Toscana

Statuto regionale, cosa cambia per il Consiglio

di Salvatore Vuoto**docente di Diritto pubblico Università di Cagliari

La bozza di statuto regionale licenziata nel maggio scorso dedica alla disciplina del Consiglio regionale numerose e rilevanti previsioni. Si tratta di disposizioni che, nel loro complesso, paiono poter riscuotere – almeno sul piano strettamente giuridico e della formulazione sistematica – un sicuro apprezzamento, collegato se non altro al fatto che dalla lettura della bozza in questione emerge la consapevolezza, da parte dei redattori, di tutta una serie di importanti questioni messe in luce dall’intenso dibattito scientifico-costituzionalistico degli ultimi anni. Per comprendere la portata essenziale delle norme sul Consiglio regionale, occorre tener presente che il progetto in parola conferma (opportunamente, vista la positività dell’esperienza più recente) l’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta regionale, che di quest’ultima – ai sensi della Costituzione – nomina e revoca i componenti.

Il Presidente della Giunta e i «suoi» assessori costituiscono quindi gli organi di governo della Regione, espressioni di un Esecutivo «forte», in quanto direttamente collegato, appunto, alla volontà del corpo elettorale. Quasi a contrappeso di tale forza, ed in funzione di ulteriore garanzia democratica, la bozza assegna all’organo consiliare significative funzioni di indirizzo e controllo politico, che si affiancano a quella tipicamente legislativa. Il Consiglio concorre infatti a definire l’indirizzo politico e programmatico della Regione, approva il programma di governo presentato dalla Giunta controllandone l’attuazione, approva gli atti generali nonché quelli esecutivi di tutta la programmazione regionale, approva i bilanci preventivi ed il rendiconto della Regione, contribuisce alla redazione degli accordi con lo Stato ed alla stesura degli atti emanati dalle istituzioni europee, approva i rendiconti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione.

Per l’adempimento di tali compiti (che spesso richiede, mediante l’emissione di pareri obbligatori, la collaborazione del Consiglio delle autonomie locali, composto da rappresentanti delle amministrazioni comunali e provinciali) il Consiglio, articolandosi in commissioni permanenti specializzate per materia, svolge altresì un’azione di monitoraggio, valutazione e controllo sugli effetti delle politiche regionali, potendo al contempo effettuare indagini conoscitive, disporre ispezioni ed ottenere atti e documenti dal personale degli uffici e degli enti regionali. Sono pure previste sia la presenza di una commissione permanente che vigila sullo stato di attuazione delle politiche regionali e sulla coerenza degli atti esecutivi rispetto a quelli di programmazione, sia la possibilità (concepita specialmente a favore dei consiglieri di opposizione, il cui ruolo viene espressamente tutelato) di istituire commissioni d’inchiesta su questioni relative a materie di interesse regionale, a seguito di richiesta di almeno un quinto dei consiglieri.

Attribuzione fondamentale dell’organo consiliare resta quella di poter esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta attraverso una mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. Essendo il Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, l’approvazione di siffatta mozione comporta, ai sensi del dettato costituzionale, le dimissioni dell’intera Giunta e lo scioglimento dello stesso Consiglio, con necessità di indire nuove elezioni entro tre mesi.

Nel progetto di statuto, la sfiducia consiliare determina inoltre la non immediata rieleggibilità del Presidente della Giunta, e può peraltro indirizzarsi anche verso singoli assessori, con l’obbligo del Presidente della Giunta a conformarsi al voto assembleare. Poiché delle fonti normative regionali lo statuto rappresenta il vertice, per assicurarne il rispetto nell’esercizio della funzione legislativa e regolamentare viene poi istituito, presso il Consiglio regionale, un Collegio di garanzia composto da esperti nel campo del diritto pubblico, al quale spetta di verificare, dietro richiesta di vari soggetti istituzionali, la conformità delle norme regionali alla fonte statutaria, per modo che di esse possa eventualmente operarsi un riesame. Su un terreno analogo, molto felici appaiono le previsioni della bozza di statuto volte ad assicurare l’organicità e la chiarezza dei testi normativi regionali, sì da portare all’improcedibilità delle proposte di legge che non osservino le regole fondamentali stabilite a tutela della «qualità» della legislazione regionale. Un’ultima osservazione riguarda, infine, il numero dei consiglieri regionali, sul quale la bozza in commento non fornisce alcuna indicazione, rimandando ogni decisione sul punto – com’era prevedibile – al futuro dibattito politico.

Le recenti riforme costituzionali del 1999 e del 2001 hanno considerevolmente ampliato, come risaputo, l’importanza ed il novero delle funzioni regionali, specialmente in ambito legislativo; appare pertanto giustificato, se non addirittura auspicabile, un incremento del numero dei consiglieri regionali, dato l’indiscutibile aumento del loro carico di lavoro. Se di tale argomentazione ci si servirà tuttavia in maniera distorta (intelligentibus pauca…), non potrà che risultare sminuita l’intera opera di elaborazione statutaria, finora condotta con senso di equilibrio e lungimiranza.

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