Toscana

Sicurezza, tutte le novità del disegno di legge

Tante le novità contenute nel disegno di legge sicurezza (A.C. 2180 – A.S. 733). Le modifiche riguardano diversi aspetti delle politiche migratorie, concernenti sia il diritto dell’immigrazione (ossia l’insieme delle regole e delle procedure relative alla gestione complessiva dei flussi migratori e le sanzioni alle violazioni di tali regole), sia il diritto all’integrazione.

Aggravante di clandestinitàLa circostanza che il colpevole abbia commesso il reato mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale: tale aggravante è applicabile ai soli cittadini stranieri e agli apolidi. Favoreggiamento dell’immigrazione clandestinaL’articolo 12 del Testo unico dell’immigrazione è riscritto, in particolare sono ridefinite le condotte che ne integrano la fattispecie. Rispetto al testo vigente, tali condotte vengono a differenziarsi essenzialmente per le modalità con cui vengono effettuate, a prescindere dall’esistenza dello scopo di lucro, che è invece trasformata in autonoma aggravante. Cittadinanza italiana per matrimonioLa durata minima della residenza necessaria all’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero residente in Italia è raddoppiata in caso di matrimonio con prole (da sei mesi ad un anno) e quadruplicata in caso di matrimonio senza prole (da sei mesi a due anni); mentre la durata minima del matrimonio necessaria all’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero residente all’estero rimane immutata in caso di matrimonio senza prole (3 anni) e subisce un dimezzamento in caso di matrimonio con prole (da 3 anni a 18 mesi).

È, inoltre, necessario che, al tempo dell’adozione del decreto del Ministro dell’Interno di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. Anche il testo vigente (legge n. 91/1992) prevede in realtà la condizione suddetta (ossia la costanza del regime matrimoniale) senza tuttavia precisare che essa debba ricorrere al tempo dell’adozione del provvedimento.

È previsto il pagamento di una tassa di 200 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di cui all’art. 9 della L. 91/1992.

Il matrimonio. Le pubblicazioniIl disegno di legge novella l’articolo 116 del codice civile al fine di prevedere che lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia debba esibire – oltre al nulla osta dell’autorità competente nel proprio paese – un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano. Il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello StatoLa nuova fattispecie di reato contravvenzionale è punita con l’ammenda da euro 5.000 a euro 10.000. La condotta tipica è costituita dal «fare ingresso» ovvero dal «trattenersi» nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del medesimo Testo unico nonché di quelle di cui all’art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68 (recante la disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio). Alla contravvenzione non si applica l’articolo 162 del codice penale (oblazione nelle contravvenzioni), ossia la facoltà di estinguere il reato da parte del contravventore tramite il pagamento di una somma di denaro. Per quanto riguarda la disciplina del procedimento penale è prevista la  presentazione immediata dell’imputato a giudizio innanzi al giudice di pace. Money transferGli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento di fondi devono acquisire e conservare per 10 anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l’operazione è un cittadino extracomunitario. In mancanza del titolo, gli agenti effettuano (entro 12 ore) una apposita segnalazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall’elenco degli agenti in attività finanziaria. L’ingresso e il permesso di soggiornoa) Aumentano le condizioni ostative all’ingresso (e al soggiorno) dello straniero in Italia. Le condanne anche non definitive per uno dei delitti di cui all’articolo 4, comma 3, del T.U. Immigrazione, nonché le condanne definitive per violazioni della disciplina del diritto d’autore e degli articoli 473 e 474 c.p., determinano l’inammissibilità all’ingresso in Italia o la perdita del titolo di soggiorno.

b) La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è subordinata al versamento di un contributo da fissarsi con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro dell’interno, tra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro. Si tratta di un onere ulteriore a carico dello straniero per il rilascio del permesso di soggiorno, cui si aggiunge anche l’obbligo di stipula di un «accordo di integrazione». Il contributo è destinato a finanziare il Fondo rimpatri e a contribuire agli oneri connessi alle attività istruttorie per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.

