Vita Chiesa

Papa Francesco: nuove norme su Cause di beatificazione «Vigilare su abusi»

Le Cause di beatificazione e canonizzazione «comportano spese per la divulgazione della conoscenza della figura del Servo di Dio o Beato, per l’inchiesta diocesana o eparchiale, per la fase romana e per le celebrazioni di beatificazione o canonizzazione», si ricorda nel documento. Per quanto riguarda la fase romana, «la Sede Apostolica ne sostiene i costi, a cui gli attori partecipano tramite un contributo, e vigila perché gli onorari e le spese siano contenuti e tali da non ostacolarne il proseguimento». Il primo passo, da parte di chi intenta la causa, è quello di costituire «un fondo di beni per le spese, proveniente da offerte sia di persone fisiche sia di persone giuridiche» e di nominare, «con il consenso del vescovo o dell’eparca», l’amministratore del fondo, incarico questo che può essere svolto anche dal postulatore generale. Riguardo al «fondo di Causa pia», l’amministratore deve «rispettare scrupolosamente l’intenzione degli offerenti; tenere una contabilità regolarmente aggiornata; redigere annualmente i bilanci» da presentare all’attore «per la dovuta approvazione» e inviarne una copia al Postulatore.

«Qualora l’attore intenda utilizzare anche una sola parte dei beni per scopi diversi dalla Causa dovrà ottenere l’autorizzazione della Congregazione delle Cause dei Santi», è una delle prescrizioni fondamentali delle nuove norme, in cui si istituisce una autorità «competente a vigilare», che per la fase diocesana è il vescovo, l’eparca o il superiore maggiore. «La vigilanza viene esercitata su tutti i movimenti inerenti la Causa, sia in entrata che in uscita», stabiliscono le nuove disposizioni del Papa, che dispone che «l’autorità competente a vigilare annualmente revisiona, approva i bilanci della Causa e ne invia copia alla Congregazione delle Cause dei Santi», la quale «può richiedere in qualsiasi momento ogni informazione finanziaria e relativa documentazione a supporto; verifica i bilanci; controlla, durante la fase romana, gli onorari e ogni altra spesa».

Una delle disposizioni fondamentali delle nuove «Norme sull’amministrazione dei beni delle Cause di beatificazione e canonizzazione» prevede che «In caso di inadempienze o di abusi di natura amministrativo-finanziaria da parte di quanti partecipano allo svolgimento della Causa, la Congregazione delle Cause dei Santi» intervenga «disciplinarmente». Con le nuove norme, viene costituito inoltre presso la Congregazione delle Cause dei Santi un» Fondo di Solidarietà» alimentato «con offerte libere degli attori o di qualsiasi altra fonte». «Nei casi in cui vi sia reale difficoltà a sostenere i costi di una Causa in fase romana – si legge nell’ultimo numero del documento – l’attore può chiedere un contributo alla Congregazione delle Cause dei Santi per il tramite dell’ordinario competente», che «prima di inviare l’eventuale richiesta» ha però il compito di verificare «la posizione economico-finanziaria del fondo e l’impossibilità di alimentarlo con il reperimento di ulteriori sussidi». Infine, «la Congregazione delle Cause dei Santi valuterà caso per caso».

Molto dettagliata, nel documento, è anche la parte relativa al contributo richiesto, per la fase romana della Causa, all’attore, che viene «stabilito dalla Congregazione delle Cause dei Santi e comunicato tramite il postulatore». Tale contributo va corrisposto «in diversi tempi» stabiliti in corrispondenza della progressione dell’iter della Causa, dal riconoscimento del martirio o dell’eroicità vino al riconoscimento del presunto miracolo. Tutti i contributi, ai quali se necessario «possono essere richiesti eventuali contributi straordinari», vanno versati tramite bonifico bancario sul conto corrente della Congregazione delle Cause dei Santi. Una volta celebrata la beatificazione o la canonizzazione, l’amministratore del fondo deve rendere conto «dell’amministrazione complessiva dei beni per la debita approvazione». Dopo la canonizzazione, la Congregazione delle Cause dei Santi dispone «dell’eventuale rimanenza del fondo, tenendo presenti le richieste di utilizzo da parte dell’attore e le esigenze del Fondo di solidarietà». Finita la Causa, il fondo della causa stessa e la postulazione «cessano di esistere».