Toscana

Il contratto di lavoro

La legge n. 186/2002, conosciuta come legge «Bossi-Fini», ha istituito la nuova fattispecie civile del contratto di soggiorno per lavoro – sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore presso lo sportello unico per l’immigrazione – fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia ed un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea o apolide.

Il contratto in sostanza prevede:

1) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La certificazione sull’idoneità dell’alloggio può essere richiesta all’Ufficio tecnico del Comune o all’Azienda sanitaria locale che rilascia una attestato di idoneità igienico – sanitaria;

2) l’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di rimpatrio del lavoratore;

3) il rispetto delle condizioni economiche e contrattuali previste nel Contratto Collettivo nazionale di lavoro applicato specificando la mansione, la qualifica, il livello, orario di lavoro, il luogo di lavoro.

Il datore di lavoro che si prepara a spedire la busta per l’assunzione col Decreto Flussi 2006 di un lavoratore straniero si impegna, se la domanda sarà favorevolmente valutata, a stipulare un contratto di soggiorno entro 8 giorni dall’ingresso in Italia del lavoratore, presso lo sportello unico per l’immigrazione, istituito presso tutte le Prefetture.

La sottoscrizione del contratto di soggiorno è richiesta anche allo straniero già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Infatti, il testo unico per l’immigrazione prevede che il contratto suddetto è necessario ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro e a seguito dell’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro. Copia del contratto di soggiorno dovrà essere presentata dallo straniero al momento del rinnovo del permesso di soggiorno.

In proposito, il contratto citato non dovrà essere stipulato dai cittadini stranieri in possesso di carta di soggiorno o di un titolo di soggiorno rilasciato per un altro motivo che abiliti all’attività lavorativa (ad esempio permesso di soggiorno per motivi familiari, di studio, umanitari, asilo).Anche i cittadini dei cosiddetti Paesi «neocomunitari» (Rep. Ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Rep. Slovacca, Slovenia, Ungheria) non devono sottoscrivere alcun contratto di soggiorno.Simone Consani e Marco Nocianolf.toscana@cisl.it