Il contributo non è dovuto per i permessi relativi allo status di rifugiato e segnatamente quelli rilasciati per: asilo; richiesta di asilo; protezione sussidiaria e motivi umanitari.

c) In materia di permesso di soggiorno per motivi familiari, inserendo, tra gli elementi da considerare ai fini della revoca o del diniego di rinnovo di questo tipo di permesso di soggiorno, il riferimento alle condanne per reati rispetto ai quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380, co. 1 e 2, c.p.p.).

d) Condanna fino a 6 anni di reclusione per colui che altera i documenti che costituiscono titolo per la presenza del cittadino straniero nel territorio nazionale (visto di ingresso, permesso di soggiorno, contratto di soggiorno ecc.) nonché per il mero utilizzatore di tali documenti contraffatti o alterati.

e) Il permesso di soggiorno deve essere esibito agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. La lettera in esame elimina dalle eccezioni all’obbligo di esibizione gli atti di stato civile o relativi all’accesso a pubblici servizi. Per quanto riguarda questi ultimi, rimangono però esclusi dall’obbligo di esibizione dei documenti i provvedimenti inerenti l’accesso alle prestazioni sanitarie per gli stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale (di cui all’art. 35 TU). Con la definizione di atti di stato civile sono ricompresi diversi tipi di documenti, quali gli atti di acquisto della cittadinanza, gli atti di nascita, filiazione e adozione, gli atti di matrimonio, di morte. Per servizi pubblici si intendono tutti i servizi svolti nei confronti della collettività volti a soddisfarne i bisogni fondamentali, in particolare tra i pubblici servizi ad accesso individuale si possono indicare i servizi sociali, sanitari, scolastici e i servizi pubblici locali (trasporto pubblico locale, erogazione di energia elettrica, gas, acqua, ecc.).

f) La mancata ottemperanza all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punita con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda sino ad 2.000 euro.

g) Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’istruzione, università e ricerca.

h) In materia di lavoro subordinato, gli studenti stranieri che hanno conseguito in Italia il dottorato o il master universitario avranno la possibilità di iscriversi, per 12 mesi, all’elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro (previsto dal DPR 442/2000, art. 4) per 12 mesi, oppure può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

i) Sarà vietato il ricongiungimento familiare quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale che abbia altro coniuge già presente nel territorio nazionale. La norma è finalizzata a evitare che l’istituto del ricongiungimento familiare venga utilizzato per ricomporre in Italia famiglie straniere con più di due coniugi, a esempio provenienti da culture, come quella islamica, che consentono la poligamia.

Riguardo il ricongiungimento del genitore naturale al figlio minore soggiornante in Italia, è previsto che quest’ultimo deve essere regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore. La norma attualmente richiede semplicemente che il minore debba essere regolarmente soggiornante, senza ulteriori specificazioni, e che, comunque, siano soddisfatti i requisiti di reddito e di alloggio.

l) È modificato l’art. 35 del T.U. Immigrazione, in materia di assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale, abrogando la disposizione secondo la quale l’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero irregolare non può comportare la sua segnalazione all’autorità. La soppressione di tale previsione non sembrerebbe comportare di per sé un obbligo di segnalazione, determinando semplicemente il venir meno del divieto posto al personale sanitario.

m) È istituito l’«accordo di integrazione». Tale accordo deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal cittadino straniero ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, ed è articolato su crediti, conseguibili per tutto l’arco temporale di validità del titolo di soggiorno richiesto. La norma dunque dispone che, contestualmente all’atto della presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero debba sottoscrivere un accordo di integrazione, articolato per crediti, impegnandosi in tal modo a condividere specifici obiettivi di integrazione, conseguibili nel periodo di validità del permesso di soggiorno di cui all’art. 5 del testo unico. La perdita integrale dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno e l’espulsione amministrativa dello straniero eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (art. 13, comma 4 T.U.).