Vita Chiesa

Conclave, motu proprio di Benedetto XVI: «La data può essere anticipata»

 «I cardinali possono anticipare la data», ha spiegato padre Lombardi. Secondo quanto riporta Radio Vaticana, il motu proprio firmato oggi dal Papa apporta alcune modifiche alle precedenti normative per «assicurare il migliore svolgimento di quanto attiene, pur con diverso rilievo, all’elezione del Romano Pontefice» e «in particolare una più certa interpretazione ed attuazione di alcune disposizioni».

Possibilità di anticipare i tempi del Conclave, anche se in determinate circostanze, conferma della massima segretezza dei lavori, nuove disposizioni in caso di ballottaggio. Questi i principali contenuti della Lettera apostolica in forma di «Motu proprio» pubblicata oggi, contenente alcune modifiche alle norme relative all’elezione del Papa. Per quanto riguarda l’aspetto, forse più atteso, quello relativo ai tempi di inizio Conclave, si afferma che «dal momento in cui la Sede Apostolica sia legittimamente vacante, si attendano per quindici giorni interi gli assenti prima di iniziare il Conclave». Benedetto XVI lascia «peraltro al Collegio dei Cardinali la facoltà di anticipare l’inizio del Conclave se consta della presenza di tutti i Cardinale elettori, come pure la facoltà di protrarre, se ci sono motivi gravi, l’inizio dell’elezione per alcuni altri giorni. Trascorsi però, al massimo, venti giorni dall’inizio della Sede Vacante, tutti i Cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all’elezione».

Per quanto riguarda, invece, il delicato tema della segretezza dei lavori del Conclave si sottolinea che durante tutto il periodo del Conclave «l’intero territorio della Città del Vaticano e anche l’attività ordinaria degli Uffici aventi sede entro il suo ambito dovranno essere regolati», «in modo da assicurare la riservatezza e il libero svolgimento di tutte le operazioni connesse con l’elezione del Sommo Pontefice. In particolare si dovrà provvedere, anche con l’aiuto di Prelati Chierici di Camera, che i Cardinali elettori non siano avvicinati da nessuno durante il percorso dalla Domus Sanctae Marthae al Palazzo Apostolico Vaticano».

Il papa, nel «motu proprio», chiarisce poi che tutte le persone «che per qualsivoglia motivo e in qualsiasi tempo venissero a conoscenza da chiunque di quanto direttamente o indirettamente concerne gli atti propri dell’elezione e, in modo particolare, di quanto attiene agli scrutini avvenuti nell’elezione stessa, sono obbligate a stretto segreto con qualunque persona estranea al Collegio dei Cardinali elettori: per tale scopo, prima dell’inizio delle operazioni dell’elezione, dovranno prestare giuramento» secondo precise modalità nella consapevolezza che una sua infrazione comporterà «la pena della scomunica “latae sententiae” riservata alla Sede Apostolica». «Aboliti i modi di elezione detti per “acclamationem seu inspirationem e per compromissum”, la forma di elezione del Romano Pontefice – si afferma ancora nel documento – sarà d’ora in poi unicamente per “scrutinium”».

Il Papa stabilisce, pertanto, «che per la valida elezione del Romano Pontefice si richiedono almeno i due terzi dei suffragi, computati sulla base degli elettori presenti e votanti». Sempre in tema di elezione, si afferma poi che, se le votazioni di cui ai nn. 72, 73 e 74 della Costituzione «Universi Dominici gregis» non avranno esito, è stabilito che «sia dedicato un giorno alla preghiera, alla riflessione e al dialogo»; nelle successive votazioni, «avranno voce passiva soltanto i due nomi che nel precedente scrutinio avevano ottenuto il maggior numero di voti, né si potrà recedere dalla disposizione che per la valida elezione, anche in questi scrutini, è richiesta la maggioranza qualificata di almeno due terzi di suffragi dei Cardinali presenti e votanti. In queste votazioni, i due nomi che hanno voce passiva non hanno voce attiva».

Il motu proprio precisa anche che «Nessun Cardinale elettore potrà essere escluso dall’elezione sia attiva che passiva per nessun motivo o pretesto, fermo restando quanto prescritto al n. 40 e al n. 75» della Costituzione Universi Dominici gregis, cioé in caso di rifiuto di partecipare al Conclave o di uscita da esso per motivi si salute o altri gravi motivi. Il vice Camerlemgo, mons. Luigi Celata, spiegando oggi il contenuto del documento papale ha poi spiegato che, comunque, solo «il Papa ha il diritto di deporre un cardinale e in questo caso la Congregazione Generale dei cardinali non può rivedere la sua decisione». Casi questi già, per altro, avvenuti nella storia.