Toscana

Il lavoro degli stranieri: autorizzazioni, visti e permessi

PremessaOltre agli ingressi per lavoro autorizzati nell’ambito dei flussi di ingresso, l’articolo 27 del T.U. immigrazione prevede, al di fuori delle quote, particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato.

Il nulla osta è rilasciato dallo sportello unico per l’immigrazione, ad eccezione dei lavoratori dello spettacolo, degli stranieri ammessi nell’ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale; dei marittimi, degli sportivi professionisti, dei giornalisti corrispondenti e del personale di rappresentanze diplomatiche o consolari o enti di diritto internazionale.

Il nulla osta al lavoro deve essere utilizzato, per la richiesta del visto, entro 120 giorni dalla data di rilascio.

La durata del nulla osta è pari a quella del rapporto di lavoro, ma comunque non superiore a 2 anni, prorogabile.

Il rapporto di lavoro può essere a tempo indeterminato per i lettori, per i professori universitari e gli infermieri professionali e, verosimilmente, per colf di cittadini italiani o comunitari.

Nei casi in cui il nulla osta non è richiesto, la validità è limitata alle documentate esigenze.

I traduttori, gli interpreti, i collaboratori domestici di cittadini italiani o comunitari trasferitisi in Italia, gli infermieri professionali possono stipulare rapporti di lavoro con altri datori di lavoro, purché la qualifica di assunzione sia la stessa per cui è stato rilasciato il nulla osta.

L’iterDal 19 maggio 2008, le domande di assunzione dei fuori quota si possono presentare solo on line allo sportello unico per l’immigrazione: anche per i lavoratori stranieri altamente qualificati è attiva, quindi, la procedura informatizzata per il rilascio del nulla osta al lavoro. Le procedure per la registrazione dell’utente e per l’invio delle domande sono identiche a quelle usate per l’assunzione di un lavoratore subordinato.Il datore di lavoro potrà fare da solo oppure avvalersi dell’assistenza delle associazioni nazionali rappresentative dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni autorizzate ad accedere al sistema informatico. I lavoratori disciplinati dall’articolo 27 T.U. immigrazioneLe categorie dei lavoratori disciplinate nell’articolo 27 del T.U. immigrazione sono le seguenti:lettera a) dirigenti o personale altamente specializzato. L’autorizzazione al lavoro si riferisce a personale impiegato nello stesso settore almeno 6 mesi prima della data del trasferimento temporaneo; il trasferimento può essere effettuato per un periodo massimo di 5 anni. Al termine, è possibile l’assunzione, a tempo determinato o indeterminato, da parte dell’azienda presso cui il trasferimento è stato effettuato;lettere b e c) lettori universitari di scambio o di madre lingua e professori universitari. L’autorizzazione al lavoro è subordinata alla richiesta dell’università o dell’istituto di istruzione universitario che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l’espletamento delle relative attività;lettera d) traduttori ed interpreti. L’autorizzazione al lavoro deve essere presentata dall’interessato ovvero dal datore di lavoro qualora si tratti di prestazioni di lavoro subordinato. Per quanto riguarda la documentazione da acquisire ai fini del rilascio dell’autorizzazione al lavoro, il Ministero del Lavoro con circolare n. 45 del 21 giugno 1999, ha chiarito che dovrà essere considerato idoneo il titolo di studio o l’attestato professionale di traduttore o interprete, specifico per le lingue richieste, rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta secondo la legislazione vigente nello Stato in cui tale titolo è stato rilasciato e convalidato dalla autorità consolare italiana. Al di fuori della predetta documentazione non potranno essere ritenuti idonei altri attestati (certificazioni di aziende o enti privati, ecc.);lettera e) domestici. Le autorizzazioni al lavoro dovranno essere rilasciate soltanto per la prosecuzione di rapporti di lavoro domestico, instaurati all’estero da almeno un anno da datori di lavoro italiani o comunitari. è necessaria l’acquisizione del contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica italiana; lettera f) stage/formazione professionale. Il datore di lavoro deve presentare un progetto in cui sia illustrata l’attività di addestramento, collegata allo svolgimento di lavoro subordinato (unità, Paese di provenienza, attività, organizzazione, periodo formativo previsto ed impegno al rientro al termine della formazione) assicurando, nel contempo, la disponibilità di un alloggio e l’adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali secondo la legislazione vigente. L’autorizzazione al lavoro è rilasciata esclusivamente per la durata del periodo di addestramento che non può superare il biennio;lettera g) lavoratori dipendenti da organizzazioni o imprese operanti in Italia. L’autorizzazione al lavoro potrà riguardare solamente qualificate prestazioni di lavoro subordinato e un numero limitato di lavoratori; lettera h) lavoratori marittimi. Non è necessario alcun nulla osta al lavoro;lettera i) distacco di lavoratori stranieri al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato fra datori di lavoro residenti all’estero e committenti residenti in Italia. Per le imprese straniere non appartenenti alla Unione Europea è possibile, in occasione di una prestazione di servizi transnazionale, effettuare il distacco di un proprio lavoratore sul territorio italiano in due casi specifici: 1) per conto proprio e sotto la direzione dell’impresa nell’ambito di un contratto concluso con il destinatario della prestazione di servizi che opera in territorio italiano; 2) presso un’unità produttiva della medesima impresa o presso un’impresa appartenente allo stesso gruppo. La condizione che unifica i due casi di distacco è rappresentata dalla permanenza di un rapporto di lavoro fra il soggetto distaccato e l’impresa distaccante durante il periodo di distacco.

