Toscana

TURISMO, «CASE MOBILI», ALTRO RICORSO DELLA TOSCANA ALLA CORTE COSTITUZIONALE

 Dalla Toscana giunge ancora un “no” ad una trasformazione del territorio incontrollata e senza pianificazione. La giunta regionale ha deciso nella seduta di oggi di presentare ricorso alla Consulta contro la legge n. 99 del 2009, laddove stabilisce che i mezzi mobili nelle strutture turistico ricettive regolarmente autorizzate rientrano nell’ordinaria gestione del campeggio stesso e non richiedono uno specifico titolo abilitativo.«La possibilità che i mezzi mobili di pernottamento siano collocati permanentemente sul territorio, senza obbligo di permessi urbanistici, edilizi e paesaggistici, – osserva l’assessore regionale all’urbanistica e territorio, Riccardo Conti – contraddice palesemente la legge regional e 1/2005 e potrebbe dare il via ad una pericolosa trasformazione del territorio. Oggi, la disciplina regionale sul turismo prevede la possibilità di installare nei campeggi strutture temporaneamente ancorate al suolo in una quantità massima che dipende dal numero complessivo delle piazzole. Ma – prosegue l’assessore -, se il Comune non ha stabilito regole specifiche, per quanto riguarda la tipologia e le caratteristiche delle strutture, esse devono necessariamente essere opere rimovibili, allacciate agli impianti a rete con attacchi smontabili e non realizzate con materiali edili».Questo è, in sintesi, anche quanto evidenzia il ricorso presentato dalla Toscana al Governo in merito alla legge 23 luglio 2009, n. 99 (in G.U. n. 176 del 31 luglio 2009 – Suppl. ord. N. 136), recante “Disposizioni per lo Sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.La Regione Toscana obietta, infatti, quanto riportato all’articolo 3, comma 9 della legge in esame, secondo cui installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se permanenti nelle strutture ricettive, non sono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, e quindi non sottoposti a permessi di istallazione. Questo, osserva il Governo, al fine di garantire migliori condizioni di competitività sul mercato internazionale e dell’offerta di servizi turistici, nelle strutture turistico-ricettive all’aperto.La norma in esame incide sulle competenze regionali in materia di governo del territorio e non risponde a quanto stabilito dalla Legge 1/2005, secondo cui è considerata trasformazione urbanistica ed edilizia, e come tale soggetta a permesso di costruire, l’installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni. (cs-Francesca Calonaci)