Toscana

Lavoro autonomo, stranieri «in proprio»

PremessaLa realizzazione di una puntuale programmazione degli ingressi legali in Italia dei cittadini stranieri rappresenta una delle linee guida che caratterizzano la legge sull’immigrazione.

A tale scopo, l’articolo 3 del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull’immigrazione) prevede la determinazione annuale, entro il termine del 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento del decreto, delle quote di stranieri da ammettere nel territorio nazionale per lavoro subordinato, anche per esigenze a carattere stagionale, e per lavoro autonomo.

Il comma 4 del citato articolo 3 dispone che «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l’anno precedente».

Nello stabilire le quote per lavoro, il decreto di programmazione dei flussi può prevedere restrizioni all’ingresso in Italia di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto all’immigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio.

Non possono entrare in Italia per svolgere attività di lavoro gli stranieri che siano già stati espulsi, salvo che sia intervenuta apposita autorizzazione del Ministero dell’Interno, o che sia decorso il termine di dieci anni (oppure di cinque anni) dalla data di esecuzione dell’espulsione stessa.

Non è consentito, inoltre, l’ingresso agli stranieri segnalati in base ad accordi o convenzioni internazionali ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali (articolo 4, comma 6, T.U. immigrazione).

Specifica per lo straniero è, quindi, la procedura per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro, mentre, una volta in Italia, il lavoratore straniero è titolare degli stessi diritti e doveri del lavoratore italiano, anche sotto l’aspetto previdenziale, assistenziale e assicurativo per gli infortuni sul lavoro.

La procedura dell’accesso al lavoroLa disciplina dell’accesso al lavoro dei cittadini stranieri residenti all’estero prevede:a) l’assunzione di un lavoratore straniero;b) i titoli di prelazione;c) l’iscrizione nelle liste di collocamento;d) l’ingresso per lavoro autonomo;e) i casi particolari di ingresso per lavoro (che non rientrano nei limiti numerici del decreto annuale sui flussi di ingresso per lavoro). Il lavoro autonomo: gli stranieri non presenti in ItaliaÈ consentito l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri che intendono esercitare un’attività di lavoro autonomo non occasionale, a condizione comunque che l’esercizio di tali attività non sia legalmente riservata ai cittadini italiani o comunitari.

Lo straniero che intende esercitare in Italia un’attività non occasionale di lavoro autonomo, industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero intenda costituire una società di capitali o di persone deve, anche tramite un procuratore:

1) richiedere alla competente autorità amministrativa italiana una dichiarazione che operi da nulla osta al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio necessario per l’inizio della stessa attività. Per l’esercizio di una professione è necessario il riconoscimento del titolo professionale straniero conseguito in un Paese non appartenente all’Unione Europea;

2) richiedere un’attestazione dei parametri riguardanti la disponibilità delle risorse occorrenti per l’esercizio dell’attività che si vuole intraprendere. L’attestazione è rilasciata dalla Camera di Commercio competente per territorio se l’attività da intraprendere ha il carattere dell’imprenditorialità. L’attestazione è rilasciata dagli ordini professionali, per le attività soggette ad iscrizione negli ordini stessi.

Per quelle attività autonome che non trovano corrispondente iscrizione nel registro delle imprese e che siano svincolate da licenze e autorizzazioni, da denunce di inizio attività, o dall’iscrizione ad albi, registri od elenchi abilitanti (esempio attività di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) e per le quali, pertanto, non è individuabile l’Amministrazione competente a rilasciare sia la dichiarazione che l’attestazione, lo straniero deve essere in possesso di un contratto di lavoro e di una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal committente italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia nella quale si specifica che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.

Nei casi di lavoro autonomo da svolgere in qualità di socio e/o amministratore in società e cooperative già in attività, non è richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento.

Lo straniero deve avere la disponibilità di un’idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

Lo straniero in possesso dei suddetti requisiti deve, anche tramite un procuratore, richiedere alla Questura il nulla osta provvisorio per l’ingresso. Quest’ultima, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, rilascerà il nulla osta provvisorio all’ingresso.

Il lavoratore straniero potrà allora richiedere all’Ambasciata italiana il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo.

Il visto di ingresso è rilasciato previa verifica dei requisiti e nei limiti numerici previsti per la programmazione dei flussi di ingresso unitamente alla certificazione dell’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26 Testo unico sull’immigrazione, necessaria per la richiesta del permesso di soggiorno.

La Questura rilascerà il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, della durata di due anni, sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 26.

Il lavoro autonomo: gli stranieri già presenti in ItaliaLo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo è consentito anche agli stranieri che sono in possesso di titolo di soggiorno (per un motivo diverso da lavoro autonomo), senza necessità di conversione o rettifica del documento, in particolare per coloro che hanno un:– permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;

– permesso di soggiorno per motivi familiari;

– permesso di soggiorno per assistenza minore;

– permesso di soggiorno per asilo;

– permesso di soggiorno per attesa occupazione;– permesso di soggiorno per protezione sussidiaria.

Al momento del rinnovo, i suddetti permessi di soggiorno possono essere convertiti in quello per lavoro autonomo, ad eccezione del permesso di soggiorno per asilo, per attesa occupazione e per protezione sussidiaria.

Il lavoro autonomo: i fuori quotaL’articolo 27 del Testo Unico sull’immigrazione prevede che alcune categorie di lavoratori (dirigenti o personale altamente specializzato, lettori universitari di scambio o di madre lingua, professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico, traduttori e interpreti) possano chiedere di entrare in Italia per svolgere attività di lavoro autonomo al di fuori delle quote stabilite dal decreto flussi. Il lavoro autonomo: gli studenti stranieriI cittadini stranieri con permesso di soggiorno per studio o formazione possono, in occasione del decreto flussi, chiedere allo Sportello Unico per l’immigrazione la conversione del loro permesso di soggiorno.

La domanda di conversione deve essere presentata on line (www.interno.it), compilando il modello Z oppure il modulo Z2 (per coloro che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica o per stranieri regolarmente soggiornanti in Italia al raggiungimento della maggiore età).

Una volta ricevuta la domanda, la Prefettura convoca l’interessato presso i propri Uffici. La documentazione da esibire varia a secondo del tipo di lavoro autonomo che  si intende svolgere: in ogni caso è richiesto oltre al permesso di soggiorno in corso di validità, la disponibilità di un reddito (anche attraverso il deposito su conto corrente bancario o postale) attualmente di euro 8.500,00=.