Toscana

Lavoro domestico: come calcolare i giorni di ferie

Quali sono i diritti di un lavoratore domestico, quale la normativa di riferimento? I lavoratori domestici, al pari degli altri lavoratori subordinati hanno diritto di godere di ferie annuali retribuite, per recuperare le energie psico-fisiche spese durante l’attività lavorativa, pertanto ogni accordo tra datore di lavoro e lavoratore volto alla rinuncia delle ferie è nullo. I contratti collettivi di categoria sul lavoro domestico stabiliscono la durata delle ferie in relazione all’effettivo periodo di lavoro prestato. Il diritto alle ferie matura anche durante il periodo di prova. La durata minima delle ferie annuali che spettano al lavoratore domestico è la seguente: i lavoratori part-time con anzianità di servizio fino a 5 anni hanno diritto a 15 giorni di ferie; quelli con anzianità di servizio oltre 5 anni hanno diritto a 20 giorni di ferie; i lavoratori a servizio intero o conviventi hanno diritto a 26 giorni di ferie, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro; i lavoratori a ore hanno diritto a 8 ore di ferie. Se la durata del rapporto di lavoro è inferiore all’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato (le frazioni di 15 giorni si considerano come mese intero). Il  datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, fissa il periodo in cui è possibile usufruire delle ferie maturate, generalmente tra giugno e settembre; è prevista, però, la possibilità che le parti si accordino diversamente. Le ferie devono essere godute nell’arco dell’anno e non possono essere frazionate in più di 2 periodi. Tuttavia, i lavoratori stranieri che hanno necessità di godere di un periodo più lungo di ferie per tornare nel proprio Paese di origine possono, con il consenso del datore di lavoro, cumulare le ferie di due anni, cioè possono saltare le ferie dell’anno in corso e sommarle a quelle dell’anno successivo così da ottenere un periodo complessivo di 52 giorni di riposo continuativo. I giorni di ferie maturati e non goduti non si perdono ma possono essere spostati ad una data diversa  che deve essere concordata con il datore di lavoro. Solo in casi eccezionali ed espressamente previsti dalla legge le ferie possono essere rimborsate con un indennità sostitutiva. Le ferie vengono automaticamente sospese durante le festività e nel periodo di malattia o infortunio;  terminate queste ricominciano a decorrere per il tempo stabilito. Durante l’assenza dal lavoro per ferie il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato se avesse fornito la propria prestazione. Durante il periodo di ferie il datore di lavoro è tenuto, altresì, al versamento dei contributi, con le solite modalità.