Toscana

Dalla carta al permesso di soggiorno di lungo periodo

Il Governo ha elaborato uno schema di decreto legislativo che prevede invece della carta di soggiorno una sorta di permesso di soggiorno con validità a tempo indeterminato. Il nuovo documento potrà ottenerlo lo straniero che:

1) possiede, da almeno cinque anni, un permesso di soggiorno in corso di validità (attualmente la carta è rilasciata dopo sei anni di soggiorno);

2) dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;

3) dimostra, nel caso di richiesta relativa ai familiari (coniuge, figli minorenni, figli maggiorenni o genitori in talune situazioni), la disponibilità di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio.

Non potranno ottenere tale permesso gli stranieri che soggiornano per studio o formazione professionale, a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, per asilo, o sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata o sono diplomatici.

Inoltre il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno in questo caso il questore tiene conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

Nel calcolo dei cinque anni per ottenere questo nuovi tipo di permesso di soggiorno, le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata dei cinque anni richiesti e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.La revoca del permesso per soggiornanti di lunga durata potrà essere disposta solo per gravi e motivi, e, comunque, previa una valutazione dell’Amministrazione del livello di integrazione dello straniero. Gli stranieri in possesso di questo permesso potranno fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale, svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero, usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.Simone Consani e Marco Nocianolf.toscana@cisl.it