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SCUOLA, NUOVO ESAME DI STATO, PRIMO SI’ DEL SENATO

Il Senato ha approvato oggi il disegno di legge di riforma dell’esame di stato, predisposto dal ministro della pubblica istruzione Giuseppe Fioroni. Il disegno di legge, composto da tre articoli, passa adesso all’esame della Camera e se approvato entro gennaio dovrebbe entrare in vigore già da questo anno scolastico, pur con alcune norme transitorie. La novità più grossa riguarda le commissioni d’esame che non saranno più composte da soli insegnanti interni come prevede la legge 448 del 28 dicembre 2001, ma da interni ed esterni in pari numero. Ecco nel dettaglio cosa prevede la nuova normativa:

TORNA L’AMMISSIONE – Per l’ammissione all’esame occorre superare lo scrutinio finale con l’obbligo di aver saldato i debiti contratti negli anni precedenti (tranne che per questo e il prossimo anno scolastico).

PERCORSI ABBREVIATI – Il meccanismo di abbreviazione per merito diventa più rigoroso: per poter saltare l’ultimo anno delle superiori bisogna aver conseguito il voto di otto decimi in ciascuna disciplina nello scrutinio del penultimo anno, e la media di sette decimi nei due anni antecedenti, oltre a non aver mai ripetuto

COMMISSIONI D’ESAME – Ripristino della composizione mista delle commissioni di esame, con massimo di 6 commissari, interni ed esterni in egual misura, oltre al presidente esterno (che potrà essere anche un professore o un ricercatore universitario), al quale sono affidate non più di due commissioni-classe; è assicurata la presenza di commissari delle materie della prima e seconda prova scritta; in ogni classe non potranno esserci più di 35 candidati; i compensi per i commissari sono a carico dello Stato; dopo due anni consecutivi non si può essere presidenti o commissari esterni nella stessa scuola.

PROVE D’ESAME – Rimangono le tre prove scritte, di cui la prima di italiano, ma negli istituti tecnici, professionali ed artistici la seconda diventa più tecnico-pratica con possibilità di svolgimento in laboratorio e anche in più di un giorno; la terza prova, predisposta dalla Commissione d’esame, sarà più strettamente collegata al piano dell’offerta formativa attuato da ciascuna scuola. Il Ministero indicherà entro il 10 di aprile di ciascun anno le materie della seconda prova e le caratteristiche della terza prova scritta. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso.

PUNTEGGIO – Il voto rimane espresso in centesimi ma cambia la ripartizione: 25 punti max per il credito scolastico (5 in più), 30 per il colloquio (5 in meno) e 45 per le prove scritte; ll punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100

AMMISSIONE ALL’UNIVERSITA’ – Un successivo decreto del ministro dovrà stabilire una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell’ultimo triennio e nell’esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto;

INCENTIVI AI MERITEVOLI – Un successivo decreto del ministro stabilirà per i più meritevoli incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi e definirà le modalità di certificazione del risultato di eccellenza. A questo scopo sono destinati 5 milioni di euro.

ORIENTAMENTO – Sono previsti percorsi di orientamento nell’ultimo anno di studi che permetteranno agli studenti di scegliere con più consapevolezza il corso di laurea idoneo, anche con la partecipazione in classe di docenti universitari.

PRIVATISTI – Per evitare gli “esamifici” arriva il vincolo del possesso della residenza nella località dell’istituto scolastico scelto quale sede d’esame per i candidati esterni; l’eventuale deroga è riservata al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza del candidato. Per essere ammessi all’esame occorre provenire da istituti in cui funzionino interi corsi di studio. E’ necessario superare un esame d’ammissione all’esame di Stato, con almeno i sei decimi in tutte le prove d’esame. I privatisti non potranno essere più del 50% di ogni singola commissione d’esame; commissioni composte da soli candidati esterni possono essere costituite, con autorizzazione del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, soltanto presso istituti statali e in numero non superiore ad una unità o a due in presenza di corsi di studi a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

Il disegno di legge (dalla banca dati del Senato)