Il Ministero del Lavoro con circolare n. 82 del 23 novembre 2000 ha stabilito le modalità di rilascio del nulla osta al lavoro in caso di distacco di dipendenti stranieri da imprese extra UE: si deve trattare, prima di tutto, di lavoratori stranieri specializzati. Questo requisito non è vincolante solo nel caso in cui venga individuata una diversa regolamentazione attraverso accordi bilaterali. In secondo luogo, in sede istruttoria, deve essere verificata, tramite documentazione probatoria dall’azienda italiana richiedente, l’esistenza della ditta estera e la dipendenza da questa del rapporto di lavoro dei dipendenti stranieri per i quali viene chiesta l’autorizzazione al lavoro.

Lo sportello unico per l’immigrazione deve verificare anche la corrispondenza tra la qualifica del lavoratore e l’attività oggetto dell’appalto per la quale è distaccato in Italia.

In caso di datore di lavoro residente o avente sede in uno Stato membro dell’Unione Europea, il nulla osta è sostituito da una comunicazione in carta libera da parte dell’appaltante, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarità della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell’Unione Europea in cui ha sede il datore di lavoro, presentate allo Sportello unico ai fini del rilascio del permesso di soggiorno (art. 27, comma 1-bis, T.U., inserito da legge n. 46/2007).

Nei casi in cui l’appaltatore sia costituito da un consorzio di imprese e il contratto di appalto preveda una pluralità di commesse, il nulla osta è chiesto non per il tempo relativo alla singola commessa, ma per quello complessivo necessario al completamento dell’opera descritta nel contratto di appalto.

L’impresa è tenuta ad applicare, ai dipendenti trasferiti, i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e a versare i contributi previdenziali e assistenziali.

Il nulla osta al lavoro può essere prorogato in caso di prolungamento dei lavori necessari a completare l’opera. lettere l), m), n) e o). lavoratori impiegati presso circhi o spettacoli viaggianti all’estero; artisti e tecnici per spettacoli teatrali, lirici, concertistici e di balletto; artisti da impiegare in locali di intrattenimento; artisti da impiegare in manifestazioni culturali o folkloristiche da parte di enti musicali, teatrali o cinematografici o di imprese radiofoniche o televisive o di enti pubblici.

La materia è regolata dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 13 dicembre 2006.

