro a un doppio regime di sanzioni. Egli, infatti, al pari del dirigente può essere arrestato per un periodo compreso fra i 2 e i 4 mesi, oltre a dover pagare un’ammenda il cui importo va da un minimo di 1.474 euro e 21 centesimi a un massimo di 6.388 euro e 23 centesimi. Nel caso di sospensione per lavoro irregolare, l’ammenda va da un minimo di 2.500 euro a un massimo di 6.400 euro.