Toscana

Minori stranieri e direttive comunitarie

La Corte europea, con la sentenza (causa C- 540/03) depositata lo scorso 27 giugno 2006, autorizza gli Stati membri ad adottare deroghe al principio generale della coesione familiare ed, in particolare, di verificare la sussistenza delle condizioni di ricongiungimento familiare riguardo i figli minori, di età superiore ai 12 anni, prima di autorizzarne la permanenza sul territorio.

La direttiva europea 2003/86 del 22 settembre 2003 ha, infatti, previsto un doppio regime, in base all’età, per i minori di riunirsi con i genitori muniti di permesso di soggiorno: per i minori con età inferiore ai 12 anni, il diritto all’unità familiare è automatico, mentre per gli ultradodicenni, tale possibilità, secondo la direttiva del 2003, è rimessa ad una verifica discrezionale della Autorità nazionale sull’effettiva possibilità di inserimento.

Questa disposizione, secondo il Parlamento europeo, che ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia europea, non sarebbe conforme ai diritti fondamentali come quello di tutela della famiglia e di non discriminazione fissati nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nei principi costituzionali comuni a tutti gli Stati membri.

Per i giudici europei non vi è un diritto soggettivo per i membri di una famiglia di vivere in uno Stato membro e la scelta dell’età di 12 anni «non viola il principio di non discriminazione in merito all’età, trattandosi di uno stadio della vita in cui il ragazzo ha già vissuto per un periodo relativamente lungo in un paese terzo senza i membri della sua famiglia e un’integrazione in un altro ambiente è suscettibile di provocare delle difficoltà».

Diversi Stati membri non hanno ancora recepito la direttiva 2003/86, nonostante il termine di adempimento fissato per il 3 ottobre 2005: l’Italia ha inserito la direttiva nell’allegato B della comunitaria 2004.Simone Consani e Marco Nocianolf.toscana@cisl.it