Toscana

Le due facce del «18»

DI ANDREA FAGIOLINel caso che un lavoratore di un’azienda con più di 15 dipendenti venga licenziato senza una «giusta causa» o un «giustificato motivo», il giudice può ordinare al datore di lavoro di reintegrarlo nel proprio posto. Lo stabilisce lo «Statuto dei lavoratori» attraverso l’ormai famoso articolo 18 («Reintegrazione nel posto di lavoro») della legge numero 300 del 20 maggio 1970, che il Governo vorrebbe modificare in via sperimentale (per quattro anni e con una verifica dopo due) prevedendo la possibilità di licenziamento senza giusta causa, ma con equo indennizzo, in tre casi particolari: nel caso di lavoratori in precedenza impiegati «in nero»; nel caso di lavoratori la cui assunzione abbia fatto superare all’azienda la soglia dei 15 dipendenti; nel caso dei lavoratori delle regioni del Sud i cui contratti a tempo determinato siano stati trasformati in contratti a tempo indeterminato.Ma davvero questo articolo e di contro le proposte di modifica sono così importanti? Valevano uno scontro sociale come quello in atto, che secondo alcuni avrebbe persino favorito il ritorno del terrorismo?«Non possiamo negare – dice Enrico Bocci, delegato dell’Associazione degli industriali di Firenze per i rapporti sindacali – che a causa di questo articolo è stata ammazzata una persona e quindi di fronte ad una vita umana tutto il resto è relativo». Detto questo, Bocci si lamenta che nessuno ricordi più il «valore sperimentale» della modifica all’articolo 18 proposta dal Governo. «In Toscana, dove la disoccupazione è sotto al 5%, si avverte meno il significato di un provvedimento che – a giudizio dell’esponente di Assindustria – vuole favorire l’emersione del lavoro sommerso, la trasformazione dei rapporti lavorativi a tempo determinato e favorire le aziende del Sud. E non dimentichiamo che sta in generale cambiando lo scenario del mondo del lavoro. Il modello non è più quello di una volta. Adesso, per dirla con uno slogan, occorre flessibilità in ingresso e flessibilità in uscita. Per cui da una parte bisogna facilitare le assunzioni, mentre dall’altra bisogna dare la possibilità di ridurre il personale quando si presenti la necessità. Non va inoltre dimenticato che nessuna azienda si priva volentieri del proprio personale professionalmente preparato, anzi: in questo caso ci vorrebbe un articolo 18 al contrario. Bisogna infine stare attenti – dice Bocci – che in molti casi per aggirare l’articolo 18 si clonano le aziende: ovvero, quando si arriva alla soglia dei 15 dipendenti si crea, sulla carta, una nuova azienda in modo da rimanere sotto al numero per cui non si applica l’articolo 18».«Ma il fatto che le modifiche proposte dal Governo producano nuova occupazione è una bugia vera e propria», taglia corto Gianni Salvadori, segretario regionale della Cisl, che vede in gioco un’altra partita, «ben più importante»: quella su come riuscire a costruire sistemi di protezione sociale e di come finanziarli. «Mi riferisco in particolare – spiega Salvadori – al finanziamento degli ammortizzatori sociali: cassa integrazione, disoccupazione e quindi tutti gli strumenti di supporto a chi perde il posto di lavoro. Su questo – incalza il segretario della Cisl toscana – il Governo deve darci risposte e le tutele non solo non vanno ristrette, ma devono essere allargate a quei lavoratori che oggi non godono di nessun diritto come i cosiddetti atipici. Questo è il vero nodo della trattativa – dice Salvadori –, queste sono le premesse da cui dobbiamo partire per affrontare tutte le problematiche che sono sul tappeto in questo momento e per le quali bisogna riaprire un tavolo di trattativa con il Governo». E i tempi per farlo? «Mi auguro brevi – risponde il sindacalista toscano –, ma molto dipende dalla posizione del Governo, che da un lato non ci vuol dire quali sono le proposte per gli ammortizzatori sociali, mentre dell’altro si comporta da provocatore accusando il sindacato di contiguità con il terrorismo. Accuse così infondate non possono essere dettate altro che dalla volontà di arrivare al muro contro muro».Da Palazzo Chigi rispondono che «in momenti di forte contrapposizione come questo, i fatti debbono prevalere sulle parole. E i fatti dimostrano che, poche ore dopo l’assassinio del professor Marco Biagi, la presidenza del Consiglio ha preso l’iniziativa di convocare le parti sociali per riavviare il confronto su due temi specifici: la lotta al terrorismo e il dialogo sul cambiamento delle relazioni industriali per la creazione di nuovi posti di lavoro. Proprio in questo invito, rivolto a tutti, è chiara ed implicita la convinzione del Governo che non esistano collusioni, ambiguità o contiguità del sindacato nei confronti del terrorismo». Ma la risposta non è parsa sufficiente ai sindacati che hanno proclamato lo sciopero generale per il 16 aprile. Una decisione alla quale Berlusconi ha replicato: «Resisterò a piazza e pistole», scatenando un’ulteriore reazione dei sindacati e delle forze politiche d’opposizione.Un auspicio a raffreddare i toni e a far riemergere la necessità del dialogo, «perché solo nel dialogo si possono dirimere i nodi», arriva da don Paolo Tarchi, della diocesi di Fiesole, attuale direttore dell’Ufficio Cei per problemi sociali e il lavoro. «È questa – a suo giudizio – anche la lezione che ci ha lasciato Marco Biagi». L’articolo 18 dello StatutoFerma restando l’esperibilità delle procedure previste dall’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l’invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all’art. 2121 del codice civile.Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione.Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto. La modifica proposta dal GovernoL’articolo 18 dello «Statuto dei lavoratori» dice che il giudice è tenuto e reintegrare il lavoratore licenziato senza giusta causa nelle aziende con più di 15 dipendenti. Il Governo vorrebbe modificare l’articolo in via sperimentale per quattro anni prevedendo la possibilità di licenziamento senza giusta causa con equo indennizzo in tre casi:– per i lavoratori emersi dal nero– per quei lavoratori la cui assunzione fa superare all’azienda la soglia dei 15 dipendenti– per i lavoratori delle regioni del Sud i cui contratti a tempo determinato siano trasformati in contratti a tempo indeterminato.Il Governo prevede che in ogni caso, dopo due anni, sia fatta una verifica per valutare gli effetti della modifica dell’articolo 18 sul mercato del lavoro e sui livelli occupazionali.Il testo integrale dello Statuto dei lavoratori Altri servizi:Forse in Toscana i brigatisti ricercatiArt. 18, troppi «urli», poche prospettive