Toscana

Stranieri e servizio sanitario

Gli stranieri presenti in Italia possono accedere al Servizio Sanitario Nazionale e quindi poter utilizzare le strutture mediche e di medicina pubbliche in presenza di problemi di salute.

Il livello e le modalità di accesso al servizio sanitario sono però differenti a seconda della situazione giuridica dello straniero in Italia. Possono essere distinti i seguenti casi.

Il più semplice è quello degli stranieri regolarmente soggiornanti che hanno in corso regolari attività lavorative (autonome o subordinate) o sono iscritti nelle liste di collocamento o che hanno richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi lavorativi, familiari, per asilo politico, umanitario, attesa adozione, affidamento, per acquisto della cittadinanza.

In tali casi gli stranieri sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ed hanno diritti pari a quelli dei cittadini italiani. Tali diritti sono estesi anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

Lo straniero è iscritto, unitamente ai suoi familiari, negli elenchi degli assistibili dell’ASL nel cui territorio ha la residenza anagrafica o l’effettiva dimora.

La validità dell’iscrizione corrisponde alla validità del permesso di soggiorno del quale lo straniero è titolare. Alla scadenza del permesso di soggiorno lo straniero deve esibire alla ASL la documentazione attestante l’avvenuta richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno. In questo modo l’iscrizione al S.S.N. verrà rinnovata. L’iscrizione cessa del tutto per mancato rinnovo, revoca del permesso di soggiorno o espulsione dello straniero.

Ci sono poi alcune categorie di stranieri (studenti, persone alla pari, titolari di un permesso di dimora) per i quali è prevista la stipula di una polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale. Possono anche iscriversi facoltativamente al Servizio Sanitario Nazionale pagando un contributo annuale con validità per l’anno solare. L’iscrizione viene estesa anche ai familiari a carico.

Agli stranieri non iscritti al SSN ma regolarmente soggiornanti vengono assicurate le prestazioni ospedaliere urgenti per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe al momento della dimissione. L’interessato può accedere anche a prestazioni non urgenti, fermo restando il pagamento preventivo della tariffa della prestazione richiesta. Le prestazioni possono inoltre essere regolate dagli accordi internazionali che disciplinano, in regime di reciprocità, l’erogazione dell’assistenza sanitaria.

Agli stranieri non in regola con il permesso di soggiorno sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale, cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti e essenziali, anche continuative, per malattie o infortuni, prestazioni di cura a salvaguardia della salute individuale e in particolare: la tutela della gravidanza e della maternità, la tutela della salute del minore, le vaccinazioni, gli interventi di profilassi internazionale, la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive.

L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno, non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto.

Le prestazioni sanitarie urgenti sono erogate senza oneri a carico dagli stranieri irregolarmente presenti, se privi di risorse economiche.

Le prestazioni rese a stranieri non in regola con il soggiorno vengono registrate utilizzando un codice identificativo regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente), a validità semestrale e rinnovabile in caso di permanenza dello straniero in Italia.Simone Consani e Marco Nocianolf.toscana@cisl.it