Toscana

Il permesso di soggiorno per il minore straniero

L’ attuale legge sull’immigrazione esplica le modalità di rilascio del permesso di soggiorno ai minori stranieri:l il figlio minore infraquattordicenne è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore convivente o sul documento con il regime più favorevole fra quelli rilasciati ai genitori conviventi. Analogamente, si prevede nel caso del minore affidato che sarà iscritto sul permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato;l il minore ultraquattordicenne ottiene un autonomo permesso di soggiorno per motivi familiari fino al compimento della maggiore età.

Al compimento della maggiore età allo straniero è rilasciato un titolo di soggiorno per lavoro, attesa occupazione o studio.

Nell’ambito delle disposizioni a favore dei minori occorre sottolineare la disposizione del terzo comma dell’articolo 31 del testo unico sull’immigrazione che prevede la possibilità per il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore e alle sue condizioni di salute, di autorizzare il rilascio del visto di ingresso e/o del permesso di soggiorno a favore di un familiare del minore, per un periodo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della legge sull’immigrazione.

L’autorizzazione è quindi concessa per un periodo di tempo determinato ed è revocata quando vengono a cessare le ragioni che ne giustificavano il rilascio, oppure quando il familiare autorizzato all’ingresso o al soggiorno pone in essere attività incompatibili con le esigenze del minore o con la sua permanenza nel territorio nazionale.

Si tratta evidentemente di una previsione volta a consentire di dare concreta attuazione ai principi dettati dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo ed in particolare al principio secondo cui il superiore interesse del fanciullo deve essere preso in considerazione con carattere di priorità. La norma prevede infatti un’ampia possibilità di deroga alle disposizioni ordinarie in tema di ingresso e soggiorno dello straniero, deroga che è giustificata da gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, comunque presente in Italia.La norma non richiede che il minore sia regolarmente residente in Italia, essendo soltanto richiesto che questi si trovi nel territorio italiano. Inoltre, l’autorizzazione può riguardare qualsiasi familiare e non soltanto i genitori del minore. (2 – fine)Simone Consani e Marco Nocianolf.toscana@cisl.it