Toscana
Il permesso di soggiorno per il minore straniero
Al compimento della maggiore età allo straniero è rilasciato un titolo di soggiorno per lavoro, attesa occupazione o studio.
Nell’ambito delle disposizioni a favore dei minori occorre sottolineare la disposizione del terzo comma dell’articolo 31 del testo unico sull’immigrazione che prevede la possibilità per il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore e alle sue condizioni di salute, di autorizzare il rilascio del visto di ingresso e/o del permesso di soggiorno a favore di un familiare del minore, per un periodo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della legge sull’immigrazione.
L’autorizzazione è quindi concessa per un periodo di tempo determinato ed è revocata quando vengono a cessare le ragioni che ne giustificavano il rilascio, oppure quando il familiare autorizzato all’ingresso o al soggiorno pone in essere attività incompatibili con le esigenze del minore o con la sua permanenza nel territorio nazionale.