Italia

PISA, CASO NORLEVO; UNO DEI LEGALI DEI MEDICI DI GUARDIA: MA CHI AVREBBE DOVUTO CONTROLLARE?

«L’aspetto piu’ importante del provvedimento del Collegio arbitrale di medicina generale è espresso nelle parole con le quali esso si conclude: ossia che il giudizio se il farmaco NORLEVO occorra o sia opportuno, spetta in via esclusiva al medico che, in scienza e coscienza, ha il dovere – potere di negarlo ove ritenga che esso non serva o non sia opportuno prescriverlo a quel paziente che lo richiede». La pensa così l’avvocato Giuseppe Mazzotta, membro del Comitato interdipartimentale di bioetica e legale di alcuni dei medici deferiti all’organo regionale e poi assolti.«Si esce quindi dal paradosso per cui il termine di poche ore previsto per l’efficacia del farmaco costituiva un motivo di pressione – costrizione del medico alla prescrizione. Si riconosce dopo che era stata indebitamente messa in dubbio, la libertà del medico di decidere in assoluta scienza e coscienza se prescrivere o meno un farmaco, e non solo il Norlevo, ma qualsiasi farmaco, e ciò nell’interesse del paziente che al medico si affida».«Un ulteriore aspetto che, invece, spiace non sia stato deciso dal Collegio – commenta Mazzotta – è la questione inerente all’obbligo del medico di attivarsi in ipotesi di dubbie segnalazioni all’utenza: non si può tuttavia ragionevolmente pensare che il medico tenga in attesa i propri pazienti per controllare se vi siano cartelli che negano la prescrizione della pillola del giorno dopo o che, per esempio, inneggiano, chissà, al boicottaggio di alcune case farmaceutiche o simili. È evidente che la vigilanza rientra nella responsabilità amministrativa di chi è delegato dalla direzione generale a dirigere il distretto: è sufficiente verificare la legge per constatarlo: L’art. 3 – sexies del D.Lgs. 30-12-1992 n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” dettato in tema di DIRETTORE DI DISTRETTO, al comma 1 prevede che Il direttore del distretto realizza le indicazioni della direzione aziendale, gestisce le risorse assegnate al distretto, in modo da garantire l’accesso della popolazione alle strutture e ai servizi, l’integrazione tra i servizi e la continuità assistenziale. Piu’ interessante ancora è il comma 3 dello stesso articolo, ove si specifica che un medico può essere coinvolto in questa responsabilità solo se espressamente stabilito dal direttore generale “L’incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente dell’azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un’adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria”».«È evidente – conclude Mazzotta – che il controllo di informazioni che impediscano o rendano piu’ difficile l’accesso al distretto, come nel caso segnalato, compete al direttore del distretto ossia alla direzione generale che, cosa sorprendente, è proprio il soggetto che ha lamentato il mancato compimento di questi doveri. È auspicabile quindi non solo il rispetto ma, prima ancora, una maggiore attenzione a non sollevare casi nell’ambito di situazioni già regolamentate da molti anni».