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Utero in affitto: Tribunale Milano, lecito registrare i nati come figli

Alcuni «concetti» sarebbero ormai «patrimonio acquisito del nostro ordinamento ed escludono che la genitorialità sia solo quella di derivazione biologica»; pertanto «la tutela del diritto allo status e all’identità personale del figlio può comportare il riconoscimento di rapporti diversi da quelli genetici». Lo afferma la quinta sezione penale del Tribunale di Milano nelle motivazioni della sentenza, depositate ieri, con cui lo scorso 24 marzo ha assolto una coppia imputata per «alterazione di stato» a seguito della trascrizione dell’atto di nascita di due gemelli nati in Ucraina grazie a un contratto di maternità surrogata a pagamento.

Questa procedura, legale a Kiev, è proibita nel nostro Paese da un esplicito divieto nella legge 40. Secondo il tribunale milanese, «l’ordinamento interno», «al pari di quello ucraino», valorizza il «principio di responsabilità procreativa e ne fa applicazione in luogo di quello di discendenza genetica». Ne deriva che il coniuge che abbia dato l‘assenso alla nascita di un bambino tramite fecondazione eterologa, «non può esercitare l’azione di disconoscimento» e «ne diviene genitore nonostante lo stato civile del neonato venga determinato in maniera estranea alla sua discendenza genetica». Indipendentemente dalle modalità del concepimento, il «principio della responsabilità procreativa» è «posto prioritariamente a tutela dell’interesse del bambino».