Opinioni & Commenti

Volontariato, tre motivi per riformare la legge

di Emanuele Rossi

A ormai sedici anni dalla sua entrata in vigore, la legge quadro sul volontariato (la n. 266/1991) è oggetto di dibattiti tesi alla sua possibile revisione. Tale dibattito è andato crescendo di intensità nel corso degli ultimi mesi, tanto che sia il Parlamento che il Governo stanno elaborando proposte di modifica sulle quali, nei prossimi mesi (sempre che la legislatura prosegua regolarmente) potrebbero essere chiamate a confrontarsi le diverse forze politiche. Prima di esaminare nello specifico tali proposte, occorre tuttavia chiedersi il perché si ritenga necessario revisionare la legge del 1991: tali ragioni sono, a mio parere, di tre tipi.

In primo luogo occorre tenere conto dei mutamenti del quadro costituzionale intervenuti dopo l’entrata in vigore della legge n. 266/2001: la riforma del Titolo V della Costituzione ha, come noto, modificato il riparto di competenze tra Stato e Regioni, sì da porre il dubbio se la competenza statale a legiferare in argomento sia rimasta la stessa di quella che si aveva con l’art. 117 della Costituzione pre-riforma, e che aveva indotto la Corte costituzionale a ritenere che il volontariato non era una «materia» in senso tecnico, quanto piuttosto «un modo di essere della persona nell’ambito dei rapporti sociali», che può realizzarsi «all’interno di qualsiasi campo materiale della vita comunitaria», costituendo «la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale». Motivazioni in forza delle quali la Corte aveva ritenuto che una parte consistente della sua disciplina doveva ritenersi di competenza statale. Inoltre, l’innovazione rappresentata dal riconoscimento, all’art. 118, comma 4, della Costituzione, del principio di sussidiarietà «orizzontale», non può non costituire una diversa fonte di legittimazione delle organizzazioni di volontariato, le quali indubbiamente operano, insieme agli altri soggetti del terzo settore, nell’ambito della realizzazione delle «attività di interesse generale» richiamate dalla disposizione costituzionale.

Ma vi è un altro motivo che induce a ritenere opportuna una revisione. Dal 1991 ad oggi si sono succeduti numerosi interventi normativi che hanno inciso sul così detto terzo settore: se quando fu approvata, la legge quadro era la prima ed unica normativa in materia, oggi il quadro si è arricchito mediante la legislazione sulle cooperative sociali (legge n. 381/1991), sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (d. leg. n. 460/1998), sulle associazioni di promozione sociale (legge n. 383/2000), sugli istituti di patronato e di assistenza sociale (legge n. 152/2001), sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (d. leg. n. 207/2001) e, da ultimo, sull’impresa sociale. Tali interventi impongono una riflessione (che potrebbe peraltro non condurre necessariamente ad una revisione legislativa) circa il ruolo del volontariato nell’ambito del terzo settore: occorre, in altre parole, ripensare e valorizzare la specificità e quindi l’identità del volontariato, che non può essere soltanto un modo diverso di fare ciò che può farsi ad opera di uno degli altri soggetti del non profit.Ed infine questi sedici anni di applicazione della legge, con le modifiche che sono nel frattempo intervenute anche mediante interventi normativi secondari (ad esempio in ordine all’utilizzazione dei fondi resi disponibili da parte delle fondazioni ex bancarie, tenute dalla legge a versare una quota dei loro proventi a favore dei centri di servizio per il volontariato), inducono a ritenere necessaria una revisione di alcuni aspetti specifici della disciplina legislativa, oggetto di alcune criticità che potrebbero essere rimediate con un intervento del legislatore.

Si tratta di una serie di ragioni che se da un lato giustificano un possibile intervento normativo, al contempo fanno emergere la delicatezza di tale intervento: il volontariato è nato prima della legge e si è in certa misura sviluppato a prescindere da essa (come dimostra ad esempio il dato delle numerose organizzazioni che non si iscrivono ai registri previsti dalla legge). Una qualsiasi riforma deve salvaguardare questo elemento di spontaneità e di originalità, consentendo al volontariato di svilupparsi senza snaturarne il suo senso più vero e profondo.

Il convegno«Non faremo una legge senza averla ampiamente discussa e concordata con tutti i soggetti. Quando sarà approvata? Entro la prossima primavera». Questa la promessa di Mimmo Lucà, presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, al convegno «Una nuova legge sul volontariato», tenutosi venerdì 9 novembre a Pisa, per iniziativa del Centro Nazionale per il Volontariato e della Scuola Superiore Sant’Anna, in collaborazione con Regione Toscana e Cesvot. Sono intervenuti Emanuele Rossi e Francesco Busnelli, il vicepresidente del Cnv Patrizio Petrucci e l’assessore regionale Gianni Salvadori. Tanti i temi discussi dal significato del termine «volontariato» alle agevolazioni per certe categorie di associazioni, dalla frastagliata connotazione degli enti non profit alla sempre maggiore necessità di fare rete fino alle modalità di finanziamento.