Il nulla osta al lavoro è rilasciato per le esigenze connesse alla realizzazione e produzione dello spettacolo, prima che il lavoratore entri nel territorio italiano, previo nulla osta provvisorio della questura e previo accertamento d’ufficio presso l’Enpals della regolarità contributiva dell’impresa.La competenza al rilascio delle autorizzazioni al lavoro artistico è della Direzione generale dell’impiego, ad eccezione della Regione Sicilia per la quale la competenza è dell’Ufficio di collocamento per lo spettacolo di Palermo. La domanda di assunzione deve essere corredata della certificazione professionale del lavoratore straniero allo svolgimento dell’attività artistica prescelta, rilasciata dal Paese di origine o di provenienza dello straniero e convalidata dalla autorità consolare italiana.

Gli artisti dei locali di intrattenimento non possono rinnovare il nulla osta, ma possono ottenerne la proroga solo per concludere lo spettacolo e con lo stesso datore di lavoro.

I lavoratori dello spettacolo che abbiano fatto ingresso in Italia prima del 18 novembre 1999 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 394/1999) possono ottenere il rinnovo dell’autorizzazione e del permesso di soggiorno per rapporti di lavoro diversi, anche con altro datore di lavoro.– lettera p) atleti stranieri. La legge n. 189/2002 ha affidato al Ministro per i Beni e le Attività Culturali il compito di determinare il limite massimo annuale d’ingresso in Italia degli atleti stranieri che svolgano attività professionistica o comunque retribuita. Il CONI provvede a ripartire il contingente tra le federazioni sportive nazionali. lettera q) giornalisti accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere. Non è richiesta alcuna autorizzazione al lavoro; lettera r) stranieri che, sulla base di accordi internazionali, svolgono in Italia attività di ricerca o un lavoro occasionale nell’ambito di programmi di scambi di giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla pari». L’autorizzazione al lavoro è rilasciata nell’ambito degli accordi internazionali in vigore. L’autorizzazione al lavoro avrà la durata di 3 mesi per le persone collocate «alla pari» al di fuori dei programmi di scambi di giovani ovvero di mobilità di giovani. Qualora gli stranieri siano in possesso di un visto di ingresso in Italia per “vacanze di lavoro”, l’autorizzazione al lavoro vale per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi e per non più di 3 mesi con il medesimo datore di lavoro, subordinatamente alla relativa richiesta di assunzione.lettera r bis) infermieri professionali. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all’assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato.

In ogni tempo, un datore di lavoro può indirizzare al competente sportello unico per l’immigrazione, la richiesta di assunzione di un infermiere straniero.

A tal fine è necessario che il lavoratore straniero sia in possesso di un titolo abilitativo alla professione di infermiere riconosciuto dal Ministero della Salute. Diversamente, prima di poter perfezionare l’assunzione, il lavoratore straniero, anche tramite un delegato, dovrà presentare, sempre al Ministero della Salute, una domanda di riconoscimento del titolo con allegato il diploma di infermiere, debitamente tradotto e legalizzato dalla rappresentanza diplomatica italiana.

A seguito della richiesta da parte di una struttura sanitaria, lo straniero è ammesso temporaneamente in Italia per sostenere le prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche; superato l’esame, lo straniero si iscrive all’ordine professionale (Ipasvi), ottiene un permesso di soggiorno per lavoro e può essere assunto.

L’assunzione in ruolo dell’infermiere extracomunitario segue alla partecipazione di una procedura selettiva.

Il nulla osta può essere chiesto anche da una società di lavoro interinale, previa produzione di copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria; le cooperative possono chiederlo se gestiscono l’intera struttura o un suo reparto o un suo servizio.

Ingresso per lavoro autonomo di alcune delle categorie di cui all’art. 27 T.U. immigrazioneI dirigenti, il personale altamente specializzato, i lettori, i professori universitari, i traduttori e gli interpreti possono fare ingresso anche per svolgere attività di lavoro autonomo.

Sono previsti ingressi per lavoro autonomo per gli artisti che effettuano prestazioni di lavoro di durata non superiore a 90 giorni, a condizione che l’attività sia svolta per il medesimo imprenditore.

Infine, la dichiarazione di assenso del Coni per gli sportivi professionisti è richiesta anche per l’ingresso per lavoro autonomo.