Toscana

Ecco da dove arrivano i lavoratori stagionali

Dal 1° febbraio 2008 è possibile fare domanda di nulla osta all’ingresso per 80.000 lavoratori extracomunitari «stagionali» (in sostanza per periodi di lavoro che si svolgono entro i 6 o i 9 mesi). È quanto prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2008. Si tratta per lo più di lavoratori stranieri che verranno impegnati nel settore turistico-alberghiero ed in agricoltura.

La quota di 80.000 unità per i lavoratori stranieri stagionali va ripartita tra le regioni e le province autonome a cura del ministero della Solidarietà sociale e riguarda:

i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;

i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto, e dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria;

i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2005, 2006 o 2007.

Tale quota dovrebbe essere sufficiente a coprire interamente il fabbisogno di lavoro stagionale: nel caso ciò non fosse, il Governo potrà comunque integrare il numero sulla base delle richieste pervenute. Analogamente a quanto già avvenuto con le pratiche del cosiddetto Decreto Flussi 2007, le pratiche si presentano esclusivamente per via informatica, tramite Internet, o a cura del singolo datore di lavoro o tramite le associazioni convenzionate col Ministero dell’Interno.

Simone Consani e Marco Noci anolf.toscana@cisl.it