Opinioni & Commenti

Riforma della Costituzione: un metodo tra luci e ombre, ma la Camera delle autonomie non va

Per quanto riguarda gli aspetti che personalmente ritengo positivi vi è – anzitutto e soprattutto – la scelta di perseguire la via maestra per la riforma della Costituzione, ovvero quella che essa stessa indica all’art. 138. Dopo numerosi tentativi di introdurre un procedimento eccezionale e derogatorio per riformare la Costituzione (quelli tentati dalle leggi costituzionali n. 1/1993 e 1/1997, istitutive rispettivamente della Commissioni De Mita-Iotti e D’Alema; nonché dal disegno di legge costituzionale del governo Letta, attualmente pendente alla Camera ma avviato a morte certa), si abbandona ora l’idea che per modificare la Costituzione si debba innanzitutto modificare le regole procedurali, e si segue invece la strada della revisione costituzionale indicata dall’art. 138. Ritengo questo un punto a favore della proposta Renzi, che va nella direzione di confermare la validità del testo costituzionale del 1948 anche nella parte che essa indica per la sua revisione.

In secondo luogo mi pare positivo concentrare l’attenzione della riforma su due aspetti soltanto, ovvero la riforma del bicameralismo e dell’assetto delle autonomie territoriali (con la condivisibile eccezione dell’abolizione del Cnel, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro). Dopo avere sottoposto, da più di trent’anni, la nostra Costituzione ad ogni serie di tentativi riformatori pressoché in ogni sua parte (dalla forma di governo al ruolo della magistratura, dalle funzioni del Capo dello Stato alla composizione della Corte costituzionale, e così via), siamo forse giunti alla consapevolezza che la responsabilità per tutto ciò che non funziona nella vita istituzionale e politica non è addebitabile alla Costituzione, e che quest’ultima è migliore di quanto nel recente passato si è voluto affermare. Paradossalmente, è una riforma della Costituzione che attesta la validità della Costituzione!

Detto questo, passiamo alla parte vuota del bicchiere: sempre considerando il metodo e tralasciando i contenuti.

Da più parti si è rilevato che quello attuale è un Parlamento che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale, deve considerarsi sostanzialmente delegittimato, e che in quanto tale dovrebbe limitarsi all’ordinaria amministrazione ed alla riforma elettorale, astenendosi da ogni intervento sulla Costituzione. L’argomento è sicuramente plausibile, ma forse prova troppo. Sia perché la stessa Corte non ha posto limiti espliciti ai poteri dell’attuale Parlamento, sia perché una riforma costituzionale dovrebbe quasi necessariamente passare per un referendum (è da escludere infatti che una qualsiasi riforma venga approvata dall’attuale Parlamento con la maggioranza dei due terzi): e quindi sarà il corpo elettorale che potrà confermare o smentire quanto deciso dal Parlamento, in certa misura legittimando le sue scelte. Tutto ciò però non elimina del tutto i dubbi, che hanno fondata consistenza almeno sul piano politico.

L’altro aspetto di possibile preoccupazione si lega strettamente a quanto appena detto in merito al referendum. La materia di cui si occupa la proposta di revisione costituzionale è sicuramente non omogenea: oltre al bicameralismo, come detto, vi è la riforma del Titolo V e l’abolizione del Cnel. Votare con un unico referendum sull’insieme delle riforme potrebbe non rispettare la libertà di scelta dell’elettore, che magari potrebbe essere d’accordo con una parte e non con l’altra. A ciò si aggiunga che nella proposta sono contenuti temi di sicuro impatto sull’opinione pubblica (la trasformazione del Senato in una camera i cui membri non hanno più diritto a nessuna indennità, l’abolizione del Cnel…): ciò potrebbe indurre l’elettorato a scegliere in base ad essi accettando al contempo altre parti meno condivise. I rischi di un uso plebiscitario o distorto del referendum sono stati messi in luce anche in occasione passate, e ad essi non si rimedia certo con disegni di legge costituzionale dal contenuto ampio e disomogeneo.

Sin qui, dunque, luci e ombre relative al metodo. Luci che diminuiscono e ombre che aumentano considerando il contenuto della proposta: sulla quale non posso soffermarmi, ma soltanto segnalare la dubbia coerenza di una Camera delle autonomie che è tale per la sua composizione (con i componenti scelti all’interno delle regioni) ma non lo è per il suo funzionamento (perché in base alle regole che si leggono gli stessi membri, una volta eletti, seguiranno verosimilmente gli orientamenti del partito di appartenenza e non delle regioni in cui sono eletti). Un ibrido, in sostanza, che si discosta sia dal Bundesrat tedesco che dal Senato francese, e che difficilmente potrà costituire un modello funzionante.

Vedremo nei prossimi mesi se questa riforma andrà avanti o se finirà, come tutte le precedenti, nei capienti cassetti del Parlamento.