Italia

Scuola. Consiglio di Stato: sì al pranzo da casa, scelta alimentare è libera

«La tassativa e rigorosa prescrizione regolamentare che ha introdotto il divieto di permanenza nei locali scolastici per gli alunni che intendono consumare cibi portati da casa (o acquistati autonomamente- si legge nella sentenza- si rivela, pertanto, affetta da eccesso di potere per irragionevolezza, in quanto misura inidonea e sproporzionata rispetto al fine perseguito. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va, quindi, respinto».

La controversia risale allo scorso anno quando, con due deliberazioni adottate dal consiglio e dalla giunta comunale, «il comune di Benevento ha previsto per tutti gli alunni delle scuole materne ed elementari, del servizio di ristorazione scolastica, stabilendo altresì che nei locali in cui si svolge la refezione scolastica non è consentito consumare cibi diversi da quelli forniti dall’impresa appaltatrice del servizio».

Un gruppo di genitori degli alunni delle scuole coinvolte ha successivamente impugnato i provvedimenti in questione. Ricorso che è stato accolto dal Tribunale amministrativo per la Campania annullando così le deliberazioni impugnate. Il Comune ha poi tentato il ricorso in appello al Consiglio di Stato ma senza successo. «Il regolamento impugnato presenta plurimi profili di illegittimità, già evidenziati dalla sentenza appellata, che merita di essere confermata- si legge ancora nella sentenza – Vi è, anzitutto, un’incompetenza assoluta del Comune, che – spingendosi ultra vires – con il regolamento impugnato impone prescrizioni ai dirigenti scolastici, limitando la loro autonomia con vincoli in ordine all’uso della struttura scolastica e alla gestione del servizio mensa».

Inoltre proseguono i magistrati «la scelta restrittiva radicale del Comune- di suo non supportata da concretamente dimostrate ragioni di pubblica salute o igiene né commisurata ad un ragionevole equilibri – di interdire senz’altro il consumo di cibi portati da casa (attraverso lo strumentale e previsto divieto di permanenza nei locali scolastici degli alunni che intendono pranzare con alimenti diversi da quelli somministrati dalla refezione scolastica) limita una naturale facoltà dell’individuo-afferente alla sua libertà personale- e, se minore, della famiglia mediante i genitori, vale a dire la scelta alimentare che è per sua natura e in principio libera».