Vita Chiesa

Motu Proprio. Papa Francesco: sconti di pena per “ravvedimento” del condannato nel processo penale

Per quanto riguarda il codice penale, nel Motu Proprio si inserisce un articolo relativo all’eventuale “ravvedimento” del condannato ad una pena restrittiva della libertà personale. A quest’ultimo, infatti, qualora “durante l’esecuzione della pena abbia tenuto una condotta tale da far presumere il suo ravvedimento ed abbia proficuamente partecipato al programma di trattamento e reinserimento, è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione da quarantacinque a centoventi giorni per ogni anno di pena scontata”. “All’inizio dell’esecuzione – si dispone nel Motu Proprio – il condannato elabora, d’intesa con il giudice dell’esecuzione, un programma di trattamento e reinserimento contenente l’indicazione degli impegni specifici che assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni”. Il condannato, a tal fine, “può proporre lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, di attività di volontariato di rilievo sociale nonché condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca”.

Papa Francesco: quando l’imputato è assente ingiustificato si può procedere “in contumacia”

Quando l’imputato, senza giustificati motivi, non si presenta all’udienza, si può procedere “in contumacia”.  “Se l’imputato non si presenti all’udienza – si legge nel Motu Proprio, che modifica alcuni punti del codice di procedura penale vaticano – il presidente, o il giudice unico, ordina al cancelliere di dare lettura dell’atto di notificazione della sentenza di rinvio, se ne sia il caso, e dell’atto di notificazione del decreto di citazione. Il giudice, dopo ciò, sentiti il pubblico ministero e i difensori, quando risulti che le notificazioni furono legalmente eseguite e i termini osservati, prescrive con ordinanza che il giudizio sia trattato in contumacia, altrimenti ordina la rinnovazione degli atti dei quali si sia accertata la nullità”.In particolare, il Motu Proprio sostituisce l’art. 376, stabilendo che “l’imputato in istato di arresto assiste all’udienza libero nella persona, con le cautele necessarie per impedirne la fuga. Se in qualsiasi momento rifiuti di assistervi, il giudice ordina che si proceda come se fosse presente l’imputato, il quale, per tutti gli effetti del contraddittorio, è rappresentato dal difensore”. Le uniche eccezioni a questo nuova formulazione dell’articolo citato sono quelle previste dall’ art. 379-bis: “Quando l’imputato, anche se detenuto, non si presenti all’udienza, e sia dimostrato che si trova nell’impossibilità di comparire per legittimo e grave impedimento, ovvero se per infermità di mente sia nell’impossibilità di provvedere alla propria difesa, il tribunale, o il giudice unico, anche d’ufficio, sospende o rimanda il dibattimento secondo le circostanze; prescrive, quando occorra, che il provvedimento sia notificato all’imputato; può autorizzare altresì il danneggiato che ne faccia istanza, a promuovere o proseguire l’azione per i danni avanti il giudice civile indipendentemente dal procedimento penale, e nonostante che siavi stata costituzione di parte civile”.

Papa Francesco: “l’ufficio del promotore di giustizia esercita le funzioni di pubblico ministero nei tre gradi di giudizio”

“L’ufficio del promotore di giustizia esercita in autonomia e indipendenza, nei tre gradi di giudizio, le funzioni di pubblico ministero e le altre assegnategli dalla legge”. “Al momento della cessazione i magistrati ordinari mantengono ogni diritto, assistenza, previdenza e garanzia previsti per i cittadini”, una delle novità del testo, in cui si stabilisce inoltre che “nei giudizi di appello le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un magistrato dell’ufficio del promotore di giustizia” e che “nei giudizi di cassazione le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un magistrato dell’ufficio del promotore di giustizia”. I magistrati già nominati, infine, “sono integrati nell’organico dell’ufficio del promotore di giustizia”.