Toscana

Quando si può chiedere la carta di soggiorno

La carta di soggiorno è un documento che consente di vivere in Italia a tempo indeterminato e costituisce per lo straniero anche un documento di identificazione personale valido per cinque anni dalla data del rilascio. Lo straniero può chiedere la carta di soggiorno per sé, per il coniuge (marito o moglie anche se non lavorano) e per i figli minori conviventi se è:

1) regolarmente soggiornante in Italia da almeno sei anni;

2) titolare di un permesso di soggiorno per uno dei motivi che consentono un numero indeterminato di rinnovi;

3) in possesso di un reddito sufficiente per il mantenimento proprio e dei propri familiari;

4) immune da situazioni penali di condanna di rilievo o da provvedimenti di prevenzione di maggiore gravità.

Se la richiesta riguarda anche i familiari (coniuge e figli minori conviventi) dello straniero richiedente, deve essere prodotta la documentazione riguardante:

1) lo status di coniuge o di figlio minore;

2) la disponibilità di un alloggio e l’attestazione dell’Ufficio comunale o la certificazione di idoneità igienico-sanitaria della A.S.L. che l’abitazione rientra nei parametri previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica;

3) la disponibilità di un reddito non inferiore:– all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il rilascio per un solo familiare;– al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il rilascio per due o tre familiari;– al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il rilascio per quattro e oltre familiari. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi non a carico. Il Ministero dell’Interno con circolare 3 giugno 2002, ha previsto che in sede di esame delle istanze tese ad ottenere la carta di soggiorno le Questure dovranno considerare il possesso del permesso di soggiorno rinnovabile un numero indeterminato di volte come requisito sussistente al momento della richiesta della carta di soggiorno e non più durante l’arco dei sei anni, fermo restando che dovrà essere accertata la condizione relativa al regolare soggiorno dello straniero nel periodo minimo richiesto dalla legge. La carta di soggiorno può essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore convivente di un cittadino italiano o di cittadino comunitario (occorre dimostrare il reddito familiare e le certificazioni comprovanti lo status di coniuge o figlio minore o genitore convivente).Simone Consani e Marco Nocianolf.toscana@cisl.it