Toscana

Ecco come cambia la normativa per gli studenti

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di lunedì 17 settembre 2007 il decreto legislativo n. 154/2007 di attuazione della direttiva 2004/114/CE del 13 dicembre 2004 sull’ammissione degli studenti stranieri.Il testo di legge, che si rivolge agli studenti universitari, agli alunni dell’istruzione secondaria, ai tirocinanti non retribuiti ed ai volontari,modifica il testo unico sull’immigrazione.

Lo studente straniero, titolare del permesso di soggiorno per studio, potrà cambiare il corso di studio, previa autorizzazione dell’istituto universitario.

Riguardo la mobilità degli studenti stranieri, soggiornanti per motivi di studio in altri paesi appartenenti all’Unione, questi potranno entrare in Italia per proseguire tali studi ovvero per integrarli, senza necessità di richiedere il visto di ingresso.

Tale facoltà è consentita nell’ambito di un programma di scambio comunitario o bilaterale con il Paese di origine, ovvero quando lo straniero sia stato autorizzato a soggiornare per almeno due anni, per motivi di studio, in un altro Paese dell’Unione.

La richiesta di permesso di soggiorno deve essere corredata da una documentazione proveniente dall’Università, in cui ha già svolto il corso di studi, che attesti che il programma di studi da svolgere in Italia sia complementare rispetto a quello già svolto. Le predette condizioni non sono richieste se il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia.

Le disposizioni concernenti la mobilità per motivi di studio non riguardano gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Paese dell’Unione, che, come previsto dall’articolo 9 bis del testo unico, già possono chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per periodi superiori a tre mesi per frequentare corsi di studio o di formazione professionale.

Infine, le condizioni di ingresso e di soggiorno per la frequenza di corsi di formazione professionale e tirocini formativi (nell’ambito di un contingente annuale stabilito con decreto ministeriale) nonché degli studenti, di livello non universitario, di età superiore a diciotto anni (per la frequenza di corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore), ovvero di studenti di età non inferiore a quindici anni (in presenza di adeguate forme di tutela) ovvero di età non inferiore a quattordici anni (nell’ambito di programmi di scambio o di iniziative culturali approvate dai Ministeri competenti), saranno disciplinate dal regolamento di attuazione.

Simone Consani e Marco Noci anolf.toscana@cisl.it